Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2015, n. 28663
CASS
Sentenza 23 giugno 2015

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Massime1

Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate).

Commentario1

  • 1Il giudizio di complessità, che può legittimare la sospensione dei termini di custodia cautelare, deve avere carattere prognostico e deve essere basato su fatti…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. V, sentenza ud. 23 giugno 2015 (dep. 6 luglio 2015), n. 28663, Pres. F. Ippolito, Giud. estens. G. De Amicis. Nella sentenza n. 28663 emessa dalla Cassazione, sez. V, in data 23 giugno 2015[1], è stato asserito il principio di diritto secondo il quale: «il giudizio di complessità ex art. 304 c.p.p., comma 2, – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato». Nel caso di specie, la difesa si doleva, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2015, n. 28663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28663
Data del deposito : 23 giugno 2015

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