Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 14562
CASS
Sentenza 7 marzo 2017

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È consentita la remissione parziale del debito per le spese processuali, prevista dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la misura, comportando il bilanciamento tra le ragioni dello Stato e l'esigenza di garantire al condannato un'esistenza libera e dignitosa, deve essere ricostruita in ragione di tale bilanciamento, valutando non soltanto lo stato di indigenza ed il serio squilibrio del suo bilancio domestico, tale da compromettere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e il reinserimento sociale, ma anche la sussistenza in capo al condannato di risorse economiche eccedenti il soddisfacimento di tali bisogni esistenziali minimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 14562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14562
    Data del deposito : 7 marzo 2017

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