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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RI SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2939 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(AN ZI (RM) 16/01/1993, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SONIA DIMASI;
- Ricorrente -
contro
(SANG D'FE (CE) 01/11/1977, C.F. con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. RICCARDO MIZZELLI e dell'avv. LAURA CHIARINI;
- Convenuto -
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 26/09/2020; dall'unione coniugale sono PE nate due figlie, il 01/10/2018 e il 16/07/2021. Per_1
ha chiesto la separazione dal coniuge, l'affido condiviso delle figlie e la Parte_1 previsione a carico del convenuto di un assegno di mantenimento in favore delle minori dell'importo di 500 €.
non si è opposto alla separazione, chiedendo tuttavia che questa sia CP_1 addebitata alla ricorrente e manifestando la sua disponibilità a corrispondere per le figlie un assegno di 200 € oltre al 100% dell'assegno unico e universale.
- 1 - Il 27/10/2025 le parti sono comparse all'udienza di cui all'art. 473-bis.21 e hanno raggiunto un accordo circa le condizioni della separazione, nei termini di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze delle figlie minori. Entrambi i coniugi rinunciano al loro reciproco mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
2. La casa coniugale, sita a Pomezia, Viale Alessandro Manzoni n. 43, è di proprietà esclusiva della signora , con quanto in essa contenuto ed il signor Parte_1 CP_1
se ne è già allontanato.
[...]
3. Le figlie minori e restano affidate, in maniera condivisa, ad entrambi i Per_1 PEona_3 genitori con collocazione prevalente e domicilio presso la casa coniugale assegnata alla madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
4. LA PERMANENZA E FREQUENTAZIONE DELLE FIGLIE MINORI CON ENTRAMBI I GENITORI
e, precisamente:
PE
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e un giorno alla settimana, più Per_1 precisamente il martedì dal rientro dal lavoro, con pernotto, occupandosi di accompagnarle a scuola mattina successiva o se chiusa, in orario corrispondente all'entrata di scuola, presso e/o ai campi estivi e/o in ludoteca, ovvero in luoghi equipollenti concordemente individuati.
- i genitori trascorreranno con le figlie fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 21.30, in cui il Sig. provvederà a riaccompagnare le figlie CP_1 minori presso l'abitazione della madre.
NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA
PE I genitori trascorreranno con le figlie e le festività natalizie, pasquali ed estive a Per_1 giorni e/o periodi alternati e, precisamente:
- durante le festività natalizie le minori trascorreranno, con alternanza annuale, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori da prendersi almeno quindici giorni prima di tali festività;
- 2 - - durante le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori da prendersi almeno quindici giorni prima di tali festività;
STAGIONE ESTIVA – VACANZE ESTIVE:
- la madre terrà con sé le figlie per una settimana, mentre il padre terrà le figlie per 15 gg. anche non consecutivi tendenzialmente nell'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre;
negli altri periodi si seguiranno le medesime modalità di frequentazioni previste per il resto dell'anno. I rispettivi periodi di ferie andranno comunque concordati tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi si comunicheranno il luogo in cui si trovano con le minori e consentiranno alle stesse contatti con l'altro genitore.
Al cessare di detti periodi riprenderanno le modalità di cui sopra.
Resta inteso che per le altre ricorrenze familiari, festeggiamenti e gite scolastiche ecc ci si regolerà in base agli accordi tra le parti in tempo utile prima dell'evento, e comunque non più tardi di una settimana, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza.
Per ogni tipo di vacanza le figlie verranno accompagnate nell'abitazione dell'altro genitore non più tardi delle ore 21.30 del giorno precedente l'inizio del periodo di vacanza.
5. CAMPI DI INTERVENTO E COMPETENZE GENITORIALI
Ognuno dei genitori seguendo il principio dell'alternanza, si recherà alle riunioni scolastiche e ai colloqui con i professori. Verranno prese assieme le principali scelte decisioni riguardanti l'educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport, ecc. Verranno comunicate all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi ai figli che impegnano ed obbligano, presso qualsiasi ente pubblico e/o privato preposto, tutte le formalità necessarie per usufruire di agevolazioni, esenzioni e/o riduzione anche fiscali per scuole, cure, mensa ed altro.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio.
6. MISURA E MODO IN CUI CIASCUNO DEI GENITORI DEVE CONTRIBUIRE AL
MANTENIMENTO, CURA, ISTRUZIONE EDUCAZIONE DELLE FIGLIE
PE Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie e con il versamento mensile di € Per_1
250,00 con adeguamento ISTAT annuale;
l'Assegno Unico sarà percepito dalla sig.ra Pt_1
- 3 - nella misura del 100%. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo Pt_1 del Tribunale Civile di Velletri attualmente in vigore verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. I genitori si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie volte a garantire uno PE sviluppo equilibrato, sicuro e sereno delle figlie e , adottando tutte le opportune Per_1 cautele per proteggere il loro benessere e la loro stabilità. In particolare, si impegnano a essere cauti nel far conoscere alle bambine eventuali nuovi partner, evitando il pericolo che nuove figure possano compromettere l'equilibrio delle minori. Considerando la giovane età delle figlie (rispettivamente di tre e sei anni), in particolare, i genitori ritengono opportuno non far risiedere o pernottare eventuali nuovi partner presso le rispettive abitazioni in presenza delle figlie stesse, finché queste non siano pienamente consapevoli della separazione e la nuova relazione non abbia acquisito caratteri di stabilità.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore dei rispettivi scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondere all'interesse delle minori, essendo tali da assicurare il rispetto dei principi di bigenitorialità e di pari contribuzione nella cura, educazione, istruzione e assistenza morale;
il Tribunale deve quindi prenderne atto, secondo quanto previsto dall'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
L'ascolto della prole non è poi necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La natura e l'esito della causa costituiscono motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 5, parte
2, Serie A);
3) omologa le condizioni della separazione concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- 4 - 4) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
RI SS
- 5 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RI SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2939 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(AN ZI (RM) 16/01/1993, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SONIA DIMASI;
- Ricorrente -
contro
(SANG D'FE (CE) 01/11/1977, C.F. con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. RICCARDO MIZZELLI e dell'avv. LAURA CHIARINI;
- Convenuto -
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Pomezia il 26/09/2020; dall'unione coniugale sono PE nate due figlie, il 01/10/2018 e il 16/07/2021. Per_1
ha chiesto la separazione dal coniuge, l'affido condiviso delle figlie e la Parte_1 previsione a carico del convenuto di un assegno di mantenimento in favore delle minori dell'importo di 500 €.
non si è opposto alla separazione, chiedendo tuttavia che questa sia CP_1 addebitata alla ricorrente e manifestando la sua disponibilità a corrispondere per le figlie un assegno di 200 € oltre al 100% dell'assegno unico e universale.
- 1 - Il 27/10/2025 le parti sono comparse all'udienza di cui all'art. 473-bis.21 e hanno raggiunto un accordo circa le condizioni della separazione, nei termini di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze delle figlie minori. Entrambi i coniugi rinunciano al loro reciproco mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
2. La casa coniugale, sita a Pomezia, Viale Alessandro Manzoni n. 43, è di proprietà esclusiva della signora , con quanto in essa contenuto ed il signor Parte_1 CP_1
se ne è già allontanato.
[...]
3. Le figlie minori e restano affidate, in maniera condivisa, ad entrambi i Per_1 PEona_3 genitori con collocazione prevalente e domicilio presso la casa coniugale assegnata alla madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
4. LA PERMANENZA E FREQUENTAZIONE DELLE FIGLIE MINORI CON ENTRAMBI I GENITORI
e, precisamente:
PE
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e un giorno alla settimana, più Per_1 precisamente il martedì dal rientro dal lavoro, con pernotto, occupandosi di accompagnarle a scuola mattina successiva o se chiusa, in orario corrispondente all'entrata di scuola, presso e/o ai campi estivi e/o in ludoteca, ovvero in luoghi equipollenti concordemente individuati.
- i genitori trascorreranno con le figlie fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 21.30, in cui il Sig. provvederà a riaccompagnare le figlie CP_1 minori presso l'abitazione della madre.
NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA
PE I genitori trascorreranno con le figlie e le festività natalizie, pasquali ed estive a Per_1 giorni e/o periodi alternati e, precisamente:
- durante le festività natalizie le minori trascorreranno, con alternanza annuale, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori da prendersi almeno quindici giorni prima di tali festività;
- 2 - - durante le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo tra i genitori da prendersi almeno quindici giorni prima di tali festività;
STAGIONE ESTIVA – VACANZE ESTIVE:
- la madre terrà con sé le figlie per una settimana, mentre il padre terrà le figlie per 15 gg. anche non consecutivi tendenzialmente nell'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre;
negli altri periodi si seguiranno le medesime modalità di frequentazioni previste per il resto dell'anno. I rispettivi periodi di ferie andranno comunque concordati tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi si comunicheranno il luogo in cui si trovano con le minori e consentiranno alle stesse contatti con l'altro genitore.
Al cessare di detti periodi riprenderanno le modalità di cui sopra.
Resta inteso che per le altre ricorrenze familiari, festeggiamenti e gite scolastiche ecc ci si regolerà in base agli accordi tra le parti in tempo utile prima dell'evento, e comunque non più tardi di una settimana, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza.
Per ogni tipo di vacanza le figlie verranno accompagnate nell'abitazione dell'altro genitore non più tardi delle ore 21.30 del giorno precedente l'inizio del periodo di vacanza.
5. CAMPI DI INTERVENTO E COMPETENZE GENITORIALI
Ognuno dei genitori seguendo il principio dell'alternanza, si recherà alle riunioni scolastiche e ai colloqui con i professori. Verranno prese assieme le principali scelte decisioni riguardanti l'educazione, scuola, medici, cure mediche, vacanze, sport, ecc. Verranno comunicate all'altro genitore tutti i maggiori fatti relativi ai figli che impegnano ed obbligano, presso qualsiasi ente pubblico e/o privato preposto, tutte le formalità necessarie per usufruire di agevolazioni, esenzioni e/o riduzione anche fiscali per scuole, cure, mensa ed altro.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio.
6. MISURA E MODO IN CUI CIASCUNO DEI GENITORI DEVE CONTRIBUIRE AL
MANTENIMENTO, CURA, ISTRUZIONE EDUCAZIONE DELLE FIGLIE
PE Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie e con il versamento mensile di € Per_1
250,00 con adeguamento ISTAT annuale;
l'Assegno Unico sarà percepito dalla sig.ra Pt_1
- 3 - nella misura del 100%. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo Pt_1 del Tribunale Civile di Velletri attualmente in vigore verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. I genitori si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie volte a garantire uno PE sviluppo equilibrato, sicuro e sereno delle figlie e , adottando tutte le opportune Per_1 cautele per proteggere il loro benessere e la loro stabilità. In particolare, si impegnano a essere cauti nel far conoscere alle bambine eventuali nuovi partner, evitando il pericolo che nuove figure possano compromettere l'equilibrio delle minori. Considerando la giovane età delle figlie (rispettivamente di tre e sei anni), in particolare, i genitori ritengono opportuno non far risiedere o pernottare eventuali nuovi partner presso le rispettive abitazioni in presenza delle figlie stesse, finché queste non siano pienamente consapevoli della separazione e la nuova relazione non abbia acquisito caratteri di stabilità.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore dei rispettivi scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondere all'interesse delle minori, essendo tali da assicurare il rispetto dei principi di bigenitorialità e di pari contribuzione nella cura, educazione, istruzione e assistenza morale;
il Tribunale deve quindi prenderne atto, secondo quanto previsto dall'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
L'ascolto della prole non è poi necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La natura e l'esito della causa costituiscono motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomezia di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 5, parte
2, Serie A);
3) omologa le condizioni della separazione concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- 4 - 4) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
RI SS
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