Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU NG, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tito Labieno, n. 70, presso l'avv. Fabrizio Petrarchini;
unitamente all'avv. Alvaro Bartolini che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI TERNI;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni depositata il 29 maggio 2002;
udita al relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 maggio 2002 NG UP, cittadino albanese, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni il prefetto della locale provincia proponendo opposizione contro il decreto di espulsione notificato il 20 maggio 2002 per denunciare, rispettivamente, la mancata traduzione del provvedimento nella lingua albanese e la insussistenza del potere del prefetto di invitane ad allontanarsi nel territorio nazionale nel termine di quindici giorni. Con ordinanza del 28-29 maggio 2002 il tribunale rigettava l'opposizione in base alla considerazione che il decreto di espulsione aveva sufficientemente dato conto dell'impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete di lingua albanese e che poteva ragionevolmente presumersi che l'opponente, che stava per essere assunto alle dipendenze di una ditta di Terni, contasse su una serie di rapporti interpersonali immediatamente utilizzabili al fine di comprendere il contenuto dell'atto.
Contro l'ordinanza ricorre per Cassazione NG UP con tre motivi.
Non ha presentato difese il Prefetto di Terni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 9, co. 2^, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per aver il tribunale erroneamente deciso in composizione monocratica e non in composizione collegiale.
La censura non merita accoglimento poiché la norma denunciata si limita a disciplinare la competenza per materia del tribunale il quale, a norma dell'art. 50 bis, ult. co., cod. proc. civ., giudica in composizione collegiale nei procedimenti in Camera di consiglio salvo che sia altrimenti disposto e, al riguardo, l'art. 13, co. 8^, del D.Lgs, 25 luglio 1998, n. 286 - come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, e, successivamente, dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 - deroga alla disciplina generale prescrivendo che il tribunale giudica in composizione monocratica sul ricorso proposto contro il decreto di espulsione.
Col secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 13, co. 7^, del D.Lgs. 25 luglio 1989, n. 286, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e si sostiene che il diritto del cittadino extracomunitario alla traduzione del provvedimento di espulsione nella propria lingua nazionale costituisce una attuazione indefettibile del diritto di difesa.
La censura non può trovare accoglimento poiché la norma denunciata stabilisce che il decreto di espulsione dev'essere comunicato all'interessato con traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, e, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo della autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua ad esso nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla legge: tale attestazione è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione sia ritenuto immune da vizi di nullità, poiché la legge non specifica i casi di impossibilità, ne' indica i parametri generali a cui essa debba essere ragguagliata, e restando escluso che il giudice di merito possa sindacare le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione (da ultimo: Cass. 14 gennaio 2003, n. 366; 11 aprile 2001, n. 5732). E, poiché nella specie l'ordinanza impugnata specifica che il decreto dì espulsione ha dato conto, con motivazione sufficiente, dell'impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete la censura deve ritenersi destituita di fondamento in quanto la denunciata compressione del diritto di difesa appare giustificata dalle esigenze di celerità che connotano il provvedimento di espulsione ed escludono qualsiasi profilo di incostituzionalità della disciplina in questione.
Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame dell'eccezione con la quale si era contestato il potere del prefetto di ordinare l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, potere che sarebbe attribuito dalla legge al questore.
Anche il terzo ed ultimo motivo dev'essere disatteso poiché l'art. 13, co. 5^, del D.Lgs. 25 luglio 1989, n. 286, come modificato dall'art. 12 del la legge 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce espressamente che l'espulsione ordinata dal prefetto contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio dell'intimato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004