Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 2
Essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (l'amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, ne' quindi del potere di intervenire nei giudizi, in cui tale difesa sia stata assunta dall'organo di rappresentanza unitaria, ovvero di avvalersi dei relativi mezzi di impugnazione ove non proposti da quest'ultimo.
La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianto unifamiliare a gas, ai sensi della legge n. 10/91, necessita della maggioranza delle quote millesimali, secondo il disposto dell'art. 26, comma secondo, della stessa legge, in deroga agli artt. 1120 e 1126 cod. civ. e non richiede ai fini della sua validità di essere accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo art. 28, comma primo, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7130 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA AR, ON GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI S. COSTANZA 85, presso lo studio dell'avvocato DELFINI F., difesi dall'avvocato CA AR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LL EN, DI NN NA, LL AP, ER RA, ER TO, RN IC, ER SA, RO IU, CO NA, DI NN IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIA 1305, presso lo studio dell'avvocato CATERINA GIRONE DI BARTOLOMEO, difesi dall'avvocato GIROLAMO GIRONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1071/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 10/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 27 giugno 1996, i condomini LO PA e NG NE convenivano in giudizio il Condominio di via Putignani n. 263, in Bari, e chiedevano la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea di quel Condominio, adottata il 19 giugno 1996 e avente ad oggetto la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi della legge n. 10 del 1991. Il Condominio di via Putignani si costituiva e resisteva alla domanda.
Con sentenza del 3 febbraio 1998, l'adito Tribunale di Bari rigettava la domanda.
LO PA e NG NE interponevano gravame, cui resisteva il Condominio di via Putignani.
Con sentenza 11 novembre/10 dicembre 1998, la Corte d'appello di Bari rigettava il gravame.
A motivo della decisione, segnatamente esponeva: a) che la legge n. 10 del 1991, in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico, consentiva di deliberare la trasformazione in questione con il voto maggioritario dell'assemblea condominiale;
b) che la validità della delibera prescindeva dall'approvazione del progetto delle opere, relativo alla successiva fase di esecuzione della stessa delibera;
c) che il Tribunale aveva correttamente computato, ai fini della formazione della maggioranza, calcolata in 697/1000, le quote di 223 millesimi di spettanza dei condomini OR e OM, giusta la presunzione di comproprietà in capo a costoro anche dell'impianto centralizzato di riscaldamento ex art. 1117 n. 2 c.c.; d) che, pur ipotizzando l'esclusione ai fini esposti delle quote spettanti ai condomini OR e OM (perché non avrebbero mai fruito del servizio di riscaldamento centralizzato), l'impugnata delibera condominiale risultava assunta a maggioranza delle quote millesimali, sia calcolando queste stesse quote sulla base delle attuali tabelle (1000 - 223 = 777: 2 = 388,50) e sia riparametrando le sole quote dei condomini serviti dall'impianto centralizzato di riscaldamento ( 549/1000). Per la cassazione di tale sentenza, LO PA e NG NE hanno proposto ricorso in forza di due motivi.
L'intimato Condominio di via Putignani non ha svolto alcuna difesa. EN LL, AN Di ON, AP OS, LA EL, ET BE, EL PE, OS GE, GI SA, AN CO e NI Di AR, tutti nella qualità di condomini dell'edificio di via Putignani n. 263, in Bari, hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, riuniti i ricorsi siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.), va rilevata la legittimazione dei sopraindicati condomini dell'edificio di via Putignani n. 263, in Bari, a contraddire al ricorso (principale) e a proporre ricorso incidentale, in difetto di qualsivoglia difesa del Condominio dello stesso edificio, parte del giudizio di merito, cui il ricorso principale è stato diretto in persona dell'amministratore in carica. Ed invero, giusta principio più volte enunciato da questa Corte in materia, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (l'amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, ne' quindi del potere di intervenire nei giudizi, in cui tale difesa sia stata assunta dall'organo di rappresentanza unitaria, ovvero di avvalersi dei relativi mezzi di impugnazione, ove non proposti da quest'ultimo (v. ex plurimis sent. n. 5843/97, n. 9392/94, n. 2392/94, n. 6856/93, n. 5084/93 e n. 6881/86, nonché n. 11278/95, ove si sottolinea l'applicabilità del principio esposto al giudizio di legittimità).
Il ricorso (principale) di LO PA e NG NE formula due motivi di censura.
Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, legge n. 10 del 1991, in relazione agli artt. 1120 e 1136 c.c., i ricorrenti censurano la Corte di merito per aver ritenuto che la deliberazione impugnata potesse essere assunta con la mera maggioranza delle quote millesimali, e non invece con la maggioranza dei due terzi valore dell'edificio, ai sensi degli artt. 1120 e 1136 c.c., non derogati sul punto dall'art. 26 della legge n. 10 del 1991.
Evidenziano, poi, che la delibera impugnata non era accompagnata, come invece dovuto, dall'approvazione di un progetto dell'opera da realizzare e dalla relativa relazione tecnica di conformità, di cui alla citata legge n. 10 del 1991. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della legge n. 10 del 1991, censurano poi la Corte di merito per aver negato che la deliberata e contestata trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas necessitasse del consenso unanime di tutti i condomini, in forma negoziale appunto, realizzando una innovazione soppressiva dell'uso di un bene comune.
I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio.
La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi della legge n. 10 del 1991, qual è indiscusso sia quella in questione, non necessita che della maggioranza delle quote millesimali, secondo il disposto dell'art. 26, comma secondo, della stessa legge, in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., e non richiede, ai fini della sua validità, di essere accompagnata dal progetto delle opere, corredato dalla relazione tecnica di conformità, di cui al successivo art. 28, comma primo, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera.
Tale, infatti, è l'orientamento espresso in materia da questa Corte (v. sent. n. 1165/99, n. 5517/99 e n. 5843/97), dal quale non v'è motivo per discostarsi, tanto più che i ricorrenti non ne confutano le ragioni, segnatamente formulando invece un inconferente richiamo ad altre pronunce di questa stessa Corte (n. 982/98 e n. 1302/98), relative a delibere condominiali di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, assunte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 10 del 1991 e, quindi, non valutate secondo tale, nuova normativa.
La Corte di merito, dunque, che ha ritenuto la validità della delibera condominiale de qua perché in ogni caso assunta a maggioranza delle quote millesimali (anche nel caso di scomputo delle quote dei condomini OR e OM, pari a 223/1000, con calcolo dei millesimali residui sulla base delle tabelle attuali ovvero sulla base di una loro riparametrazione), non è incorsa nelle denunciate violazioni o false applicazioni di norme, ne' tanto meno nei vizi di motivazione, soltanto enunciati nelle rubriche dei due motivi di ricorso con il mero richiamo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e, poi, nient'affatto precisati.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve disporsi il rigetto del ricorso (principale) di LO PA e NG NE, in esso rigetto restando assorbito il ricorso (incidentale) dei controricorrenti siccome espressamente condizionato all'accoglimento di quello (principale) e coinvolgente la questione innanzi esaminata dell'approvazione del progetto dell'opera di trasformazione dell'impianto di riscaldamento e della connessa relazione tecnica di conformità.
Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico solidale dei ricorrenti PA e NE e vengono liquidate in favore dei controricorrenti, come da dispositivo, nulla invece dovendosi riconoscere a tale titolo all'intimato Condominio di via Putignani, che non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, in esso assorbito il ricorso incidentale, e condanna in solido LO PA e NG NE al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di EN LL, AN Di ON, AP OS, LA EL, ET BE, EL PE, OS GE, GI SA, AN CO e NI Di AR, liquidate in lire 319.900=, oltre lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 14 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001