Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 2
È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., richiesta dal pubblico ministero a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore dell'imputato al fine di attendere le determinazioni della Corte di cassazione, adita con ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte d'appello, non essendo il differimento un atto dovuto.
È adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il giudice d'appello nel disporre, sulla base dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare. (In motivazione la Corte ha precisato che la complessità prescinde dal numero degli imputati, ma appare vieppiù configurabile qualora quest'ultimo sia elevato, molteplici siano le imputazioni ed a ciò si aggiunga la peculiare qualità delle questioni da trattare come in tema di criminalità organizzata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2014, n. 23872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23872 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 05/03/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 523
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - N. 48554/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE ME, nato a [...], il 7.01. 1973;
Avverso l'ordinanza, in data 30.08.2013, del Tribunale di Potenza, Sez. Riesame, con la quale è stato rigettato l'appello contro l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza in data 18 luglio 2013, di sospensione del decorso del termine attinente la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Potenza in data 12 febbraio 2010;
Sentita la relazione del Consigliere relatore Dott. DIOTALLEVI Giovanni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALLI Massimo, che ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso;
Sentito l'avv.to CASSOTTA Giorgio, del foro di Melfi, in sostituzione dell'avv.to ROCCO Mauro di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
IE ME ha proposto ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza, in data 30.08.2013, del Tribunale di Potenza, Sez. Riesame, con la quale è stato rigettato l'appello contro l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza in data 18 luglio 2013, di sospensione del decorso del termine attinente la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Potenza in data 12 febbraio 2010;
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
- Violazione art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b) e c), sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in riferimento all'art. 304 c.p.p., comma 2 ed al diritto di difesa e contraddittorio, sancito dagli artt. 24 e 111 Cost.. Secondo il ricorrente l'ordinanza presenterebbe un triplice profilo di invalidità in relazione alla motivazione adottata:
Viene denunciata la mancanza di una valida richiesta di sospensione dei termini da parte del pubblico ministero, come previsto dall'art. 304, comma 3, non potendosi considerare tale la riserva formulata dal pubblico ministero nel corso della prima udienza dibattimentale,in data 27 marzo 2013 , richiesta che in ogni caso non è stata mai formulata esplicitamente in quelle successive;
d'altra parte la presunta richiesta formulata inizialmente dovrebbe ritenersi superata dalla richiesta di sospensione dei termini di custodia fondata sulle pendenza di un procedimento di ricusazione, terminato con ricorso in Cassazione, la quale ha poi annullato la sospensione per mancanza dei presupposti di legge.
Un ulteriore vizio da cui sarebbe affetta l'ordinanza, deriverebbe dalla mancanza di richiesta formulata dal pubblico ministero, e nell'assenza di un contraddittorio tra le parti, in violazione dell'art. 111 Cost.. Da ultimo, mancherebbe, secondo il ricorrente, l'elemento della "particolare complessità", espressamente previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 2, idoneo a giustificare una sospensione dei termini della custodia: il numero degli imputati, cinque, non sarebbe elevato, ne' potrebbero valutarsi "gravi" le imputazioni a carico del ricorrente, in parte già ridimensionate all'esito del giudizio di primo grado.
Nel complesso, quindi, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza sarebbe nulla per difetto di motivazione in ordine agli elementi sopra menzionati.
Inoltre non sarebbe giustificata la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in considerazione della sentenza di assoluzione che è stata pronunciata per tutti i reati satelliti rispetto a quello associativo. Infine la complessità del dibattimento non potrebbe essere desunta dalla mera gravita d ei fatti e dallo studio del materiale probatorio già formato in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte d'appello di Potenza, con l'ordinanza emessa in data 18 luglio 2013 ha sospeso i termini di durata della custodia cautelare nei confronti del ricorrente IE ME ( e di altri imputati), in accoglimento della richiesta del P.M., formulata ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2. Il provvedimento adottato appare esente da censure logico giuridiche, ed in questo senso deve essere condivisa la decisione del TDL sul punto.
2. In particolare non appare condivisibile la reiterazione della doglianza , che costituisce il primo motivo di ricorso, concernente l'assenza della necessaria richiesta del P.M. quale presupposto per l'adozione del provvedimento impugnato;
dall'esame degli atti, in particolare dalla lettura dei verbali d'udienza, emerge chiaramente che l'istanza di sospensione dei termini è stata avanzata dal P.M. all'udienza del 27 marzo 2013, dopo l'avvenuta riunione di due processi e la formulazione di una serie di richieste avanzate dalle difese, per la complessità del dibattimento e dopo la presa d'atto del deposito di una istanza di ricusazione nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante;
e che l'udienza del 2 maggio 2013, cui era stata fissato il precedente rinvio del 27 marzo 2013, è stata poi rinviata all'udienza del 3 luglio 2013; in questa sede, la stessa difesa (v. trascrizione del verbale d'udienza del 3 luglio 2013, pag. 16), ha dato atto che l'ufficio del P.M. aveva reiterato la richiesta di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del procedimento da trattare, ed anche a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione da parte di un imputato, e la cui ordinanza della Corte d'appello, in ragione del rigetto dell'istanza, era stata impugnata in Cassazione. Con riferimento alla presentazione dell'istanza di ricusazione la Corte d'appello ha disposto la sospensione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare facendo corretta applicazione del principio in base al quale deve ritenersi legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), richiesta dal pubblico ministero a seguito dell'equiparazione dell'istanza di ricusazione all'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore dell'imputato, al fine di attendere le determinazioni della Corte di cassazione, adita con ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte d'appello, non essendo il differimento un atto dovuto, (v. da ultimo Cass., Sez. 6^, n. 50120 del 26/09/2013 - dep. 12/12/2013, Passalacqua, Rv. 258495); la trattazione del procedimento e la decisione sulle altre richieste della difesa sono state poi differite all'udienza del 9 luglio 2013. L'udienza del 9 luglio 2013 è stata rinviata a seguito dell'adesione degli avvocati all'astensione collettiva dalle udienze. All'udienza del 18 luglio 2013, la Corte d'appello, all'esito delle istanze istruttorie accolte e della tipologia del reato contestato, facendo riferimento alla richiesta del P.M. avanzata all'udienza del 27 marzo 2013, che parlava esplicitamente anche della complessità del dibattimento, ha sospeso il decorso dei termini di custodia cautelare, questa volta ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2. Deve essere sottolineato che all'udienza del 27 marzo 2013 tutte le difese erano ampiamente intervenute sulla complessiva richiesta del P.M. di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Appare infondata quindi la censura concernente l'assenza di contraddittorio sul punto
3. Ciò premesso, ritiene la Corte che devono essere condivise anche le ragioni della motivazione che sorregge la dichiarazione di sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità (oggettiva e soggettiva) del dibattimento derivante da: a) il numero degli imputati, b) la gravità del reato relativi a fatti di criminalità organizzata e) la previsione che nei termini di fase, essendo stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in accoglimento delle richieste delle difese,(esami dei testi richiesti dalle parti ed esame dei vari coimputati nel procedimento connesso e acquisizione di una serie di documenti ) con atti istruttori numerosi e complessi, non fosse esauribile l'istruttoria in corso.
4. Secondo il ricorrente, al contrario, erroneamente da questi elementi il Giudice di merito avrebbe ricavato la sussistenza dei motivi che legittimano - ex art. 304 c.p.p., comma 2 - la sospensione dei termini di custodia cautelare.
Osserva la Corte che la decisione del Tribunale del riesame è in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità concernente il tema della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento (art. 304 c.p.p., comma 2) ha natura obbiettiva ed unitaria ed è stata quindi,
ritenuta adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il giudice nel disporre, sulla base dell'art. 304 c.p.p., comma 2, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare. (Sez. 4^, Sentenza n. 17576 del 14/01/2004 Cc. - dep. 16/04/2004 - Rv. 228174).
Nè, a tal proposito, si può sostenere che la motivazione del Tribunale, sulla particolare complessità del dibattimento, sia incoerente, generica o mancante. Si deve, infatti, osservare che un processo può essere ritenuto particolarmente complesso anche se il numero degli imputati non è elevato, anche se le imputazioni non sono numerose, ma la qualità e la natura delle questione trattate sono tali da legittimare il giudizio di complessità; a maggior ragione si può affermare la particolare complessità del processo quando il numero degli imputati è elevato - nel caso di specie 17 imputati, oltre la parte civile costituita dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - quando le imputazioni sono altrettanto numerose e rilevante è il numero dei difensori, e quando a tutto ciò si aggiunge la peculiare qualità e la peculiare natura delle questioni da trattare, come avviene per i casi di reati collegati alla criminalità organizzata (reati concernenti l'art. 416 bis c.p.p. e reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7).
L'indicazione di questi parametri - numero degli imputati, delle imputazioni, dei difensori, qualità e natura delle questioni, presenza della parte civile - non ha nulla a che vedere con le formule di stile, cosicché appare corretta la valutazione operata dal TDL. E che i parametri tenuti presenti dal TDL. non siano formule di stile è affermazione che trova puntuale conferma, come si è già detto, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale, "in materia di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la complessità del dibattimento, di cui all'art. 304 c.p.p., comma 2, può essere desunta dal numero dei reati, dal numero degli imputati, dalla vastità dalle imputazioni, dalle modalità e dagli intrecci della concreta fattispecie, circostanze che possono anche preludere al numero e alla complessità degli interventi nella discussione" (Cass., 26 novembre 1997, n. 4625, CED 209044; 23 dicembre 1996, n. 4593, CED 206501). L'art. 304 c.p.p., comma 2 stabilisce che la sospensione può essere disposta "nel caso di dibattimenti particolarmente complessi durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado e nel giudizio di impugnazione" e questo testo è tale da far ritenere che la legge richieda, per la sospensione dei termini, sia nel giudizio di primo grado, sia nel giudizio di impugnazione, la sola condizione della particolare complessità dei dibattimenti.
Di fronte a questi elementi oggettivamente evidenziabili, e che implicitamente contengono una risposta anche alla censurata mancata esplicazione della complessità dell'istruttoria, non appare condivisibile il giudizio negativo espresso dal ricorrente sulla legittimità dell'ordinanza, con riferimento alla rinnovata attività istruttoria da espletare che non giustificherebbe l'adozione del provvedimento di sospensione. Sotto questo profilo, infatti, deve ricomprendersi nella nozione di complessità, oltre il riferimento alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all'assunzione di numerosi mezzi di prova, anche le oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (Cass., sez. 6^, 26 ottobre 2004, n. 10, CED 230516; Cass., sez. 5^, 27 aprile 2010, n. 21325, CED 247308;
Cass., Sez. 2^, 7 ottobre 2011, Rizzo). Nell'ambito di tale valutazione entrano anche ragioni estrinseche al processo, quali possono essere il mutamento dell'organo giudicante che non possono essere automaticamente qualificati come "disfunzioni" dell'apparato giudiziario, ma costituiscono invece un fenomeno fisiologico, in quanto connaturato alla garanzia costituzionale del giudice precostituito, alla possibilità di rinnovazione degli atti e alla valutazione dell'opportunità della rinuncia dell'esercizio di tale facoltà lasciata all'interessato, in particolare se un provvedimento di sospensione dei termini era già stato adottato in precedenza (v. anche Cass. sez. 1^, 23/04/1997 n. 2962 (dep. 03/06/1997 ) CED 207775), come era avvenuto nel caso di specie;
tanto che è ormai consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento con ordinanza ex art. 304 c.p.p., commi 2 e 3, non perde efficacia nel caso di rinnovazione del dibattimento conseguente a mutamento della composizione dell'organo giudicante non solo perché nessuna norma prevede una simile conseguenza, ma anche perché ciò sarebbe in contrasto con il principio generale di conservazione degli atti (Cass, sez. 1^, 27 novembre 2003, n. 38433 CED, n. 229732), agevolmente desumibile, quale criterio ispiratore dell'intero ordinamento processuale, proprio dalla disciplina dettata dall'art. 42 c.p.p., in tema di astensione e ricusazione (vedi: Sez. 1^, Sent.
n. 3538 del 1 ottobre 1994, CED 199356; Sez. 6^, Sent. n. 188 del 6 febbraio 1997, CED 207512; Sez. 6^, Sent. n. 9 del 18 febbraio 1997, CED 208168; Sez. 6^, Sent. n. 1728 del 2 giugno 1997, CED 208213;
Sez. 1^, Sent. n. 33377 del 5 settembre 2001, CED 219350). Sostanzialmente dunque il Tdl aveva dai dati cartolari tutti gli elementi in concreto per valutare positivamente la legittimità del provvedimento adottato dalla Corte d'appello di Potenza.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2014