Sentenza 18 ottobre 2012
Massime • 1
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che non adempie agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori, essendo escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori, e spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento. (In motivazione la Corte ha affermato che il principio consegue alla parificazione operata dal legislatore tra la condotta prevista dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e quella contemplata dall'art. 12 sexies della legge 12 dicembre 1970, n. 898, relativa alla violazione degli obblighi gravanti sul genitore divorziato, in linea con l'esigenza rilevata da Corte cost., sent. n. 472 del 1989).
Commentario • 1
- 1. Cassazione Penale Sentenza n. 17691 del 23/04/2014Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2012, n. 46750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46750 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/10/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 1447
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 27548/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. C.M. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 28/01/2011 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Maria Franca Mina, per la parte civile, che si è riportata alle conclusioni scritte;
udito l'avv. Mastro Fabrizio, in sostituzione dell'avv. Nicastro Gian Maria, per il ricorrente, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino con sentenza del 28/01/2011, parzialmente riformando la sentenza di condanna emessa da quel Tribunale in data 13/04/2010 in relazione al reato continuato di cui al L. 12 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, ha ridotto la sanzione inflitta, condannando C.M.
alla rifusione delle ulteriori spese affrontate alla parte civile.
2. Propone ricorso la difesa lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 3 cit. nel suo riferimento alla disposizione di cui all'art. 570 cod. pen. e art. 12 sexies cit., nel presupposto che il richiamo contenuto nel primo articolo alla disposizione speciale in tema di scioglimento del matrimonio sia utilizzabile soltanto per l'individuazione della pena, configurandosi invece la fattispecie con il rinvio al contenuto precettivo di cui all'art. 570 cod. pen.. La fattispecie penale contestata, secondo la tesi difensiva, si configurerebbe come una violazione degli obblighi di natura economica che, per il nuovo principio dell'affidamento a carico di entrambi genitori, imporrebbe da parte del giudice penale la verifica del rispetto del principio di proporzionalità degli apporti del singolo genitore al mantenimento del figlio. Tale tesi interpretativa, sulla base della quale era stato sollecitato alla Corte di merito un accertamento istruttorio volto a verificare la possibilità di entrambi genitori di contribuire proporzionalmente al mantenimento del figlio, è stata respinta dalla Corte che ha rigettato la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul punto, disattendendo gli elementi di fatto che già dimostravano l'iniquità dell'individuazione dell'obbligo determinato in sede civile, non adempiendo all'obbligo di accertare un elemento costitutivo della fattispecie contestata.
3. Con il secondo motivo si eccepisce di violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'accertamento dell'elemento costitutivo della fattispecie, con riferimento alla possibilità di adempiere, omettendo di considerare i pagamenti parziali eseguiti dal ricorrente, richiamando gli elementi di fatto sulla base dei quali si ritiene di aver provato la mancata percezione di retribuzioni in un lungo periodo di tempo, che aveva reso impossibile al ricorrente l'adempimento, richiamandosi a generiche dichiarazioni circa l'ammontare complessivo dei redditi dell'interessato rese nel corso dell'istruttoria, non verificate nella fase successiva.
4. Con il terzo motivo si rileva erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 43 e 165 cod. pen. e delle disposizioni incriminatrici con riguardo all'accertamento del dolo della fattispecie ed all'intervenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena risarcimento del danno.
In relazione al primo profilo si richiamano gli elementi di fatto già riportati, riguardo alle difficoltà nella percezione della retribuzione incontrata dall'interessato nel periodo di riferimento, mentre la condotta tenuta dall'imputato avrebbe dovuto consigliare l'esclusione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento, decisione che si assume ingiustificata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In relazione al motivo di diritto proposto deve richiamarsi l'univoca giurisprudenza sul punto che individua nella condotta incriminatrice valutata ai fini della consumazione del reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 l'inadempimento che costituisce l'elemento costitutivo del reato di cui alla L. 12 dicembre 1970, n.898, art. 12 sexies, parificazione operata nella forma del rinvio normativo che trova la sua ragion d'essere nella necessità di fornire una tutela uniforme del diritto di credito dei figli non autosufficienti economicamente, sia in epoca successiva allo scioglimento del matrimonio, che nel corso della separazione legale, esigenza già rilevata dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 19 luglio 1989 n. 472 (Sez. 6, Sentenza n. 16458 del 05/04/2011, dep. 27/04/2011, imp. B. Rv. 250090).
Il richiamo alla condotta di inadempimento risulta testualmente operato dalla disposizione incriminatrice, e si sottrae, diversamente da quanto prospettato dal richiedente, ad un accertamento in sede penale dell'effettiva partecipazione dei coniugi ai bisogni dei minori, verifica il cui ambito rimane attribuito alla competenza del giudice civile, come chiaramente evidenziato dalla disposizione di cui all'art. 155 c.c., comma 2, che individua inoltre al suo comma 4 i criteri ai quali il giudice in quella sede deve attenersi nella determinazione concreta dell'obbligo. La disposizione penale di cui all'art. 3 provvede, in maniera speculare a quanto avviene nell'art. 12 sexies citato in tema di scioglimento del matrimonio, ad assistere con la sanzione penale l'inadempimento, a tutela degli interessi della prole.
Sotto tale profilo correttamente risulta respinta la richiesta di rinnovazione del dibattimento, che il ricorrente impugna, vertendosi in tema di prova su circostanze non rientranti tra quelle che, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., legittimano l'ampliamento dell'accertamento; per di più la richiesta risulta inammissibile in rito, poiché l'interessato in primo grado ha operato richiesta di ammissione al rito abbreviato non condizionato, circostanza che esclude la possibilità di una riapertura istruttoria su istanza di parte.
La ricostruzione ermeneutica richiamata esclude la fondatezza del rilievo di violazione di legge, prospettata con il primo motivo.
2. Gi ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, nell'eccepire erronee valutazioni delle prove acquisite, di fatto ignorano il percorso motivazionale del giudice di merito che ha coerentemente posto in rilievo la totale assenza di elementi di fatto attestanti lo stato di bisogno dell'interessato, evidenziando non solo la mancata deduzione di una situazione concreta riconducibile a quella richiamata, ma l'espressa limitazione della mancanza di liquidità ad una specifica fase temporale, e l'irrilevanza del dato nel concreto, evidenziata dalla persistenza dell'inadempimento, anche in epoca successiva alla data in cui lo stesso istante assume di aver riscosso quanto gli era dovuto dall'ente datore di lavoro, con esclusione del nesso causale tra stato di bisogno allegato ed inadempimento.
3. Analoghe considerazioni impongono di valutare inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la corretta individuazione del dolo del reato e la subordinazione della sospensione condizionale della pena;
entrambi gli argomenti sono sviluppati evidenziando l'avvenuta sottovalutazione del preteso stato di bisogno dell'interessato, estremo in fatto sulla cui ampiezza di motivazione non può che richiamarsi quanto già esposto, che priva di fondamento logico sia la contestazione attinente alla sussistenza dell'elemento psicologico, che la sottoposizione a condizione del beneficio della sospensione condizionale, essendo tale disposizione finalizzata a tutelare gli interessi del minore, che con la sua condotta l'odierno ricorrente ha dimostrato di non rispettare. Conseguentemente il motivo di ricorso risulta generico in quanto si limita a riproporre rilievi di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni in tal senso svolte nella sentenza impugnata.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nonché alla rifusione in favore dello Stato le somme che dall'ente pubblico verranno versate in favore del difensore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in forza della disposizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110 comma 3, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Y.Y. liquidate in Euro 1.532, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012