Sentenza 10 ottobre 2017
Massime • 1
In materia di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in compensazione ex art. 1243 cod. civ. il credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento, trattandosi di un credito che non è certo ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può concludersi anche con la remissione del debito, e che, comunque, non è configurabile con riferimento al periodo di trattamento detentivo inumano.
Commentario • 1
- 1. Lavoro straordinarioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2017, n. 13377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13377 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2017 |
Testo completo
1 3 377-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/10/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Presidente - Sent. n. sez. 3316/2017 MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE STEFANO APRILE N. 10865/2017 -Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIN. GIUSTIZIA, in presc. relativo : LO LV nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI RY sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG A. Mere, che the chiesto l'eccoglimento del ricorso;
-1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 17.11.2016, ha respinto il reclamo, in procedimento ex art. 35 ter ord.pen., proposto dal Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura dello Stato, avverso la decisione con cui il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro ha accertato la sottoposizione in taluni periodi di IE SA a - detenzione non conforme ai parametri di cui all'art. 3 Conv. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (da ora in poi Conv. Edu), con liquidazione in favore del IE (nelle more affidato in prova al servizio sociale) di una somma di denaro pari ad euro 3.600,00. In motivazione, si afferma, in sintesi che : a) la eccezione di compensazione relativa alle spese di mantenimento può essere formulata solo innanzi al giudice civile, non attenendo alla giurisdizione di sorveglianza;
b) la quota di spazio vitale minimo, in cella collettiva, è stata correttamente calcolata dal Magistrato di Sorveglianza in termini di spazio 'calpestabile' ed è risultata inferiore ai 3 metri quadrati, il che integra di per sè la violazione dell'art. 3 Conv. Edu;
c) nessun rilievo ha il fatto che nel corso del procedimento di primo grado il richiedente sia stato scarcerato, con sottoposizione a misura alternativa, radicandosi la competenza della magistratura di sorveglianza all'atto della proposizione della domanda. -2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato il Ministero della Giustizia, con articolazione di più motivi. Ro Dopo aver sintetizzato gli snodi essenziali del procedimento ed i contenuti del reclamo si deduce : a) al primo motivo, l'erronea applicazione della disciplina regolatrice ed il vizio di competenza della magistratura di sorveglianza, in virtù del fatto che al momento della decisione di primo grado il IE non era più in stato di detenzione in carcere, in quanto ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale;
b) al secondo motivo l'erronea applicazione dell'art. 3 Conv. Edu in relazione alla individuazione dello spazio vitale minimo in cella collettiva. Si afferma che in virtù dei contenuti di G.C. Corte Edu, espressi nel caso SI c. Croazia non sarebbe consentita la determinazione del computo dei 3 metri quadrati con esclusione degllo spazio destinato ad arredi fissi (così come ritenuto dal Magistrato e dal Tribunale di Sorveglianza), dovendosi sottrarre dal computo metrico della cella esclusivamente lo spazio destinato al bagno;
c) al terzo motivo si deduce l'omesso esame in ogni caso delle condizioni di possibile riequilibrio» dell'offerta trattamentale, allegate nell'atto di reclamo, consistenti nella 2 avvenuta adozione del regime di socialità a celle aperte e nella complessiva qualità dell'offerta, tali da superare la 'forte presunzione' di trattamento inumano o degradante;
d) al quarto motivo si deduce violazione di legge (in particolare art. 1243 cod.civ.) in relazione all'omesso esame della eccezione di compensazione, espressamente introdotta dall' Amministrazione, relativa alla concorrente obbligazione del detenuto per il rimborso delle spese di mantenimento in carcere, pari ad euro 1,69 pro die, oltre interessi e rivalutazione sino al momento della decisione.
3. Il ricorso proposto dall'Amministrazione risulta fondato, limitatamente al terzo motivo. Quanto ai motivi residui, ne va affermata l'infondatezza, per le ragioni che seguono.
3.1 Va anzitutto chiarito che nessun rilievo - circa la competenza a decidere da parte della magistratura di sorveglianza - ha l'avvenuta modifica della condizione giuridica del IE tra momento della domanda e momento della decisione. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare, sul tema, che in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35 ter ord. pen., a nulla rilevando l'eventuale scarcerazione nelle more RY della decisione (v. Sez. I n. 5515 del 17.11.2016, dep. 2017, rv 269198, nonchè successive sull'argomento). Ciò deriva dall'applicazione di un principio generale, che vede il radicamento della competenza a provvedere in riferimento al momento e al contenuto della domanda, cui si unisce la considerazione per cui in tema di azione ex art. 35 ter ord.pen. può essere chiesto il ristoro di un pregiudizio sofferto nel corso della detenzione anche per condotte dell'amministrazione nel frattempo cessate. Il pregiudizio resta integro sino a quando non viene risarcito, nelle diverse forme (riduzione di pena o indennizzo pecuniario) previste dall'ordinamento. Nel caso in esame, peraltro, IE era stato in pendenza del procedimento ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale che rappresenta - comunque una forma di espiazione della pena, con ulteriore ragione di permanenza della competenza funzionale in tema di procedura risarcitoria in capo al Magistrato di Sorveglianza (si veda, sul tema, quanto affermato da Sez. I n. 47052/2017). Tali considerazioni portano al rigetto del primo motivo di ricorso.
3.2 Quanto alle modalità di determinazione dello spazio vitale minimo' in cella collettiva, questa Corte non può che ribadire il costante orientamento ( a partire da Sez. I n. 52819 del 9.9.2016, ric. Sciuto, rv 268231) per cui ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinchè lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili. Come ripreso, di recente, da Sez. I n. 41211 del 26.5.2017, ric. Gobbi, rv 271087, dovendosi intendere anche in rapporto ai contenuti degli arresti Corte Edu - la porzione di spazio individuale minimo come superficie funzionale alla libertà di movimento del recluso, già di per sé fortemente limitata dall'esperienza segregativa, non può essere considerata superficie 'utile' alla integrazione della quota di spazio minimo individuale, quella occupata da arredi fissi che, seppur necessari, assolvono a finalità diverse rispetto a quella del movimento del corpo nello spazio. Tale linea interpretativa, peraltro, non si pone in contrasto con i criteri funzionali espressi dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso SI/Croazia, posto che è la stessa decisione in parola a segnalare come l'esistenza di tale superficie minima debba garantire lo spazio utile ad assicurare il movimento ( .. L'important est de déterminer si RM les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (voir, par exemple, AN et autres, précité, §§ 147-148, et IM Belyayev, précité, § 34) ]. Il riferimento all'arresto AN rafforza tale classificazione dei criteri di computo dello spazio minimo in chiave funzionale, atteso che è proprio in tale decisione che, al paragrafo 148, si affermava, in modo ancor più chiaro che «It follows that, in deciding whether or not there has been a violation of Article 3 on account of the lack of personal space, the Court has to have regard to the following three elements: (a) each detainee must have an individual sleeping place in the cell;
(b) each detainee must dispose of at least three square metres of floor space;
and (c) the overall surface of the cell must be such as to allow the detainees to move freely between the furniture items. The absence of any of the above elements creates in itself a strong presumption that the conditions of detention amounted to degrading treatment and were in breach of Article 3...». Dunque la esistenza dello spazio occupato dal letto è, qui, data per presupposta (a fini di consentire il riposo) e lo spazio dei tre metri quadri viene indicato come floor space, dunque 'spazio al suolo', con l'ulteriore precisazione per cui la superficie complessiva della cella deve consentire al detenuto di muoversi liberamente tra gli articoli di arredo. In tal senso, l'arresto SI tende esclusivamente a imporre la necessità di un ulteriore>> spazio separato e destinato ad altra finalità (il bagno) ma certo non consente nè di includere nello spazio vitale la superficie occupata dal letto (già esclusa dal 4 richiamato arresto AN ) nè di ridiscutere il dato di fondo per cui la superficie complessiva della cella non coincide con lo spazio destinato al movimento, posto che vanno detratte le 'frazioni' di spazio ingombrate da 'cose' che servono ad altro e la cui esistenza è peraltro indispensabile al fine di garantire la legalità del trattamento. La nozione di spazio 'calpestabile', espressamente ripresa dalla Grande Camera della Corte Edu anche in epoca posteriore all'arresto SI c. Croazia evoca pertanto l'esistenza di una porzione di superficie utile che, al di là della esistenza di 'quote di ingombro' su cui insistono elementi come il letto a castello, il bagno o gli armadi fissi - che assolvono ad altre funzioni , consenta il movimento tra gli arredi residui, fermo restando che lì dove tale quota scenda al di sotto dei tre metri quadrati ciò non integra di per sè la violazione del parametro convenzionale. Da ultimo, v. Grande Camera del 15 dicembre 2016 AI e altri c.Italia al par. 166 : [ 166. La Corte ha recentemente confermato che una superficie calpestabile di 3 m² per ogni detenuto (comprensivi dello spazio occupato dai mobili, ma non di quello occupato dai sanitari) in una cella collettiva deve rimanere la soglia minima pertinente ai fini della valutazione delle condizioni di detenzione rispetto all'articolo 3 della Convenzione (Mursič, sopra citata, §§ 110 e 114). La Corte ha precisato altresì che uno spazio personale inferiore a 3 m² in una cella collettiva fa sorgere una presunzione, forte ma non inconfutabile, di violazione di tale disposizione. La presunzione in questione può essere confutata in particolare dagli effetti complessivi degli altri aspetti delle condizioni di detenzione, tali da compensare in RY maniera adeguata la mancanza di spazio personale;
a questo proposito, la Corte tiene conto di fattori come la durata e l'ampiezza della restrizione, il grado di libertà di circolazione e l'offerta di attività all'esterno della cella, nonché del carattere generalmente decente o meno delle condizioni di detenzione nell'istituto in questione (ibidem, §§ 122 138).. ]. Va pertanto rigettato il secondo motivo di ricorso, in tema di modalità di computo dello spazio minimo vitale, risultato inferiore a 3 metri quadrati secondo le verifiche realizzate in primo grado.
3.3 Il ricorso proposto dall'Amministrazione è, come si è anticipato, fondato al terzo motivo, atteso che il Tribunale di Sorveglianza non prende in esame neanche per - confutarne la valenza I gli aspetti di possibile «riequilibrio trattamentale» allegati - dall'Amministrazione, pur in presenza della strong presumption di cui sopra, visto l'avvenuto sforamento in basso della 'soglia minima'. Non vi è traccia della considerazione di tali aspetti nel provvedimento impugnato, il che comporta l'annullamento con rinvio della decisione.
3.4 Va ulteriormente precisato che infondato è, in ogni caso, il quarto motivo, pur dovendosi procedere a rettifica della motivazione esposta. 5 A fronte di eccezione di compensazione ex art. 1243 cod. civ., introdotta dall'Amministrazione in riferimento al credito maturato per spese di mantenimento verso il detenuto, il Tribunale ha affermato che tale aspetto non sarebbe di competenza della Magistratura di Sorveglianza, potendo essere trattato esclusivamente innanzi al giudice civile. Tale affermazione è da rettificare, pure se da ciò non discende l'accoglimento del ricorso, per le ragioni in diritto che vanno affermate direttamente da questa Corte di - - legittimità. In sede di procedura di verifica del trattamento inumano o degradante subito dal detenuto il Magistrato di Sorveglianza non incontra limiti cognitivi e può apprezzare qualunque circostanza di fatto che si riveli incidente sul provvedimento da adottare, ivi compresa quella relativa nella sola ipotesi di liquidazione monetaria della lesione all'esistenza o meno di un credito vantato dall'Amministrazione Penitenziaria. Ciò va affermato in riferimento alla generale previsione di cui all'art. 2 cod. proc.pen. in punto di assenza di pregiudizialità, che trova applicazione come di recente precisato - anche in sede di trattazione di procedimenti innanzi al Tribunale di Sorveglianza (v. Sez. I n. 49242/2017 sul tema dell'espulsione). 17 Ove tale credito dovesse presentare i caratteri previsti dalla legge in tema di compensabilità e dunque la certezza, liquidità ed esigibilità l'eccezione di - - compensazione avrebbe astratta rilevanza in quanto, ove accolta, porterebbe ad una diversa quantificazione della somma di denaro spettante al detenuto, il che la qualifica - in prima approssimazione come esaminabile. - Il credito spettante al detenuto, lì dove si risolva nell'attribuzione compensativa di una somma di denaro non appare ricompreso nelle ipotesi legali - da ritenersi tassative - di esclusione della compensazione (art. 1246 cod. civ.) e questa Corte di legittimità, in sede civile, ha ammesso la compensabilità di ragioni creditorie che, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi natura diversa (v. Sez. III civ. n. 10750 del 25.5.2016). Tuttavia, più ragioni portano a ritenere irricevibile simile eccezione nell' ambito di una procedura tesa al riconoscimento della particolare lesione (di diritti fondamentali, come è quello di cui si discute) regolamentata all'art. 35 ter ord. pen. . In primo luogo va considerata 'a monte' l'assenza di certezza ed esigibilità del credito vantato dall'amministrazione per spese di mantenimento, in virtù della esistenza di un apposito procedimento (attivabile su domanda di parte, successiva alla richiesta formale di pagamento) di cui all'art. 6 dPR n.115/2002, dal cui esperimento può derivare, anche per le spese di mantenimento in carcere, la remissione del debito (totale o parziale, v. sul tema Sez. V n. 14562 del 7.3.2017, rv 269732). 6 Si tratta pertanto di un credito che, salva la rara ipotesi di già avvenuta instaurazione e definizione, all'atto della decisione sul reclamo ex art. 35 ter con esito definitivo favorevole all'amministrazione di detta tipologia di procedura (come previsto, in caso - definibile come analogo, da Sez. Lav. n. 1695 del 29.1.2015) non può essere opposto in compensazione perchè non è assistito da certezza ed esigibilità . In secondo luogo va affermato che, rispetto alla pretesa azionata, vi è dubbio circa la consistenza stessa del credito, stante la necessità di provvedere in caso di avvenuto - riconoscimento giurisdizionale della avvenuta sottoposizione del detenuto ad un trattamento inumano o degradante - ad una corrispettiva riduzione dell'ammontare del credito, dovendosi ritenere possibile la liquidazione per spese di mantenimento della sola - eventuale frazione di detenzione «immune» dal contrasto con i contenuti dell'art.
3 - Conv. Edu. Non appare possibile, in altre parole, per i periodi di detenzione caratterizzati dalla accertata illegalità convenzionale del trattamento, mantenere in vita il credito all'amministrazione, posto che l'offerta trattamentale è, in tal caso, causativa di danno (si ricordi, sul punto, che il primo rimedio apprestato dal legislatore è quello della riduzione di pena, a dimostrazione del fatto che le modalità trattamentali inumani o degradanti determinano una detenzione illegittima nel quomodo) e, per principio generale (v. Sez. VI n. 28508 del 27.5.2008, rv 241258), la condotta contra legem non può comportare l'esistenza di un contestuale onere a carico del soggetto che quel danno ha subito. Nel caso in esame, pertanto, va affermata, per l'assenza di certezza ed esigibilità del credito dell'Amministrazione, nonchè per la ragione ulteriormente evidenziata in punto di quantificazione, la inammissibilità del ricorso quanto al punto relativo alla eccezione di compensazione monetaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Così deciso il 10.10.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Silvio Bonito Raffaello Magi посі ч H POSIVAT IN CANCELLERIA 22 MAR 2018 7 RE LLIE Stefania FAIELLA N CE IL CA