Sentenza 16 luglio 2008
Massime • 1
La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., per i dibattimenti particolarmente complessi concernenti reati tra quelli indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali, cioè i cosiddetti "tempi morti" del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2008, n. 34693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34693 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2008 |
Testo completo
34693 /08 SENTENZA n.7902 REGISTRO GENERALE n. 14358/08
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16 LUGLIO 2008
RE P U B BLI CA I TAL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Bruno Oliva - Presidente 1. Dott. Nicola Milo - Consigliere
2. Dott. Luigi Lanza - Consigliere
- Consigliere 3. Dott. Lina Matera
4. Dott. Giorgio Fidelbo
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET LA, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 3 marzo 2008 emessa dal Tribunale di Palermo;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Antonello Mura, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Antonio Turrisi che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Con l'ordinanza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il Tribunale di
Palermo ha confermato il provvedimento del 5 febbraio 2008 con cui la Corte
d'appello di Palermo aveva respinto la richiesta di ET LA, condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., che aveva chiesto la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della fase d'appello.
Il Tribunale ha ritento che i termini massimi non fossero trascorsi, in quanto ha considerato che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p. opera non solo con riguardo al tempo dedicato alle udienze, ma anche agli intervalli tra un'udienza e l'altra.
I difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione, in cui contestano l'interpretazione che i giudici hanno dato dell'art. 304 comma 2 c.p.p., sostenendo che la lettura corretta della norma imponga di computare solo i giorni delle udienze, in forza del principio generale del favor libertatis. Pertanto, assumono che il termine massimo di fase sia maturato il 16 ottobre 2007, prima della sentenza di appello, che è intervenuta solo il 23 gennaio 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ordinanza impugnata ha correttamente interpretato ed applicato un indirizzo giurisprudenziale assolutamente univoco e pacifico, secondo cui la sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p.,
per i dibattimenti particolarmente complessi concernenti reati tra quelli indicati nell'art. 407 comma 2, lett. a) c.p.p. riguarda non solo i giorni di udienza, come sostengono i ricorrenti, e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali, cioè i cosiddetti "tempi morti" del processo. Si tratta di un orientamento interpretativo che è stato affermato da due pronunce delle Sezioni unite di questa Corte del 1° ottobre 1991, n. 20, Alleruzzo e del 19 giugno 1996,
2 n. 17, Puglia, e ribadito da numerose sentenze delle Sezioni semplici (tra le tante,
Sez. I, 12 marzo 1996, n. 1596, Piserchia;
Sez. I, 25 settembre 1997, n. 5302,
Cucinelli; Sez. I, 20 aprile 1999, n. 3102, P.G. in proc. Brandonisio).
Peraltro, non sono stati dedotte circostanze in grado di dimostrare che nella specie vi siano stati rinvii immotivati, tanto da superare il limite della ragionevolezza: lo stesso ricorrente parla di dodici udienze, interamente dedicate alle conclusioni delle parti, riconoscendo così la complessità del giudizio e la necessità dei rinvii.
Deve, pertanto, escludersi che si sia verificata la decorrenza dei termini massimi nella fase di appello.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.
att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2008
II Presidents Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo Bruno Oliva M
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 SET 2008 oggi
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IL CANCELLIERE C1 SUPER R
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