CASS
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2024, n. 23944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23944 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA JO ( -_,(u)-rt à ZA IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 23944 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/12/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuali, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 14 febbraio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo del detenuto NI ZA, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il rigetto, da parte della direzione dell'istituto di detenzione, della sua richiesta di autorizzazione all'acquisto di compact disk musicali e del relativo lettore digitale e a detenerli nella propria camera di pernottamento in via permanente. 2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che con ordinanza del 28 aprile 2023 lo rigettava. 3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nell'emettere la menzionata ordinanza del 28 aprile 2023, ha violato l'art. 41-bis ord. pen. e ha compiuto falsa applicazione dell'art. 14 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza di Sassari non ha tenuto conto della normativa di riferimento, che consente all'Amministrazione penitenziaria di adottare limitazioni, purché bilanciate e razionali, quali misure di elevata sicurezza, considerate adeguate e indispensabili per conseguire gli obiettivi indicati dalle norme di rango primario, limitazioni dirette ad assicurare l'assoluta impossibilità per i soggetti in tale regime di detenzione di mantenere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Nota che, mentre per ciò che riguarda i detenuti in regime detentivo ordinario è consentito adottare un provvedimento amministrativo autorizzatorio e motivato del direttore dell'istituto penitenziario, per i detenuti soggetti al regime detentivo differenziato, di cui all'art. 41-bis ord. pen., ciò è stato escluso con una prescrizione regolamentare di carattere generale, in ragione dell'obbligo di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna previsto dalla legge. Il ricorrente, inoltre, deduce il mancato rispetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Sassari, dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la magistratura di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del 2 detenuto ad utilizzare dei lettori digitali per compact disk musicali per uso ricreativo, deve verificare se tale utilizzo, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientra in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Il ricorrente afferma, infine, che la previsione del ritiro dei lettori digitali in orario serale è una misura ragionevole, perché funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare della minorata difesa dell'Amministrazione nelle ore notturne per utilizzare in modo improprio tali strumenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disk ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. (V., anche nelle motivazioni, Sez. 1, sentenza n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819 - 01; Sez. 1, sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, dalla lettura dell'ordinanza impugnata non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili. 3 L'ordinanza, infatti, non reca un completo esame circa l'incidenza delle operazioni di messa in sicurezza - che il personale di polizia penitenziaria è chiamato ad eseguire sui lettori digitali e sui singoli compact disk musicali - sulle risorse e sull'organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria. 2. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, ma dimostrando di aver tenuto conto dell'incidenza della attività di messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 20 dicembre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 23944 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/12/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuali, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 14 febbraio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo del detenuto NI ZA, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il rigetto, da parte della direzione dell'istituto di detenzione, della sua richiesta di autorizzazione all'acquisto di compact disk musicali e del relativo lettore digitale e a detenerli nella propria camera di pernottamento in via permanente. 2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che con ordinanza del 28 aprile 2023 lo rigettava. 3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nell'emettere la menzionata ordinanza del 28 aprile 2023, ha violato l'art. 41-bis ord. pen. e ha compiuto falsa applicazione dell'art. 14 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza di Sassari non ha tenuto conto della normativa di riferimento, che consente all'Amministrazione penitenziaria di adottare limitazioni, purché bilanciate e razionali, quali misure di elevata sicurezza, considerate adeguate e indispensabili per conseguire gli obiettivi indicati dalle norme di rango primario, limitazioni dirette ad assicurare l'assoluta impossibilità per i soggetti in tale regime di detenzione di mantenere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Nota che, mentre per ciò che riguarda i detenuti in regime detentivo ordinario è consentito adottare un provvedimento amministrativo autorizzatorio e motivato del direttore dell'istituto penitenziario, per i detenuti soggetti al regime detentivo differenziato, di cui all'art. 41-bis ord. pen., ciò è stato escluso con una prescrizione regolamentare di carattere generale, in ragione dell'obbligo di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna previsto dalla legge. Il ricorrente, inoltre, deduce il mancato rispetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Sassari, dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la magistratura di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del 2 detenuto ad utilizzare dei lettori digitali per compact disk musicali per uso ricreativo, deve verificare se tale utilizzo, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientra in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Il ricorrente afferma, infine, che la previsione del ritiro dei lettori digitali in orario serale è una misura ragionevole, perché funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare della minorata difesa dell'Amministrazione nelle ore notturne per utilizzare in modo improprio tali strumenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disk ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. (V., anche nelle motivazioni, Sez. 1, sentenza n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819 - 01; Sez. 1, sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, dalla lettura dell'ordinanza impugnata non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili. 3 L'ordinanza, infatti, non reca un completo esame circa l'incidenza delle operazioni di messa in sicurezza - che il personale di polizia penitenziaria è chiamato ad eseguire sui lettori digitali e sui singoli compact disk musicali - sulle risorse e sull'organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria. 2. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, ma dimostrando di aver tenuto conto dell'incidenza della attività di messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 20 dicembre 2023.