Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4905
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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Massime1

In tema di interpretazione del contratto, onde far valere la violazione dei canoni legali d'ermeneutica ed il vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà delle parti, il ricorrente per cassazione - per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso - deve riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte in contestazione, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto inosservate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non è idonea la mera trascrizione di massime giurisprudenziali in materia senza una specifica esposizione ed un'esauriente dimostrazione delle ragioni per le quali il giudice di merito, nel pervenire alle conclusioni esposte nella sentenza impugnata, abbia operato in contrasto con i principi stabiliti nelle massime stesse.

Commentario1

  • 1Lavoratore, condanna penale, effetti, sanzione disciplinareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4905
Data del deposito : 1 aprile 2003

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