Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte che denuncia l'erronea interpretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca e all'esame del contenuto dei fascicoli di parte, al di fuori dell'ipotesi di denuncia di "error in procedendo". Incombe altresì alla parte che denuncia la violazione delle regole in tema di interpretazione degli atti di autonomia privata l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento del giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB OR e LL EN, elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso l'avv. Aldo Sipala che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro società Garboli Conicos S.p.A. (succeduta alla Garboli Rep. S.p.A. Impresa Generale Costruzioni, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare, presso gli avvocati Furio Tartaglia e Renato Silvestri che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 38168, decisa il 25 febbraio 2000 e pubblicata il 30 novembre 2000, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 22207/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Aldo Sipala per i ricorrenti e Renato Silvestri per la società controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti in corso di lite, MB OR e LL EN convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Roma la società Garboli Rep S.p.A., al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento loro intimato in data 5 agosto 1993.
Assumevano che il licenziamento, motivato per essi ricorrenti come pure per altri 5 dipendenti, con l'asserita impossibilità di utilizzo in mancanza di attività produttiva, esulava dalla speciale ipotesi introdotta, per il settore dell'edilizia, al quarto comma dell'art. 24 legge 23 luglio 1991, n. 223; si doveva pertanto seguire la speciale procedura per i licenziamenti collettivi. Con sentenza in data 17 aprile 1998, il Giudice adito accoglieva la domanda, dichiarava l'illegittimità dei licenziamenti, ordinava la riassunzione dei lavoratori.
Interponeva appello la datrice di lavoro e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 38168, emessa in data 25 febbraio - 30 novembre 1998 dal Tribunale di Roma. Il rigetto delle domande di parte attrice veniva così motivato. Osservava il Collegio di Merito che l'ipotesi di fine lavoro nelle costruzioni edili si verifica anche se vengono ad esaurimento le singole fasi lavorative cui gli operai, per specializzazione professionale, erano stati espressamente adibiti. Osservava ancora che all'epoca dei licenziamenti non era emerso alcun elemento di crisi aziendale tale da imporre il ricorso alla procedura per i licenziamenti collettivi in quanto i ricorrenti, come gli altri lavoratori licenziati, erano addetti ad un cantiere chiuso sin dal giugno 1993 e il collocamento in Cassa Integrazione Ordinaria non dimostrava uno stabile inserimento dei dipendenti nell'organico aziendale. Il ricorso a tale forma di integrazione guadagni era stato infatti concordato con le OOSS al fine di verificare la possibilità di un inserimento dei dipendenti in altri settori. La procedura per l'accesso alla Cassa Integrazione Straordinaria era stata attivata a distanza di tempo e su presupposti differenti, interessando all'inizio esclusivamente il personale impiegatizio e, solo in un momento successivo, anche la posizione di 35 operai. Avverso la sentenza, notificata in data 28 marzo 2001, propongono ricorso per cassazione MB OR e LL EN con atto notificato in data 22 maggio 2001, sulla base di quattro motivi. La società Garboli Conicos S.p.A. (succeduta alla Garboli Rep. S.p.A. Impresa Generale Costruzioni) resiste con controricorso notificato in data 2 luglio 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Si osserva che l'inizio della procedura per la cassa integrazione straordinaria risulta da lettere del 20 e 21 luglio 1993, in atti;
la stessa quindi era in corso all'atto del recesso, intimato in data 5 agosto 1993. Si afferma che il Tribunale cade in errore quando da per scontato che la cassa integrazione straordinaria richiesta con le richiamate lettere riguarderebbe solamente gli impiegati poiché in esse non vi è traccia di tale limitazione. La censura non è fondata.
Rileva anzitutto la Corte che il travisamento dei fatti, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore cui si può porre rimedio solamente col mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 C.P.C, (ex plurimis, Cass. 11 maggio 1997 n. 4310, Cass., 10 gennaio 1996 n. 103, Cass. 29 maggio 1995, n. 6038). La doglianza è comunque inaccettabile pur se la si voglia ricondurre nell'ambito della censura per errata interpretazione dei documenti in premessa.
Invero, per il noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte che denuncia l'erronea interpretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca e all'esame del contenuto dei fascicoli di parte, al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo.
Incombe poi alla parte che denuncia la violazione delle regole in tema di interpretazione degli atti di autonomia privata l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346). A tali principi non si sono uniformati i ricorrenti i quali si limitano ad affermare che dalle lettere in discorso risulterebbe palese una richiesta di cassa integrazione straordinaria, non limitata al solo personale impiegatizio ma afferente anche a quello operaio.
Non viene infatti enunciato il criterio ermeneutico che sarebbe stato violato dal Tribunale, a parte il richiamo ad un ipotetico significato letterale delle espressioni usate che non può esser preso in considerazione in sede di legittimità se non con riferimento a documenti integralmente riportati, il cui tenore renda evidente una volontà della parte privata incompatibile con quella ricostruita dal giudice del merito.
Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, primo e quarto comma, 4 e 5 legge 223/91. Si osserva che il licenziamento è dovuto non già alla fine dei lavori nel cantiere ove i dipendenti erano addetti ma ad una generale contrazione dell'attività aziendale, cui doveva seguire l'attuazione della procedura per i licenziamenti collettivi. Si afferma che nel settore edile il licenziamento individuale plurimo per fine lavori è consentito solamente se i licenziamenti si verificano "nell'immediatezza della fine lavori" e se "tutti gli operai addetti ai lavori finiti vengano licenziati". In caso contrario si impone il ricorso alla procedura per il licenziamento collettivo per evitare una "zona d'ombra" circa le ragioni di licenziamento di alcuni dipendenti e non di altri. Le censure non appaiono fondate.
Osserva anzitutto la Corte che i ricorrenti introducono in modo equivoco, alla pag. 14 del ricorso, l'argomento relativo al licenziamento di parte dei dipendenti interessati alla fine lavori e non già della totalità dei medesimi. Invero alla stessa pagina, poche righe prima, si afferma che "la ricollocazione che è risultata impossibile per i ricorrenti è risultata viceversa possibile per altri 30 loro colleghi anch'essi addetti ai cantieri terminati alcuni mesi prima". Letta nel contesto dell'intera pagina l'affermazione circa il mancato licenziamento di alcuni dipendenti sembra riferirsi a lavoratori occupati presso altri cantieri e priva quindi di qualsiasi attinenza al trattamento riservato ai dipendenti del cantiere ove i ricorrenti prestavano la loro opera. L'enunciato in ordine ai presupposti del licenziamento plurimo appare invece collegato alla sorte dei dipendenti presso il cantiere ove hanno termine di lavori e risulta quindi del tutto nuovo poiché non vengono indicati gli atti della fase di merito ove sarebbe stata sottoposta all'esame del Tribunale l'anomalia data dal licenziamento di alcuni solamente fra gli addetti al cantiere di Roma Est MTC via delle Cincie.
In mancanza di una precisa indicazione del principio di diritto che sarebbe stato erroneamente affermato o applicato a fattispecie non pertinente la censura deve dunque ricondursi nell'ambito della denuncia del vizio di motivazione.
Peraltro il Tribunale ha dato, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione acquisita, una ricostruzione degli eventi nel senso che nel periodo intercorso fra la fine dei lavori nel cantiere in discorso (marzo 1993) e la definitiva chiusura dello stesso (giugno 1993), fu raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, come da verbale 28 aprile 1993, per il collocamento in cassa integrazione ordinaria dei lavoratori ivi occupati, con impegno di parte datoriale di ricercare una diversa collocazione presso altre unità produttive o anche presso altre aziende del gruppo di riferimento. Ha quindi escluso ogni collegamento fra la constatata impossibilità di procedere in tal senso e la sopravvenuta crisi cui conseguì il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria, ponendo in rilievo il distacco temporale fra i due eventi, come si è precisato in relazione al primo motivo di ricorso. E poiché non viene indicato alcun errore argomentativo nella motivazione della denunciata sentenza ma solamente offerta una diversa ricostruzione dei fatti, il convincimento manifestato dal Giudice del merito non può essere posto in discussione in sede di legittimità.
Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 legge 15 luglio 1966 n. 604. Si contesta la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, sotto il profilo della mancanza di prova circa la possibilità di ricollocare utilmente i lavoratori presso altre unità produttive.
Non vengono però indicati gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettata la possibilità di utile ricollocazione dei ricorrenti in altra attività produttiva. Si deve dunque considerare il rilievo come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. La doglianza non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. 2^, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. 1^, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. 1^, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. 2^, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. 2^, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. 2^, 13 febbraio 1996, n. 1084,
Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. 2^, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. 1^, 24 aprile 1993, n. 4841). Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 416, 345 2 e 3
comma, 437 2 comma cpc. Si afferma che il Tribunale ha basato la sua decisione su nuovi documenti prodotti in appello al fine di contestare per la prima volta la circostanza dello stabile inserimento dei dipendenti nell'organico aziendale. La censura manca peraltro di decisività.
Invero il Tribunale ha escluso che il collocamento in cassa integrazione ordinaria abbia comportato l'inserimento stabile dei ricorrenti nell'organico della società, indipendentemente dalla sorte del cantiere cui gli stessi erano addetti, e tale valutazione non viene esplicitamente censurata posto che i motivi in precedenza esaminati attengono piuttosto agli effetti della sopraggiunta crisi aziendale, resa manifesta dal ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Ha quindi osservato, quale mero argomento rafforzativo, che gli stessi dipendenti erano stati assunti proprio in relazione al cantiere oggetto di chiusura per fine lavori e mai erano stati inseriti nell'organizzazione imprenditoriale di base. Del tutto irrilevante è quindi verificare se i documenti su cui si basa tale assunto siano stati ritualmente prodotti, e perché le altre argomentazioni svolte sorreggono da sole il decisum, e perché i ricorrenti non affermano di aver contestato le circostanze analiticamente indicate nella sentenza e neppure le contestano in questa sede.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003