Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Giunone Regina 1, presso l'avv. Antonio Ricciulli, che unitamente all'avv. Ambrogio Saporiti del Foro di Milano, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dell'stato, che li rappresenta e difende per legge;
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 200/7/99 del 9 giugno 1999, depositata il 5 ottobre 1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Saporiti per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 21 giugno 1996, il sig. AN CO impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, il silenzio rifiuto opposto dalla Direzione Generale delle Entrate per la Lombardia alla richiesta di rimborso della somma di L. 65.515.422 versata dal datore di lavoro come IRPEF dovuta sull'importo di L. 217.2989.250, che il contribuente affermava essergli stato corrisposto a titolo di indennità supplementare per licenziamento illegittimo. Il ricorrente sosteneva che tale versamento non era dovuto perché riferito a somma percepita dal lavoratore, dirigente d'azienda, quale indennità prevista per il licenziamento illegittimo dal relativo C.C.N.L., indennità da ritenersi di carattere sanzionatorio o, comunque, risarcitorio di danno emergente.
La Commissione adita, con sentenza n. 206/37/97 del 6 giugno 1997, depositata il 18 luglio 1997, accoglieva il ricorso. La decisione era totalmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, che, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione, rigettava la domanda di rimborso del contribuente.
Avverso tale sentenza, il sig. AN CO, con atto notificato il 15-20 novembre 2000, propone ricorso per Cassazione con unico complesso motivo. Il Ministero delle Finanze non resiste con controricorso, ma ha depositato, unitamente all'Agenzia delle Entrate, un atto di costituzione per partecipare alla discussione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo di ricorso, il contribuente propone un'articolata pluralità di censure alla sentenza impugnata, denunciando violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2^, 16^, 46^ e 48^, D.P.R. n. 917/1986, nonché degli artt. 12, D.P.R. n. 597/1973, 1362, 1363 e 2099 c.c., e 32, D.L. n. 41/1995. Il ricorrente denuncia, inoltre, l'errata qualificazione della natura della somma erogata e l'errata interpretazione degli accordi, nonché l'omessa considerazione e/o errata qualificazione di rilevanti circostanze risultanti in causa. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata è possibile individuare, con immediata evidenza, la ratio decidendi nei risultati dell'esegesi svolta dal giudice di merito circa il verbale di conciliazione del 20 luglio 1995, che costituisce la causa di legittimazione dell'erogazione al lavoratore della somma sulla quale è stata operata la contestata ritenuta IRPEF.
Tale somma, rileva, infatti, il giudice di merito, ®non costituisce, propriamente, una indennità risarcitoria collegata ad un precedente licenziamento illegittimo, ma nasce da un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro": ne' "risulta che l'accordo sia stato stipulato per dirimere una controversia avente ad oggetto la impugnazione di un licenziamento, ne' è provato che un licenziamento vi sia stato". Inoltre, aggiunge il giudice di merito proseguendo nella motivazione, "al punto 'c' del verbale di conciliazione 20 luglio 1995, prodotto dal ricorrente, è scritto che la somma di L. 217.298.250 è da imputarsi ad integrazione del TFR al lordo dell'IRPEF, quale incentivazione alla risoluzione del rapporto. Tale emolumento non è, pertanto, equiparabile alla indennità supplementare, di cui al C.C.N.L. 3 ottobre 1985 per i dirigenti di aziende industriali, prevista in caso di licenziamento ritenuto ingiustificato".
Se questa è, come sembra davvero essere, la ratio decidendi della sentenza impugnata, appare arduo individuarne una specifica critica, nella pur complessa articolazione delle censure enunciate nel ricorso.
Poiché alla base del convincimento raggiunto dal giudice di merito vi è l'interpretazione della volontà della parti, come consacrata nell'accordo che ha regolato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ci si trova di fronte ad un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se la motivazione è immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 5110/2003; n. 10290/2001; n. 7242/2001; n. 1054/2001). Analoga incensurabilità concerne l'interpretazione delle disposizioni del C.C.N.L., cui pur fa riferimento la sentenza impugnata: costituisce, infatti, costante orientamento di questa Suprema Corte che l'interpretazione delle disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali sia "riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata" (Cass. n. 14119/2002; cfr. anche Cass. n. 8715/2002; n. 7085/2002; n. 5472/2002; n. 4221/2000;
n. 12603/1999).
Ciò significa che, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata, "sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossì a la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito" (Cass. n. 9950/2001; cfr. anche Cass. n. 11053/2000; n. 4222/2000; n. 8057/1999). Ma nel ricorso in esame, una censura specifica di questo tipo manca. Il ricorrente afferma che "il rapporto di lavoro, come è stato documentalmente provato, si è risolto solo in seguito all'intenzione della ex datrice di lavoro di procedere al licenziamento del dirigente e alla successiva accettazione da parte del sig. CO (il quale, peraltro, aveva già annunciato di voler impugnare l'irrogando licenziamento, in quanto immotivato e ingiustificato) dell'importo offerto a titolo di incentivo ed a fini previdenziali". Si tratta, tuttavia, di mere affermazioni prive di qualsiasi specifico riscontro negli atti processuali, ai quali non è sufficiente fare un generico rinvio, come il ricorrente mostra di credere laddove dichiara di "conferma(re) integralmente il contenuto dei propri atti, note a verbale e delle allegazioni dei precedenti gradi di giudizio". Di fronte all'interpretazione che il giudice di merito aveva dato dell'accordo transattivo consacrato nel ricordato "verbale di conciliazione", era di fondamentale importanza che l'apparato critico del ricorso fosse costruito con la specificità adeguata a consentire a questa Corte la verifica dell'erroneità dell'esegesi assunta a base del convincimento espresso nella sentenza impugnata. La possibilità, infatti, di ritenere - nell'ottica proposta dal ricorrente - che la somma erogata sia una "indennità supplementare per licenziamento illegittimo", non tassabile in quanto avente natura "risarcitoria", presuppone, comunque, l'esistenza agli atti di una prova certa che il lavoratore aveva proposto ricorso per denunciare l'illegittimità del licenziamento e, trattandosi di un accordo conciliativo, che il datore di lavoro aveva riconosciuto, sia pure implicitamente, tale illegittimità.
Nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto:
a) indicare specificamente quali fossero (e quando fossero stati prodotti) i documenti in base ai quali egli asserisce di aver provato che la risoluzione del rapporto di lavoro era da attribuire, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, ad un licenziamento illegittimo. Egli avrebbe dovuto, inoltre, riportare integralmente nel ricorso il contenuto di tali documenti, indicando le ragioni del carattere decisivo di quest'ultimi (cfr. Cass. n. 3284/2003);
b) contestare, con altrettanta specificità, quali fossero i vizi del ragionamento svolto dal giudice di merito nel condurre l'esegesi dell'accordo con il quale le parti disponevano per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: incorreva, infatti al ricorrente, se intendeva denunciare una violazione delle regole in tema di interpretazione di un atto di autonomia privata, l'onere di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento del giudice di merito aveva deviato dalle regole stesse. In questo caso, proprio perché si trattava di una (supposta) erronea interpretazione di un atto di autonomia privata, il ricorrente avrebbe anche dovuto riprodurre integralmente nel ricorso l'accordo de quo, non potendo la Suprema Corte, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca e all'esame del contenuto dei fascicoli di parte (cfr. Cass. n. 4948/2003; n. 4905/2003). Altrettanto il ricorrente avrebbe dovuto fare con riferimento alla (ancora una volta supposta erronea) interpretazione delle disposizioni del C.C.N.L., disposizioni che egli avrebbe dovuto interamente trascrivere nel ricorso, sempre specificando quale fosse stata in concreto la violazione da parte del giudice di merito delle regole di interpretazione dei contratti. Come questa Suprema Corte ha stabilito, infatti, "in tema di interpretazione del contratto, onde far valere la violazione dei canoni legali d'ermeneutica ed il vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà delle parti, il ricorrente per Cassazione - per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso - deve riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte in contestazione, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto inosservate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato" (Cass. n. 4905/2003). Nulla di tutto questo è riscontrabile nel ricorso il quale appare, in realtà, sollecitare un controllo di merito, più che un controllo di legittimità: lo svela, in qualche modo implicitamente, l'istanza, contenuta nel ricorso, che si faccia luogo (comunque) "ad un effettivo ed approfondito riesame della natura della erogazione", oggetto della contestata ritenuta fiscale e che il giudice di merito, sulla base dell'interpretazione dell'accordo intercorso tra le parti, ha qualificato come "indennità di incentivazione all'esodo" e non come "indennità supplementare di licenziamento".
Ma un riesame di questo tipo - che costituirebbe un riesame nel merito - è interdetto in sede di legittimità: alla cassazione della sentenza non può giungersi che attraverso la formulazione di censure che siano effettivamente rivelatrici, nel rispetto dei principi che regolano il giudizio di legittimità, degli errori imputati al giudice di merito. Un tipo di censure che nel ricorso in esame manca. Si deve, peraltro, osservare che la qualificazione che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, sarebbe stata attribuita, nell'accordo tra le parti, alla somma corrisposta al lavoratore - e cioè come erogazione ad "integrazione del TFR al lordo dell'IRPEF, quale incentivazione alla risoluzione del rapporto" - sembrerebbe comportarne la tassabilità. Secondo l'orientamento di questa Suprema Corte, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto ed al fine di incentivarne l'esodo, siccome percepite "in dipendenza" del rapporto di lavoro, sono soggette ad IRPEF (Cass. n. 2817/2002; n. 864/2001, n. 670/2000; n. 51/2000). Si può ancora rilevare che la somma in questione è stata erogata al lavoratore in data successiva (il verbale di conciliazione è del 20 luglio 1995) all'entrata in vigore dell'art. 32, D.L. n. 41/1995, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 85/1995, che ha, tra l'altro, aggiunto alla lettera a) del primo comma dell'art. 16 TUIR, le parole "nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro". Questa circostanza porterebbe a ritenere tassabile la somma corrisposta al lavoratore, anche se essa fosse davvero stata erogata (come, tuttavia, non è provato, ed è anzi escluso dall'accertamento compiuto dal giudice di merito) a titolo di indennità supplementare per licenziamento illegittimo del dirigente, avendo questa Suprema Corte già affermato che tale indennità deve ritenersi essere divenuta tassabile "a decorrere dal 1995, per effetto della novella introdotta con il D.L. n. 41/1995" (Cass. n. 14008/1999; cfr. anche Cass. n. 12798/2002; n. 11687/2002; n. 1467/2001). Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. In ragione della mancata notifica del controricorso e della mancata partecipazione del Ministero delle Finanze alla discussione in pubblica udienza, non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004