Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2015, n. 7658
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Sentenza 27 gennaio 2015

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Integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (attualmente art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale. (Fattispecie relativa alla detenzione di carte di credito di provenienza furtiva, in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di ricettazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2015, n. 7658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7658
    Data del deposito : 27 gennaio 2015

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