Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 1
La rinunzia a far valere i vizi di volontà che affliggono un contratto non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma presuppone, alla stregua dell'art. 1444 cod. civ., che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinunzia, che questa sia formalizzata con autonomo atto contenente la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e che l'intenzione di convalidare l'atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata. Ne consegue che non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata rispetto a negozi futuri, i cui motivi di annullabilità non sono ancora venuti ad esistenza - e quindi non possono nemmeno essere conosciuti - al momento dell'accordo (principio affermato in tema di arbitrato libero, in sede di interpretazione della portata e della validità della clausola che prevedeva l'inappellabilità' dell'eventuale futuro lodo).
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale 15 novembre 2004 n. 345Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 novembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso l'avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO SEBASTIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NT OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO CALZOLAIO 7, presso l'avvocato GIUSEPPE LAGONEGRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2713/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 30/09/2003 dal Consigliere Dott. PICCININNI Carlo;
udito per il resistente l'Avvocato Lagonegro che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9.12.1996 NC PE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma NI NT, per sentir annullare il lodo irrituale con il quale, in relazione ad una controversia insorta tra le dette parti circa la determinazione dell'importo spettante al NT per l'opera da lui prestata nella gestione di una farmacia in Roma per un triennio con diritto di partecipazione agli utili nella misura del 20%, era stato accertato un credito di quest'ultimo nella misura di L. 260.000.000. Il Tribunale, rigettando l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dal convenuto ritualmente costituitosi, dichiarava la nullità del lodo in quanto affetto da errore essenziale nella parte in cui non era stata defalcata dal compenso riconosciuto la somma (L. 53.000.000) apportata dal creditore sotto forma di rinunzia agli utili di impresa.
La detta decisione veniva quindi impugnata dal NT, che deduceva la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità dell'azione per effetto dell'apposizione di una clausola che avrebbe comportato la rinunzia alla giurisdizione, l'inesistenza dell'errore riscontrato dal giudice di primo grado.
La Corte di Appello di Roma, interpretando la clausola compromissoria concordata tra le parti come avente ad oggetto una previsione di inappellabilità della eventuale futura decisione e ritenendo, con riferimento alla formulazione dell'art. 1349, comma 2, c.c., che il limite invalicabile di tale previsione dovesse essere individuato esclusivamente in quello di ordine pubblico, nella specie insussistente, riformava la sentenza impugnata dichiarando improponibile la domanda di annullamento del lodo.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione PE, che con due distinti motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (solo con il secondo), sollecitando l'annullamento della sentenza di primo grado.
Resisteva con controricorso NT, con argomentazioni contrastate dal ricorrente con successiva memoria.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 30.9.2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso prospettati, che vanno esaminati congiuntamente costituendo sostanzialmente un'unica articolata censura della sentenza impugnata, NC PE ha denunciato violazione di legge in relazione ai principi di diritto relativi all'arbitrato libero, e agli artt. 1349, 1362 ss., 1341, 1444 c.c., oltre che vizio di motivazione, rilevando in particolare l'erroneità della decisione laddove in essa erano state richiamate per l'arbitrato irrituale disposizioni dettate in tema di integrazione del contratto, riferibili invece al diverso istituto dell'arbitraggio (segnatamente l'art. 1349 c.c.); era stata configurata una pattuizione finalizzata alla convalida preventiva di un negozio futuro affetto da vizi della volontà; non era stato infine considerato che, pur volendo in ipotesi ritenere detta pattuizione sussistente, la stessa sarebbe stata affetta da nullità insanabile poiché vietata dal nostro ordinamento.
In proposito è utile precisare che la Corte di Appello di Roma, dopo aver premesso che il ricorso ad una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non recluda di norma il ricorso al giudice ordinario, restando soggetto il lodo conseguente all'azione di nullità o di annullamento per vizi della volontà, ha affermato che nel concreto il richiamo operato all'accettazione inappellabile della decisione da parte dei contraenti doveva essere interpretato nel senso di una limitazione delle eccezioni proponibili, e quindi dei motivi a sostegno dell'azione di annullamento, in-terpretazione la cui correttezza avrebbe trovato conferma nell'ammissibilità riconosciuta dal legislatore all'"arbitrium meruro" del terzo arbitratore nella determinazione dell'oggetto del contratto (art. 1349 c.c.). NC PE ha per l'appunto censurato l'interpretazione che della clausola in contestazione ha offerto la Corte di Appello, oltre che le argomentazioni poste a base della decisione, ed il ricorso risulta fondato nei limiti e sotto i profili appresso indicati. In proposito va innanzitutto osservato che è assolutamente inconferente il dato valorizzato dal giudice di secondo grado a riprova della validità ed efficacia della clausola con la quale le parti avrebbero concordato l'inappellabilità della decisione, dato individuato nella facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 1349 c.c. di "rimettersi fiduciariamente alla volontà dispositiva di un terzo premunendosi 'ex antea' contro possibili impugnazioni", trattandosi di disposizione che trova applicazione nella ipotesi del tutto diversa di arbitraggio, ravvisatile quando al terzo sia stata affidato il compito di determinare il contenuto di un contratto deliberatamente rimasto incompleto, e non anche in sede di arbitrato, istituto finalizzato alla risoluzione di controversie insorte in relazione a rapporti giuridici preesistenti e compiutamente definiti. La profonda diversità dei due istituti considerati e la differente funzione da essi svolta rende dunque inconsistente l'argomento richiamato nel caso di specie a sostegno della legittimità di una preventiva rinuncia all'impugnazione da parte dei contraenti, argomento individuato, come detto, nella più volte citata disciplina dettata con l'art. 1349 c.c.. Inoltre risulta priva di pregio l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale "il senso da dare alla clausola di inappellabilità è quello di una limitazione delle eccezioni proponibili e quindi dei motivi a sostegno dell'azione di annullamento, limitazione perfettamente lecita nella disciplina contrattuale ed anzi regolamentata in fattispecie speciali (art. 1341 secondo comma c.c.)".
Al riguardo è invero sufficiente considerare che le eccezioni cui è fatto cenno non possono in realtà essere considerate tali, ne' possono essere correttamente assimilate a quelle contemplate dall'art. 1341 c.c., dettate dall'avvertita esigenza da parte del legislatore di assicurare in sede di stipulazione negoziale una maggiore e più ampia tutela al contraente più debole. Nella specie si tratterebbe invece dell'ipotesi del tutto diversa di una rinunzia a far valere i vizi della volontà che affliggessero il contratto, rinunzia che però non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma che presuppone che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinunzia, che questa sia formalizzata con autonomo atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, che l'intenzione di convalidare l'atto da parte del rinunzi ante sia espressamente manifestata (art. 1444 c.c.). Da ciò si desume quindi che non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata rispetto a negozi futuri, i cui motivi di annullabilità non sono ancora venuti ad esistenza - e quindi non possono neppure essere conosciuti - al momento dell'accordo.
I riferimenti agli artt. 1349, 1341, 1444 c.c. contenuti nella decisione impugnata, erronei nei termini indicati e denunciati come tali con la prospettazione di questioni che, non modificando i profili della controversia, non possono essere considerate nuove, comportano dunque che il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, restando assorbite le ulteriori doglianze prospettate. Ne consegue l'annullamento della sentenza in esame, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche con riferimento alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004