Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2014, n. 23872
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Sentenza 5 marzo 2014

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È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., richiesta dal pubblico ministero a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore dell'imputato al fine di attendere le determinazioni della Corte di cassazione, adita con ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte d'appello, non essendo il differimento un atto dovuto.

È adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il giudice d'appello nel disporre, sulla base dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare. (In motivazione la Corte ha precisato che la complessità prescinde dal numero degli imputati, ma appare vieppiù configurabile qualora quest'ultimo sia elevato, molteplici siano le imputazioni ed a ciò si aggiunga la peculiare qualità delle questioni da trattare come in tema di criminalità organizzata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2014, n. 23872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23872
    Data del deposito : 5 marzo 2014

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