Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2011, n. 27022
CASS
Sentenza 6 aprile 2011

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Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio ben può prendere in considerazione le esigenze connesse ai carichi di lavoro dell'organo giudicante e dei magistrati che lo compongono, valutando così, quali ragioni estrinseche al processo, anche l'eventuale impiego di questi ultimi in altri complessi dibattimenti o comunque in altre attività giudiziarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2011, n. 27022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27022
    Data del deposito : 6 aprile 2011

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