Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 1
Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate).
Commentario • 1
- 1. Il giudizio di complessità, che può legittimare la sospensione dei termini di custodia cautelare, deve avere carattere prognostico e deve essere basato su fatti…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. V, sentenza ud. 23 giugno 2015 (dep. 6 luglio 2015), n. 28663, Pres. F. Ippolito, Giud. estens. G. De Amicis. Nella sentenza n. 28663 emessa dalla Cassazione, sez. V, in data 23 giugno 2015[1], è stato asserito il principio di diritto secondo il quale: «il giudizio di complessità ex art. 304 c.p.p., comma 2, – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato». Nel caso di specie, la difesa si doleva, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2015, n. 28663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28663 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 23/06/2015
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1077
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 12426/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR AN N. IL 02/05/1974;
LO IA N. IL 05/08/1984;
avverso l'ordinanza n. 219/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 20/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 20 gennaio 2015 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato gli appelli proposti da RC NT e HI AN avverso l'ordinanza ex art. 304, comma 2, c.p.p., di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, pronunziata il 17 ottobre 2014 e depositata il successivo 24 ottobre dal Tribunale di Lamezia Terme.
2. Nell'interesse di RC NT e HI AN è stato proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata ordinanza dal difensore, Avv. Francesco Pagliuso, che ha dedotto vizi motivazionali sia in ordine alle problematiche di organizzazione del processo, sia in ordine al generico richiamo al numero di testi e documenti.
In ordine al primo profilo si evidenzia, in particolare, che le esigenze strutturali ed organizzative non possono prevalere su un diritto inviolabile quale quello della libertà personale, anche in ragione del rinvio subito dal processo di merito per la mancanza di spazi nell'aula predisposta per la sua celebrazione. In ordine al secondo profilo, inoltre, si lamenta che l'ordinanza non ha fatto riferimento a dati concreti, limitandosi ad avvalorare acriticamente le ragioni sottese alla richiesta sul punto avanzata dal P.M..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato, poiché la decisione del Tribunale si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, dep. 06/06/2014, Rv. 259828; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, dep. 06/09/2013, Rv. 256063), secondo cui il giudizio di complessità ex art. 304 c.p.p., comma 2, - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Al riguardo, in particolare, si è osservato che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento ha natura obbiettiva ed unitaria, con la conseguenza che deve ritenersi adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il Giudice faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, dep. 16/04/2004, Rv. 228174).
Sulla base di tali premesse, dunque, del tutto coerente deve ritenersi il percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale, le cui ragioni giustificative sono state congruamente ed esaustivamente esposte nel richiamare i dati oggettivi rappresentati dal numero e dalla struttura delle imputazioni, dal numero degli imputati e da quello, elevatissimo, dei testimoni indicati nelle rispettive liste, oltre che dalla necessità di trascrizione di un rilevante numero di intercettazioni, con la conseguente esigenza di calendarizzare i tempi di espletamento dell'istruttoria dibattimentale. La puntuale indicazione di siffatti parametri, il cui rilievo è stato dal Tribunale apprezzato sulla base di una valutazione analitica e globale che non ha richiamato alcuno dei problemi organizzativi dedotti dalla difesa, non ha nulla a che vedere con formule generiche o di stile, ma deve ritenersi correttamente operata alla stregua delle specifiche regole di giudizio in questa Sede statuite.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2015