Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA5 1 10 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL ROL SSAZIONE' Oggctio DANNO PATRIMONTALE SEZIONE PRIMA CIVILE PROVA PRESUNTIVA DECORRENZA INTERESSI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16783/02 Dott. Antonio SAGGIO Presidente 20194/02 Dott. Alessandro CRISCUOLC Consigliere Cron.11434 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - Consigliere Rep 1388 Dott. Mario ADAMO Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere Ud. 04/02/2003 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ZO AO, elettivamente domiciliato іп ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA;
intimato e sul 2° ricorso A° 20194/02 proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 2003 tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 269 PORTOGHEST 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 1 che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale - nonchè
contro
ZO AO;
intimato avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 22/01/02; udita _a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente 1'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità 0 rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
Edito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ma co PIVETTI cha ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AO AZ adiva la Corte di Appollo di Vere- zia per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata della causa civile instaurata davanti al Tribu nale di Bergamo nel 1972, per un periodo di circa 2 an- лi e mezzo. Incardinatosi il contraddittorio, il Ministero con- 2 venuto resisteva alla domanda. La Corte adita dava atto della durata irragionevole del processo, ed accoglieva la domanda di equa ripara- zione del solo danno non patrimoniale che liquidava in € 2.325,00. Propone ora ricorso l'interessato; Resistc ii Mini- stero della Giustizia con proposizione anche di ricorso incidentale. Il ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. - 2. In ordine di pregiudizialità e di logica prio- rità le censure formulate dall'una e dall'altra parte vanno esaminate secondo la seguente sequenza: - a) se abbia errato la Corte territoriale nel li- quidare all'istanţe il danno non patrimoniale sull'inesatto presupposto della sua configurabilità "in re ipsa" a Fronte di accertata violazione del termine ragionevole di durata del processo [1° mezzo del ricor so incidentale]; - Se non abbia, in senso opposto, errato quella Corte nel quantificare l'indennizzo in misura insuffi ciente, per inadeguato e riduttivo calcolo degli effet- tivi tempi di i ragionevole protrazione del processo 3 [1° motivo del ricorso incidentale! ; - se sia errata la liquidazione degli interessi ef- fettuata nel decreto impugnato, per il profilo del "dies a quo" della correlativa decorrenza, che si assu- me a torto individuato in quello della domanda invece che in quello della liquidazione giudiziale [2° mezzo del ricorso del Ministero]. se non risultino altresì viclati gli artt. 91 c 92 c.p.c., quanto alla liquidazione delle spese di li- te, effettuata in misura inferiore alla correlativa no- ta, conforme સ tabella [2° motivo della impugnazione principale]; - 3. Nessuna delle riferite censuro è suscettibile di accoglimento. Ed, invero, contrariamente agli avver- si assunti, la Corte territoriale: - a) nel ravvisare in danno non patrimoniale, subi to dal AZ "per effetto" dell'eccessivo protrarsi del processo "a quo", non ne ha postulato come (ā la sussistenza "in re ipsa" ma crto] si denuncia sull'opposto e corretto presupposto che esso debba for- Mare oggetto di prova, ha plausibilmente ritenuto as- solta tale prova (con giudizio di fatto, insuscettibi- le, como tale, di sindacato in sede di legittimità), sulla base di presunzioni, che trovano fondamento nella conoscenza, alla stregua di elementari e comuni nozioni 4 di psicologia, degli offetti che la pendenza di un pro- cesso civile può provocare nell'uomo medio (cfr. sent. 1. 11987/02); - e nelb) nel quantificare il danno di cui sopra, valutare, previamente, i tempi della procedura ecceden- ti il "termine ragionevole di durata" della stessa, ha -con congrua motivazione per altro del pari ospres- nell'ambito della sua discrezionalità, giudizi di 50, fatto, dei quali non è consentito il riesame nel merito (quale sostanzialmente org si pretende) in questa sede di legittimità; ne liquidare gli interessi legali, sull'ammontare del riconosciuto equo indernizzo, ne ha correttamente presupposto la decorrenza dalla data del- i n . m la domanda. Atteso che, per un verso, la natura inden- nitaria (appunto) © la finalità non interamente compen- sativa dell'equa riparazione ex art. 2 1. 89/01 esclu- dono cte i suddetti interessi possano decorrere dall'insorgere dell'obbligazione (come avviene nelle obbligazioni "ex delicto”) e, per aitro verso, che, in applicazione del generale principio per cui la durata del processo non può far carico alla parte che lo ra introdotto, gli effetti della pronunzia retroagiscono alla domanda, non ostante il carattere di incertezza ed illiquidità del credito prima della pronunzia giudizia- 5 ria. Mentre, quanto infine alla liquidazione delle spese di lite della fase di merito, questa del pari resiste alle censure del ricorrente principale, attesa la gene- ricità, la mancanza di autosufficienza e l'apoditticità delle censure stesse.
4. I due ricorsi vanno entrambi integralmente, pertanto respinti. د 5. Possono compensarsi tra le parti, le spese di ح questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate. Roma, 4 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Rosario Morelli) (Antonio Saggio) Тик CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Setone Civile Depositat i hCa 3 - HPK. 2003 IL CANCELLE BORTE SUPREMA 6ASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 8-×-2003 serie 4 al n. 33481 _versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Ricci