CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21227 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma, adito dal condannato IO AN, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare alla luce dell'entità della pena residua da espiare, superiore ad anni due, ed ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in considerazione sia della personalità negativa desunta dei reati in esecuzione, alcuni dei quali commessi successivamente alla sottoposizione a misure alternative, che, pertanto, non avevano sortito alcun effetto risocializzante, sia dei procedimenti pendenti sia dell'assenza di revisione critica desunta dalla relazione di sintesi. 2. Ricorre per cassazione IO AN, per il tramite del difensore di fiducia, articolando unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, con riferimento alla detenzione domiciliare, ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 21227 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 trascurato che l'articolo 47-ter, comma 01, Ord. pen. consente la concessione di tale misura ai condannati ultrasettantenni senza limiti di pena. Quanto all’affidamento in prova, fa presente che i reati considerati sintomatici di rilevante capacità delinquere sono in realtà di minima entità e che non è stata adeguatamente valutata l'attività lavorativa e la regolarità della condotta intramuraria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. E' fondata la censura con la quale la difesa ha sostenuto che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare la possibilità di applicare nei confronti di AN la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen. per i soggetti che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, abbiano compiuto i settanta anni di età. Tenuto conto del tenore della domanda formulata nell'interesse del condannato, nonché della circostanza che AN al momento delle decisione aveva già compiuto il settantesimo anno di età, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto esaminare tale evenienza ai fini della concessione della invocata misura alternativa (conf. Sez. 1, n. 15600 del19/12/2023, dep. 2024, Fornelli;
Sez. 1, n. 40203 del 14/07/2022, [...], non massimate).
2. la censura relativa all’affidamento in prova non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente, lungi dal denunciare vizi dell’apparato giustificativo della decisione, si è limitato a sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito che li ha espressi seguendo un percorso motivazionale ineccepibile, fondato su elementi fattuali particolarmente pregnanti, quali i plurimi precedenti penali del condananto, l’infruttuoso godimento di pregresse misure alternative, il giudizio formulato dall'equipe nella relazione di sintesi. Gli operatori, infatti, hanno concluso per la formulazione di un percorso trattamentale di tipo intramurario con prosecuzione delle attività e dei colloqui al fine di favorire una consapevole riflessione sul trascorso deviante di AN, evidentemente ancora nemmeno iniziata. 3. In parziale accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen., con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. 2 Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma, adito dal condannato IO AN, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare alla luce dell'entità della pena residua da espiare, superiore ad anni due, ed ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in considerazione sia della personalità negativa desunta dei reati in esecuzione, alcuni dei quali commessi successivamente alla sottoposizione a misure alternative, che, pertanto, non avevano sortito alcun effetto risocializzante, sia dei procedimenti pendenti sia dell'assenza di revisione critica desunta dalla relazione di sintesi. 2. Ricorre per cassazione IO AN, per il tramite del difensore di fiducia, articolando unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, con riferimento alla detenzione domiciliare, ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 21227 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 trascurato che l'articolo 47-ter, comma 01, Ord. pen. consente la concessione di tale misura ai condannati ultrasettantenni senza limiti di pena. Quanto all’affidamento in prova, fa presente che i reati considerati sintomatici di rilevante capacità delinquere sono in realtà di minima entità e che non è stata adeguatamente valutata l'attività lavorativa e la regolarità della condotta intramuraria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. E' fondata la censura con la quale la difesa ha sostenuto che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare la possibilità di applicare nei confronti di AN la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen. per i soggetti che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, abbiano compiuto i settanta anni di età. Tenuto conto del tenore della domanda formulata nell'interesse del condannato, nonché della circostanza che AN al momento delle decisione aveva già compiuto il settantesimo anno di età, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto esaminare tale evenienza ai fini della concessione della invocata misura alternativa (conf. Sez. 1, n. 15600 del19/12/2023, dep. 2024, Fornelli;
Sez. 1, n. 40203 del 14/07/2022, [...], non massimate).
2. la censura relativa all’affidamento in prova non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente, lungi dal denunciare vizi dell’apparato giustificativo della decisione, si è limitato a sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito che li ha espressi seguendo un percorso motivazionale ineccepibile, fondato su elementi fattuali particolarmente pregnanti, quali i plurimi precedenti penali del condananto, l’infruttuoso godimento di pregresse misure alternative, il giudizio formulato dall'equipe nella relazione di sintesi. Gli operatori, infatti, hanno concluso per la formulazione di un percorso trattamentale di tipo intramurario con prosecuzione delle attività e dei colloqui al fine di favorire una consapevole riflessione sul trascorso deviante di AN, evidentemente ancora nemmeno iniziata. 3. In parziale accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen., con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. 2 Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore 3