Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione adeguata e immune da vizi logici. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che nel CCNL 1990 - 1992 per i dipendenti delle FFSS l'elemento distinto della retribuzione era stato previsto dalle parti, in quanto assorbito dallo stipendio per gli anni 1990/1992, soltanto ai fini pensionistici come elemento a sè).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7085 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ES DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA LI, TI ES, RT DO, NI IC, PA NO, SE CE, NT AR, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PIERO ENRICO TURETTA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE LEUZZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SRVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 166/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 12/05/99 - R.G.N. 538/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DO RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati al Pretore di Firenze dall'ottobre al novembre del 1997 GI AN, RO OR, ID LI, DO NI, RI SO, EL ES e AR GE, dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., chiedevano e ottenevano decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro per il pagamento della somma 299.000 per ciascuno di essi assumendo che la s.p.a. Ferrovie dello Stato non aveva loro corrisposto tale importo, corrispondente all'emolumento retributivo denominato elemento distinto della retribuzione (E.D.R.). I ricorrenti precisavano che l'E.D.R. richiesto andava a comporre eventualmente il premio di esercizio, la cui corresponsione era prevista annualmente dall'art. 41 del C.C.N.L. 1990 - 1992 ed era fondato sulla retribuzione base spettante al 30 giugno di ciascun anno ai sensi dell'art. 33 dello stesso contratto collettivo. Il Pretore adito con sentenza in data 10 marzo 1998 rigettava le opposizioni proposte dalla società datrice di lavoro con separati ricorsi, poi riuniti nel definito giudizio di opposizione. Con sentenza in data 28 aprile - 28 maggio 1999 il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'appello delle Ferrovie dello Stato, premettendo che l'art. 33 del contratto collettivo nel descrivere la retribuzione base costituiva una norma in bianco, rilevava che il contratto collettivo 1987-1990 aveva avuto come contenuto la corresponsione dell'EDR esclusivamente a fini pensionistici, con la conseguenza che la avvenuta sua corresponsione per l'anno 1990 doveva considerarsi limitata a tale annualità, posto che l'EDR faceva parte del premio di esercizio soltanto eventualmente e posto che al momento di vigenza del contratto collettivo 1990/1992 non era previsto l'EDR a fini retributivi ma soltanto a fini pensionistici. Il Tribunale negava che il successivo accordo del 1995 avesse previsto un EDR che facesse parte della retribuzione base ai sensi degli artt. 33 e 41 dell'invocato contratto collettivo del 1990/1992, essendo stato incluso soltanto nella indennità aggiuntiva di utilizzazione e nella indennità quadri.
I lavoratori ricorrono per cassazione con due motivi. Resistono le Ferrovie dello Stato con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 33 e 41 del C.C.N.L. 1990/1992, nonché omessa e insufficiente motivazione, deducono che l'elemento distinto della retribuzione, istituito dall'art. 4 della legge 1 luglio 1982 n. 426 e trasformato come componente tabellare dello stipendio e riassorbito in questo con l'art. 7 comma nono della legge 10 luglio 1984 n. 292, veniva ripristinato dal contratto collettivo 1987/1989 soltanto a fini pensionistici.
Tuttavia la stessa sentenza impugnata aveva dato atto della circostanza che l'EDR era stato corrisposto dalle Ferrovie dello Stato per l'anno 1990.
Ciò nonostante, il Tribunale aveva interpretato l'art. 41 e l'art. 33 del C.C.N.L. 1990/1992, in violazione dei canoni legali di ermeneutica per i contratti, nel senso che l'EDR non spettasse per il premio di esercizio e ciò senza tener conto del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e adottando una interpretazione abrogante della loro volontà.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che il Tribunale di Firenze, incorrendo in omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, pur movendo dalla condivisibile osservazione secondo cui l'espressione "eventuale EDR" di cui all'art. 33 del contratto collettivo andasse interpretato come una norma in bianco, non aveva poi speso alcuna argomentazione per escludere dal premio di esercizio, previsto dall'art. 41 del C.C.N.L. 1990/1992, l'EDR, nonostante che tale premio presentasse una diversità strutturale rispetto alla mensilità retributiva. Inoltre il Tribunale di Firenze aveva svalutato il contenuto del C.C.N.L. del 18 novembre 1994, che aveva nuovamente istituito l'EDR e di cui l'accordo in data 8 novembre 1995 costituiva una mera esecuzione, tacendo sulla inefficacia della previsione di tale EDR in riferimento al premio di esercizio.
Il ricorso è infondato.
I dedotti due motivi, in quanto logicamente connessi, vanno interpretati congiuntamente.
Questa Corte ha più volte precisato che il contratto collettivo di diritto comune va interpretato dal giudice di merito seguendo i canoni ermeneutici previsti per i contratti dagli artt. 1362 e sgg e che tale interpretazione va giustificata con motivazione adeguata e immune da vizi logici (v. Cass. 3 giugno 1998 n. 5648; Cass. 5 ottobre 1996 n. 8727 ecc.). Tuttavia ove il giudice di merito si sia attenuto ai canoni legali di ermeneutica contrattuale e abbia offerto, in proposito, adeguata e logica motivazione, egli rimane sottratto a censure di legittimità, non potendo questa Corte a lui sostituirsi nell'interpretazione della norma collettiva, anche se più aderente alle clausole contrattuali interpretate, senza attribuirsi poteri di accertamento del fatto ad essa non devolubili (v. Cass. 5 ottobre 1996 n. 877 avanti citata). Nella specie il Tribunale di Firenze con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva rilevato che dalla lettura del contratto collettivo vigente si era evidenziato che l'EDR era stato previsto dalle parti, in quanto assorbito dallo stipendio per gli anni 1990/1992, soltanto ai fini pensionistici come elemento a sè. Il giudice del gravame aveva dato atto che per l'anno 1990 era stato calcolato dall'Ente come elemento a sè. Tuttavia il suo successivo inglobamento nelle classi di stipendio non aveva consentito alla azienda di calcolarlo separatamente per gli anni successivi se non ai fini pensionistici.
Con ciò viene a cadere l'argomentazione dei ricorrenti secondo cui, in violazione del canone legale di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 c.c. il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini interpretativi, del successivo comportamento tenuto dalle parti. Peraltro nemmeno possono trarsi argomenti di contraria interpretazione - come correttamente aveva avvertito il Tribunale - dalla circostanza che per alcune ipotesi tassativamente previste, e soltanto se in quanto previste, l'EDR venisse calcolato separatamente per alcuni funzionari.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2002