Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 1
La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali e, quindi, i cosiddetti "tempi morti" del processo che non superano il limite della ragionevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2017, n. 25478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25478 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
2547 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 510/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - REGISTRO GENERALE ADET TONI NOVIK N.40235/2016 MARCO VANNUCCI MONICA BONI Rel. Consigliere - GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI GI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERIehe не etziesto ie rifetto del ricono Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava l'appello nell' interesse di IO US e confermava l'ordinanza della Corte di Assise di Caltanissetta, con la quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen.. 2. Confrontandosi con i rilievi difensivi contenuti in detto appello, il summenzionato Tribunale del riesame evidenziava che la complessità del dibattimento era un concetto distinto dalla complessità delle imputazioni e che nello stesso la giurisprudenza di legittimità ricomprendeva anche l'ipotesi di un elevato numero di testi da escutere, come nel caso sottoposto alla sua attenzione, in cui l'ordinanza appellata aveva addotto a giustificazione della sospensione l'assunzione di un elevato numero di testimoni, di cui alcuni da escutere dopo la trascrizione di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali di particolare complessità, e inoltre l'impossibilità, per i numerosi e concomitanti impegni giudiziari dei componenti del Collegio, di fissare in tempi brevi le udienze di discussione. Per quanto ancora in questa sede di interesse, detto Tribunale sottolineava come integrasse una nullità di ordine generale a regime intermedio lo svolgimento dell'udienza in periodo feriale senza rinuncia alla sospensione dei termini ovvero senza provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo, a fronte della doglianza difensiva sulla sospensione dei termini ricomprendente anche la sospensione feriale.
2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IO, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge processuale penale ed in particolare dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen., travisamento degli elementi oggetto di decisione e vizio di motivazione. Si evidenzia come nel caso di specie sia del tutto carente il requisito della "complessità" del procedimento per la sospensione dei termini di custodia cautelare, peraltro rilevato dal P.m. solo a seguito di istanza di sostituzione da parte della difesa, nell'interesse del proprio assistito, della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, atteso che gli asseriti numerosi testi altro non erano che quelli indicati dal P.m., di cui solo tre erano testi chiave, essendo verosimile la rinuncia in ordine agli altri. Si rileva come, essendo l'udienza successiva rispetto al 20 luglio 2016, in cui si procedeva a detta sospensione, fissata per il 15 settembre 2016, la sospensione dei termini di fase intervenisse non durante lo svolgimento delle udienze, ma nel corso ed in vista della sospensione feriale, durante la quale non erano fissate udienze (mentre avrebbe potuto essere dichiarata l'urgenza del processo e si sarebbe potuta svolgere in detto periodo il processo), e quindi non fosse legata alla complessità del processo. Senza considerare, secondo la difesa, che l'udienza del 15 settembre fu di mero rinvio e quindi che la sospensione almeno fino al 31 ottobre (data di rinvio) pregiudicava il IO, in assenza di attività processuale che la giustificasse. Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo Ch all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015 dep. 06/07/2015, Curcio e altro, Rv. 264054 : nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate;
in senso conforme Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Rv. 259828; Sez. 2, n. 44625 del 12/07/2013, Rv. 257514).
3. Orbene, nel caso in esame, come evidenziato dal Tribunale del riesame, l'ordinanza di sospensione dei termini ricollega la complessità del processo alla necessità dell'assunzione di un notevole numero di testimoni, di cui alcuni da escutere dopo operazioni di trascrizione di intercettazioni particolarmente complesse, rilevando, in aggiunta, come evidenziato dal suddetto Tribunale che ne sottolinea il mero carattere di argomentazione conclusiva a fronte delle doglianze difensive, l'impossibilità di fissazione delle udienze in tempi brevi per i contestuali impegni giudiziari dei componenti del collegio giudicante. 2 E' evidente, quindi, come la valutazione della complessità sia motivata in modo non manifestamente illogico, oltre che conforme al dato normativo e all' interpretazione che ne offre la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio ben può prendere in considerazione le esigenze connesse ai carichi di lavoro dell'organo giudicante e dei magistrati che lo compongono, valutando così, quali ragioni estrinseche al processo, anche l'eventuale impiego di questi ultimi in altri complessi dibattimenti o comunque in altre attività giudiziarie (Sez. 2, n. 27022 del 06/04/2011 dep. 11/07/2011, Marino, Rv. - 250886). Argomentazione, che, nel caso di specie viene utilizzata in aggiunta a quella relativa alle ragioni endoprocessuali sopra riportate, che senza dubbio da sole sarebbero sufficienti a giustificare, per quanto sopra si è detto, la sospensione disposta. A nulla rilevando le obiezioni difensive, già proposte in appello e riproposte in questa sede, secondo cui solo tre dei testimoni indicati nella lunga lista del P.m. sarebbero da considerarsi testimoni chiave, apparendo verosimile la rinuncia per l'escussione degli altri. Obiezioni, del tutto infondate e che invitano ad Ch una rivalutazione di un giudizio prognostico adeguatamente motivato e quindi inattaccabile in questa sede. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza sul fatto che la sospensione dei termini abbia ricompreso anche il periodo feriale, durante il quale non si sarebbe svolta alcuna udienza, oltre all'udienza del 15 settembre di mero rinvio. Dovendosi osservare, come attentamente evidenziato dall'ordinanza impugnata, che nel caso in esame né la difesa né il prevenuto hanno formulato istanza per la trattazione con urgenza del processo anche nel periodo della sospensione feriale e quindi non hanno di che dolersi, e che, comunque, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., lo svolgimento dell'udienza in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo (Sez. 2, n. 21809 del 07/02/2014 - dep. 28/05/2014, Rugeri, Rv. 259571 : fattispecie relativa ad appello avverso provvedimento di sospensione dei termini cautelari, ex art. 304, comma secondo, trattato dalla sezione feriale del Tribunale, innanzi al quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva 3 Trasmessa copla ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, Iì 22 MAG. 2017 svolto le proprie difese senza sollevare eccezioni in ordine alla mancata sospensione dei termini per il periodo feriale). A ciò va aggiunto come la giurisprudenza costante di questa Corte sia nel senso di ritenere che la sospensione dei termini della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., riguardi non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali e, quindi, i cosiddetti "tempi morti" del processo che non superino il limite della ragionevolezza (si veda per tutte Sez. 6, n. 34693 del 16/07/2008 - dep. 05/09/2008, Mendola, Rv. 240709).
3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del IO al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 (millecinquecento) a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle - -che copia della disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp.att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Mariastefania Di Tomassi Geeks G.. Re DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 MAG 2017 IL CANCELLIERE FA AI