Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 697 cod. pen. l'omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un'arma già regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza del relativo caricatore.
Commentario • 1
- 1. Concussione: rientra nel concetto di utilità anche l'aumento del proprio prestigio professionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, il termine utilità include tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, pur se di natura non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, e dunque anche l'accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nella comunità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di concussione, e non invece quello di violenza privata, in relazione alle condotte costrittive poste in essere da un carabiniere nei confronti di un cittadino straniero per indurlo ad acquistare una partita di eroina e consentirgli di effettuare un arresto in flagranza, così da acquisire benemerenze utili ai fini della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2010, n. 24506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24506 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 583
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 4039/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RI, N. IL 12/08/1949;
avverso la sentenza n. 408/2007 GIP TRIBUNALE di PAOLA, del 27/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 27.03.2008 il Gip del Tribunale di Paola dichiarava CA MA colpevole del reato di cui all'art. 697 c.p., per avere detenuto presso la propria abitazione, senza averne fatta denuncia, n. 15 cartucce cal. 7,65, così condannandolo alla pena di Euro 300,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo;
a) trattavasi del normale munizionamento della pistola BE cal. 7,65 regolarmente denunciata, non bisognoso di autonoma denuncia;
b) carenza di motivazione sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero è del tutto pacifico che il possesso di munizioni cal. 7,65 debba essere comunque denunciato, l'esenzione speciale prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 26 riguardando solo le cartucce a pallini per fucili da caccia, caso diverso dal presente (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 605 in data 09.12.2009, Rv. 245962, Fraccacreta). Nel caso poi di detenzione congiunta di arma regolarmente denunciata e di munizioni per la stessa, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che non vi sia obbligo di separata denuncia solo per le munizioni che costituiscano il normale munizionamento dell'arma denunciata e, dunque, nei limiti della capienza del relativo caricatore (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 18376 in data 2 8.03.008, Rv. 240280, P.G./D'Urso). Poiché però nel caso di specie si tratta della detenzione di quindici munizioni, numero superiore alla capienza di un caricatore (nella specie della BE cal. 7,65 denunciata dal CA), essendo del tutto apodittico - e comunque in fatto - il contrario avviso del ricorrente, consegue la totale infondatezza del ricorso.
Il ricorso stesso è dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p., e art.606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente CA MA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010