Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio ben può prendere in considerazione le esigenze connesse ai carichi di lavoro dell'organo giudicante e dei magistrati che lo compongono, valutando così, quali ragioni estrinseche al processo, anche l'eventuale impiego di questi ultimi in altri complessi dibattimenti o comunque in altre attività giudiziarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2011, n. 27022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27022 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO EP - Presidente - del 06/04/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO AN - Consigliere - N. 815
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 50051/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
IN AN EP n. Marsala il 18 marzo 1956;
avverso l'ordinanza emessa il 29 settembre 2010 dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. Ferro EP del foro di Marsala, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 29 settembre 2010 il Tribunale di Palermo, in sede di appello, confermava l'ordinanza emessa il 22 luglio 2010 dal Tribunale di Marsala con la quale veniva disposta nei confronti di RI AN EP, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, la sospensione dai termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, per la particolare complessità del giudizio (derivante dalla molteplicità dei fatti contestati, dal numero elevato dai testimoni richiesti dalle parti, dal tempo necessario per trascrivere le intercettazioni telefoniche) e per difficoltà logistico-organizzative dell'ufficio giudiziario consistenti nel contemporaneo svolgimento da parte dei componenti del collegio giudicante di funzioni civili e penali monocratiche e nel carico complessivo della sezione penale gravata da più di cento processi, alcuni dei quali con imputati detenuti o reati prossimi alla prescrizione.
Avverso la predetta ordinanza il RI ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 304 c.p.p., e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto sarebbero stati rilevanti, ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare, solo i problemi organizzativi inerenti alla celebrazione del processo a carico dell'imputato, ma non quelli riguardanti in generale l'amministrazione della giustizia;
peraltro, secondo il ricorrente, nel caso in esame i testimoni non erano numerosi e la trascrizione dette intercettazioni telefoniche non presentava particolari difficoltà.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente sostiene che i problemi di carattere organizzativo di carattere generale evidenziati nel provvedimento del Tribunale di Marsala non avrebbero potuto essere presi in considerazione, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ai fini della sospensione dei termini della custodia cautelare. Infatti - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, puntualmente richiamata dal giudice di appello e condivisa da questo collegio (Cass. sez. 1 23 aprile 1997 n. 2962, Terminio;
sez. 5^ 6 dicembre 2000 n. 4157, Tarantino) - ai fini della sospensione dei termini da custodia cautelale ex art. 304 c.p.p., comma 2, nell'ambito della valutazione delle esigenze processuali entrano anche i carichi di lavoro dell'organo giudicante e dei suoi componenti, potendo estere prese in considerazione anche ragioni estrinseche al processo quali l'impiego degli stessi giudici in altri complessi dibattimenti o comunque in altre attività giudiziarie che impedirebbero (come del resto avviene per gli impegni in alni processi dei difensori e del pubblico ministero) la possibilità di fissare quotidianamente udienza e consentire, senza superare i termini massimi di fase della custodia cautelare, la pronuncia della sentenza nel giudizio sulle impugnazioni. Del resto le esigenze di carattere organizzativo e logistico nel provvedimento impugnato sono state prese in considerazione non in via esclusiva, ma unitariamente a quelle di carattere strettamente processuale che sono state concretamente individuate (molteplicità dei fatti contestati, numero elevato dei testimoni da esaminare, tempo necessario per provvedere alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche) come specifici fattori di particolare complessità che - nell'ambito di una globale valutazione prognostica, comprendente realisticamente anche i concomitanti impegni dei giudici e il carico di lavoro dell'ufficio - incidevano negativamente sulla possibilità di rapida definizione del giudizio senza superare i termini massimi di fase della custodia cautelare. Quanto al numero elevato dei testimoni e al tempo effettivamente necessario per la trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate, le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche. La Corte rileva peraltro che la relativa valutazione, ai fini della decisione sulla sospensione dei termini di custodia cautelare, rientra nell'ambito di un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, se (come nel caso in esame), adeguatamente motivato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011