Sentenza 26 aprile 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
E N IO 6 Z 8 A 9 1 9 R l 5732 / A T 5 I 4 IS . / R N 6 9 G 2 A . ve E . T R B .R U CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . .P L / A B L I D D UFFICIO COPIE A R I. . E Richiesta copia esecutiva T E B T A D 7 dal Sig. AW. GEN.STATO N T I E 1 REP UBBLICA -I S A 1 S I N 3 H E 2 1 E R S . E I IN NOME DEL POROI N T A A 1 M LA CORTE SUPREMA DI ASSAZIONE 4 IL CANCELLIERE 1 previa comunicambra.. 0 04 2 Recusare ne lbgett se one civile B o E F composta dagi Signori Magistrati: Accertamento induttivo i t t i r i d r Presidente reddito persone fisiche. dr. Renato Sgroi e p R.G. N. 5931/97Consigliere dr. Vincenzo Ferro Consigliere dr. Walter Celentano Consigliere Cron. 11027 dr. Mario Cicala Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Forte Ud. 27.1.1999 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA su ricorso iscritto al n° 5931 del Ruolo Generale de 666 ਖਰਚ gli affari civili dell'anno 1997, proposto: 0009 * MUID DA 0. E R O FASANA ENRICO, residente in [...]alla Via Conciliazio 4 2 E L ne n. 59 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via O S NOIZYST KO WINANS I. Pisistrato n.11, presso l'avv. Gianni Romoli, che, con l'avv. Nicola Cioce di Como, lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO in persona del Ministro p.t., per legge domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale del- LIRE 3000, CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI C CAMPIONE CONLE 1999 N. 57325 CC183229 315 CC182754 ORIE SUPREMA DI CASS - 2 N' RE - Al Sig. AW. GEN. Sif lo Stato e da quest'ultima rappresentato e difeso. TERS rilasciata 1 epi CONTRORICORRENTE n.. per n Carta bollata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Cen- Dir. Copia 141 Urgenza trale, Sez. 19 n.4220 del 24 giugno- 30 agosto 1996. Conformità . Udita nella pubblica udienza del 27 gennaio 1999, la Urgenza . Ricerca relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Uditi l' Marca Toiala avv. Nicola Cioce per il ricorrente e l'avv. Criscuolo 0 GIU. 197 per la resistente. Udito il P.M., in persona del dr. Rente, IL CANCELLIE Antonio Buonajuto Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo I ricorsi di NR AN alla Commissione Tributaria di I° grado di Como avverso tre avvisi di accertamento del locale Ufficio Imposte dirette, che avevano eleva- to i suoi redditi dichiarati ai fini Irpef (f. 540.000 per il 1974, £.705.321 per il 1975 e £.
1.049.000 per il 1976) a £. 45.000.000, per ciascuno degli anni in- dicati e quelli Ilor proporzionalmente, dopo segnala- zione della Polizia Tributaria sul fatto che il Fasano aveva trattenuto con la CA.RI.P.LO. tre conti corren- ti, amministrandone un quarto intestato alla suocera, per un totale di f. 5,5 miliardi negli anni 1970-74, erano accolti con due decisioni (una sull'accertamento per il 1974 e l'altra riguardante gli altri due anni) confermate dalla Commissione tributaria di 2° grado. 3 2. Su impugnativa delle due decisioni alla Commissione tributaria centrale ad opera dell'Ufficio, che insi- steva per la regolarità e legittimità ḍegli accerta- menti, l'adita Commissione, con la sentenza di cui in epigrafe, riuniti i due procedimenti, rilevava che il contribuente, titolare di modesta pensione di guerra, proprietario di un appartamento in Como con la moglie titolare di un garage e di sei appartamenti in quella città, aveva gestito i conti correnti segnalati dalla P.T. con movimenti in accredito fino all'anno 1974; e- scluso che i conti fossero stati estinti nel 1974 ov- vero che presentassero saldi modesti a quella data, la Commissione riteneva che l'enorme quantità di danaro aveva sicuramente prodotto redditi nella misura di cui all'accertamento anche per il 1975 e accoglieva l'im- pugnazione dell'Ufficio, confermando gli accertamenti per gli anni 1974 e 1975 e nulla disponendo per l'av- viso relativo al 1976. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il AN per tre motivi, con atto notificato a mezzo posta il 20 maggio 1997, e l'Amministrazione finanzia- ria si difende con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell' art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non essendo indicate le aliquote applicate, per essere riportate in accertamento le sole aliquote minima e massima ed essendo comunque diversi i redditi accertati a fini Ilor ed Irpef;
nel controricorso, rilevata l'inammis- sibilità della censura in ordine alle aliquote non ri- portate, per non essersi mai prospettata la questione in precedenza fino all'impugnazione alla Commissione Centrale, si insisteva per l'infondatezza dell'altro rilievo relativo alle diverse misure degli imponibili Irpef ed Ilor. A prescindere dalla sussistenza della denunciata nul- lità degli avvisi, per omessa o parziale indicazione delle aliquote applicabili (per la validità dell'atto di accertamento nel caso, Cass. 26 giugno 1992 n. 8020 e in senso contrario, Cass. 23 novembre 1994 n.9905), è evidente l'inammissibilità del motivo di ricorso che in effetti non è stato mai dedotto in precedenza, co- stituendo questione del tutto distinta da quella della congruità e legittimità dell'accertamento, prospettata in sede contenziosa (su tale differenza, Cass. 27 mar- zo 1998 n. 3226). In quanto comportante nuovi accerta- menti di fatto e costituente questione nuova, il moti- vo di ricorso è, per tale profilo, inammissibile. Da rigettare nel merito è, invece, la prospettazione che censura la diversa misura degli imponibili ai fini Ir- 5- pef ed Ilor, che è del tutto logica e legittima, soio a voler considerare che per il computo dell'Irpef, 1' imponibile si determina previa detrazione di quanto si è pagato per l'Ilor e che non tutti i redditi soggetti ad Irpef erano assoggettati anche all'imposta locale;
per tale profilo di prospettazione, il primo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato.
2. Con il secondo motivo di ricorso il AN censura la decisione impugnata per falsa ed errata applicazio- ne dell'art. 38 del D.P.R. N. 600/73, essendosi proce- duto ad accertamenti induttivi oltre i limiti di legge senza rilevarsi gli "elementi e le circostanze di fat- to" che rendevano inattendibili le dichiarazioni;
per il ricorrente le presunzioni dell'Amministrazione do- vevano fondarsi su fatti certi o su indizi gravi, pre- cisi e concordanti (art. 2729 c.c.), mentre nel caso alcuna indicazione si era data dei motivi per i quali il reddito elevato si protraeva dopo il 1974 e anche per il 1975, senza ricadere nell'accertamento presunti- vo fondato a sua volta su altra presunzione. Escluso ogni rilievo, per la determinazione degli imponibili di cui all'accertamento dell'appartamento del ricor- rente ricevuto in eredità nel 1971 e degli immobili della moglie del AN non concorrenti alla formazio- ne dell'imponibile, la produzione da parte del contri- 6 buente degli estratti-conto prova, per il ricorrente che, al 1974, i vari conti correnti erano ormai tutti con depositi inferiori a quelli indicati dalla P.T. e comunque non compatibili con i redditi accertati;
la decisione impugnata non terrebbe conto della documen- tazione bancaria esibita dalla quale risulta l'estin- zione dei rapporti del AN con la CA. RI.P.LO. al novembre 1974. Mera presunzione era anche la deduzione dell'Ufficio che le proprietà della moglie del contri- buente fossero frutto dei capitali depositati nei con- ti correnti di cui sopra e che questi fornissero anco- ra redditi negli anni 1975 e 1976, per cui la decisio- ne impugnata chiaramente violava l'art. 38 D.P.R. 600/ 73. Secondo la controricorrente, il AN confonde l' accertamento analitico con quello induttivo, per il quale certamente indizi gravi, precisi e concordanti erano i capitali depositati in conto corrente, con il fatto che i modesti redditi dichiarati dal contribuen- te avrebbero potuto forse mantenere lui con tre perso- ne componenti la sua famiglia ma certamente non erano compatibili con risparmi nella misura di cui ai depo- siti bancari, che quindi erano fatto certo contrastan- scrive, in tema di imposte dirette, che l'avviso di ду te con le dichiarazioni negli anni 1970-1974. "L'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 pre- - 7 accertamento deve contenere, a pena di nullità, l'in- dicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata, nonchè delle norme giustifica- tive dell'operato dell'Ufficio e, solo con riferimento all'ipotesi di rettifica operata con metodo induttivo o sintetico, esige anche la specificazione degli ele- menti di fatto all'uopo valutati" (Cass. 4 dicembre 1996 n. 10812): nel caso di specie, gli elementi valu- tati dall'Amministrazione risultano con chiarezza an- che dalla decisione impugnata che li rileva dagli av- visi oggetto di ricorso, ritenendo che gli stessi non siano superati dalle contestazioni e dalla documenta- zione del ricorrente. In effetti per l'ipotesi ben più restrittiva degli accertamenti induttivi di redditi di impresa, di cui all'art. 39 del D. P.R. 600/73, la leg- ge richiede che "l'accertamento in rettifica sia fon- dato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. (Cass. 26 agosto 1998 n. 8494 e 6 maggio 1998 n. 4555). Nel caso di specie i fatti e- mersi da documenti dello stesso ricorrente o da questo incontestati sono: a) la gestione da parte del AN di tre conti correnti presso la CA. RI.P.LO con deposi- ti per un totale di lire cinque miliardi e mezzo, dal 1970 al 1974, data della chiusura dei rapporti prova- ta con l'esibizione degli estratti conto;
b)l'intesta- 8 - zione di uno di detti conti correnti alla suocera del ricorrente;
c) il ritiro delle somme dai conti corren- ti fino alla loro estinzione del novembre 1974. Da ta- li fatti appaiono sicuri i redditi accertati per l'an- no 1974, in quanto la sola esistenza dei depositi in conto corrente anche fino a novembre, evidenzia, per la naturale redditività del danaro, l'esistenza degli imponibili accertati e nel caso può dirsi che i fatti accertati di per sè sono l'argomentazione stessa dell' accertamento (Cass. 28 settembre 1994 n. 7905). Inoltre la disponibilità di cospicui capitali, conse- guente al ritiro di rilevanti somme depositate di cui ai conti correnti nel 1974, comporta anche per l'anno 1975 una presunzione semplice di reddittività di dette somme (Cass. 16 gennaio 1991 n. 341) in quanto se "sia fornita la prova che un determinato soggetto ha perce- pito una ingente somma... é legittimo dedurre, in difet- to di indicazioni contrarie, che egli abbia investito il capitale così ottenuto ricavandone un reddito" (Cas- s. 17 aprile 1991 n. 4092). Poichè le somme di cui ai depositi in conto corrente estinti al novembre 1974 e- rano di rilevante entità, come affermato dalla stessa P.T., può presumersi che il mero investimento di tali capitali abbia dato naturalmente luogo, per il 1975 ai redditi di cui all'accertamento, e quindi, per tale · 9 · profilo, la decisione impugnata deve confermarsi e va rigettato il ricorso per cassazione.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione si lamenta l'in- sufficiente, contraddittoria e falsa motivazione della decisione impugnata, che non valuterebbe le prove for- nite dal contribuente e ritenute valide nei due giudi- zi di 1' e 2° grado, per smontare gli assiomi dell'Uf- ficio, in particolare escludendo l'estinzione dei con- ti correnti;
mera presunzione de presumpto sarebbe per il ricorrente la circostanza, affermata dai giudici di merito, per la quale il tempo necessario a smobilizza- re i capitali dei conti correnti comporta la deduzione che i redditi del 1974 si siano ripetuti nel 1975 dopo che la Polizia Tributaria aveva comunicato che gli ac- crediti esistenti al novembre 1974 erano stati smobi- lizzati con prelevamenti d'importi rilevanti. Secondo l'Amministrazione controricorrente, per la genericità del motivo di ricorso, lo stesso deve essere dichiara- to inammissibile, e, applicandosi nel caso la disci- plina dell'art. 111 Cost., solo l'omessa motivazione può costituire questione rilevante in sede di ricorso per cassazione. Pur essendo vero che solo la motivazione mancante o apparente sarebbe rilevante, per non essere il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione 10 - Tributaria centrale previsto dal previgente contenzio- so di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 applicabile anche alla decisione impugnata (art. 75 comma 4 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), per cui l'impugnazione è nel caso proposta ai sensi dell'art.111 Cost. (così Cass. S.U. 16 maggio 1992 n. 5888), ritiene il colle- gio nel merito che le argomentazioni di cui alla deci- sione impugnata sono pienamente sufficienti e appagan- ti sui fatti sopra indicati, non contestati dal AN stesso. Quest'ultimo inoltre non ha dato neppure indi- cazioni degli elementi di fatto che possano attribuire a terzi (ad es. i suoi familiari) i redditi dei capi- tali incontestamente dapprima da lui gestiti e deposi- tati e poi ritirati dai conti correnti, nè ha chiarito come i capitali incassati siano stati reimpiegati o si siano perduti. Irrilevante è a questo punto quanto af- fermato dalla Commissione Centrale in ordine alla man- canza di prove documentali della parte, esaminate in- vece nei primi due gradi di giudizio, dato che il fat- • to da quelle emergente del ritiro dei capitali deposi- tati e dell'estinzione dei conti correnti al novembre 1974 è comunque espresamente esaminato tra gli stessi "fatti" rilevanti dai giudici del merito, le cui argo- mentazioni appaiono pienamente sufficienti e logiche, alla luce di vari elementi solo indiziari da loro esa- 11 minati (quali le proprietà immobiliari del contribuen- te e della moglie di lui) per confermare gli avvisi di accertamento impugnati. In effetti quanto detto nei pa- ragrafi che precedono, mentre evidenzia, per l'imponi- bile dell'anno 1974, che l'esistenza di depositi rile- vanti in conti correnti bancari da solo prova i reddi- ti di quell'anno, come frutto naturale di quei capita- li ritirati dal conto corrente solo nel novembre 1974 dallo stesso contribuente, che non spiega ancora come abbia poi utilizzato il danaro da lui incassato, per l'anno successivo dà luogo alla ovvia deduzione logica che per l'investimento dei capitali ricevuti si siano dallo stesso contribuente ricavati i redditi accertati per l'anno 1975, nulla affermandosi nella decisione in ordine ai redditi del 1976, oggetto di giudizio da par- tei dei giudici di primo e secondo grado e per i quali la Commissione Centrale ha omesso di pronunziarsi fil punx treffe point, essere impugnato solo dell'Amministatione) 4. Le spese del giudizio di cassazione, per la soccom- benza, sono a carico del ricorrente e si liquidano co- me in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1 sezione civile, ri- di L. 6.046.100, getta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese ✓ di cui £.
6.000.000 per onorari, oltre quelle prenota- te a debito. 12 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999. Il presidente Meantifri Setup the Il consigliere estensoreIl Jephsigli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA RI Di NU DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR. 1999 Oggi, - E ZION 6 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E ISTRA N ZIO /1986 RI Di NUzo A REG ISTR /4 5 . 26 N EG A . - D .R R B .P TE IA LL A D ESEN D R A EL . A TE D B T TA SI SEN U SEN IB 1 13 IA E R I . T R A N E 1 T A M