Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 272
CASS
Sentenza 13 gennaio 2004

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La rinunzia a far valere i vizi di volontà che affliggono un contratto non può intervenire in via anticipata e preventiva, ma presuppone, alla stregua dell'art. 1444 cod. civ., che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza al momento della rinunzia, che questa sia formalizzata con autonomo atto contenente la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e che l'intenzione di convalidare l'atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata. Ne consegue che non è neppure astrattamente configurabile una convalida preventiva e generalizzata rispetto a negozi futuri, i cui motivi di annullabilità non sono ancora venuti ad esistenza - e quindi non possono nemmeno essere conosciuti - al momento dell'accordo (principio affermato in tema di arbitrato libero, in sede di interpretazione della portata e della validità della clausola che prevedeva l'inappellabilità' dell'eventuale futuro lodo).

Commentario1

  • 1Corte Costituzionale 15 novembre 2004 n. 345
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 novembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 272
Data del deposito : 13 gennaio 2004

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