Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
È consentita la remissione parziale del debito per le spese processuali, prevista dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la misura, comportando il bilanciamento tra le ragioni dello Stato e l'esigenza di garantire al condannato un'esistenza libera e dignitosa, deve essere ricostruita in ragione di tale bilanciamento, valutando non soltanto lo stato di indigenza ed il serio squilibrio del suo bilancio domestico, tale da compromettere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e il reinserimento sociale, ma anche la sussistenza in capo al condannato di risorse economiche eccedenti il soddisfacimento di tali bisogni esistenziali minimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 14562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14562 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
14562-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 296/2017 CARLO ZAZA -Presidente - REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.27337/2016 -Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO IRENE SCORDAMAGLIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/02/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG to AN . ' quale la conclusoquale for lennulments ou zimno bel retimento:impugue to Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto, con sentenza n. 13962 del 04/02/2015, dalla I sezione di questa Corte il magistrato di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18/02/2016, ha accolto parzialmente la domanda di remissione del debito gravante su FR AV, pari ad euro 60.584,61 ed euro 190,00 per le spese di giustizia relative alla sentenza del 25/01/2016 della Corte d'appello di Torino. Il giudice ha innanzi tutto ricordato i principi affermati dalla sentenza di annullamento con rinvio: a) quanto alla individuazione del requisito delle disagiate condizioni economiche, che ricorre non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludergli il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e comprometterne quindi il recupero e il reinserimento sociale;
b) quanto alla conseguente necessità di considerare l'incidenza, sulle condizioni del condannato, della vendita su base volontaria o della sua espropriazione. L'ordinanza ha quindi osservato: a) che all'immobile del quale il AV era titolare corrispondeva un valore catastale significativamente inferiore a - quello commerciale - di euro 45.448,00; b) che la quota spettante al condannato era di euro 11.362,00; c) che, pertanto, l'espropriazione o la vendita volontaria della quota suindicata, non avrebbe determinato un sensibile peggioramento del suo bilancio personale e familiare e lo scadimento delle sue condizioni di vita, dal momento che egli sarebbe rimasto titolare di una pensione di anzianità e della quota del 50% dell'immobile in cui abitava;
c) che il debito scaturente dalla sentenza della Corte d'appello di Torino del 25/10/2016 riguardava anche altri sei coimputati, con la conseguenza che il pagamento parziale della somma dovuta appariva proporzionale alla concreta posizione debitoria del soggetto;
d) che il debito di euro 190,00 non poteva essere rimesso in ragione della sua esiguità in relazione al profilo reddituale complessivo dell'istante; e) che il debito di euro 60.584,61 doveva, alla luce delle suesposte considerazioni, essere rimesso nella misura eccedente la somma di euro 11.000,00. 2. Nell'interesse del AV è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che l'art. 6 del d.P.R. n. 115 del 2002 non consente una remissione parziale del debito;
b) che, con riguardo al diniego di remissione del debito di 190,00 euro, era mancata una valutazione dell'importo nel contesto delle somme pretese complessivamente dallo Stato;
c) che la valutazione della quota di un quarto del cespite del quale il ricorrente era contitolare era stata fondata su parametri inintellegibili, di natura meramente fiscale, e aveva condotto ad esiti disancorati 1 dalle concrete possibilità di realizzo, destinate a confrontarsi con i costi e i tempi dello scioglimento della comunione;
d) che il provvedimento impugnato non aveva preso in considerazione la documentazione tesa a dimostrare le precarie condizioni di salute del ricorrente e la loro incidenza sulla sua situazione esistenziale;
e) che il medesimo provvedimento aveva attribuito rilievo alla esistenza di altri sei obbligati in solido, ossia ad un parametro non previsto dall'art. 6 cit., peraltro non traendone le logiche conclusioni, giacché la ripartizione per sette dell'importo dovuto avrebbe dovuto condurre ad una più ampia remissione del debito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La prima questione da affrontare attiene alla stessa possibilità di una remissione parziale del debito per le spese processuali. Non ignora questa Corte l'orientamento espresso da alcune decisioni di legittimità, secondo le quali la remissione parziale sarebbe misura del tutto avulsa dalla disciplina contenuta nell'art. 6 d.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Sez. 1, n. 31755 del 20/05/2014, D'Alessandro, Rv. 260284; nonché Sez. 1, n. 19507 del 14/04/2014, D'Addio, non massimata). E, tuttavia, il fatto che l'art. 6 cit. preveda la remissione del debito tout court, senza altre specificazioni, non conduce necessariamente a tale conclusione, sol che si consideri la ratio dell'istituto, che consente di estinguere la pretesa patrimoniale dello Stato quando la comparazione tra l'entità dei redditi percepiti e l'ammontare delle spese dovute sia tale che l'adempimento comporterebbe un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico del condannato, così da precludergli il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e comprometterne quindi il recupero e il reinserimento sociale. q In definitiva, una volta escluso che rilevi la mera situazione di indigenza, in quanto la legge impone l'indicata comparazione tra entità delle somme dovute e risorse a disposizione del condannato, al fine di consentire a quest'ultimo di soddisfare i bisogni esistenziali, non esiste alcuna ragione logica e giuridica che giustifichi l'estinzione del debito e il conseguente sacrificio delle ragioni statali anche nella misura che potrebbe essere affrontata con i mezzi eccedenti rispetto a quelli occorrenti per il soddisfacimento di tali finalità. In altre parole, se la remissione del debito è istituto tratteggiato dal legislatore con la specifica finalità di bilanciare le ragioni dello Stato con l'esigenza di garantire al condannato un'esistenza libera e dignitosa è evidente che la sua portata, in difetto di specifiche norme preclusive, deve essere ricostruita in ragione di tale obiettivo e nei limiti di quanto è a ciò necessario. 2 D'altra parte, non viene in questione una norma sanzionatoria, ma una misura di vantaggio per il condannato che ben può tradursi, tenuto conto della natura dell'obbligo pecuniario, in una remissione parziale. Ciò posto, si osserva che il richiamo dell'ordinanza impugnata all'esistenza di altri obbligati in solido non è pertinente, in assenza di qualunque indicazione sulla loro capienza e tenuto conto del diritto del creditore di azionare la pretesa per l'intero nei confronti di ciascun debitore. Tuttavia, l'argomentazione è priva di decisività, dal momento che il nucleo centrale della motivazione del provvedimento impugnato è costituito dal rilievo che, anche a voler considerare il mero valore catastale, normalmente inferiore a quello reale, il AV potrebbe disporre di risorse eccedenti quelle occorrenti alle esigenze vitali come sopra individuate. E sul punto le critiche del ricorrente sono generiche, perché non si confrontano in termini specifici né con l'idoneità della valutazione catastale né, soprattutto, con l'ulteriore considerazione secondo la quale essa sarebbe inferiore al reale valore del bene. Ne discende che anche le censure dedicate dal ricorrente ai costi correlati allo scioglimento della comunione risultano inidonee a dimostrare l'illogicità delle conclusioni raggiunte dall'ordinanza impugnata. Del pari generiche sono le doglianze relative ai bisogni scaturenti dall'età e dalle condizioni di salute del ricorrente, in quanto non si accompagnano ad alcuna specificazione che consenta di verificarne la concreta incidenza sulle valutazioni espresse dal magistrato di sorveglianza.
2. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Carlo Zaza кладемир DEFOBITATA IN CANCILLERIA addl 24 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cathela Lancute очу 3