Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10759 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE10 759/0 weeet w elle Composta dagli Illahi Suggiri Nagistrat Mong Dott. Gaetano NICASTRO President LG.N. 23044/99 Consigliere Cron. 28365 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Dott. AB MAZZA Consigliere Ud. 19/03/02 Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. So 455 sul ricorso proposto da: per diritu 2.3 LUG. 2002 IL CANCELLERE AZ RI OR, RD AN RI, RD UN NI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANICIO GALLO 3, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DOMENICO SCLAPARI, LATELLA, difesi dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. Sg.C.ol.S. giusta delega in atti;
per diritti 1.55 2407-02 ricorrenti - il IL CANCELLIERE contro €0,77 1.1500 BERGO FABIO, GENERALI ASSIC SPA;
ANCILL - intimati avverso la sentenza n. 3274/98 della Corte d'Appello 10730396 di MILANO, emessa il 04/11/98 e depositata 1'11/12/98 2002 728 (R.G. 410/96); -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- וד ་. 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione del 10 ottobre 1991 RI RE AZ, AN RI RD e RU IO RD, nella qualità di eredi di ZO RD, convenivano davanti al Tribunale di NZ AB RG e la società Assicurazioni Generali per sentirli solidalmente condannare al risarcimento dei danni derivati dall'incidente stradale avvenuto in Seregno il 9 febbraio 1990, in cui ZO RD aveva riportato lesioni in conseguenza delle quali egli era poi deceduto il 1° giugno 1990. I convenuti, costituitisi, non negavano la loro responsabilità in ordine all'incidente, ma contestavano che la morte del RD fosse dipendente dalle lesioni in esso riportate. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 13 marzo 1995, w espletata una consulenza tecnica medico-collegiale, escludeva il nesso causale tra l'incidente stradale e la morte del dante causa degli attori e, pertanto, liquidava i soli danni conseguenti alle lesioni subite dal RD. Proposti appello principale dagli attori ed appello incidentale dai convenuti, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata l'11 dicembre 1998, ha confermato la pronunzia di primo grado. Per ciò che rileva in questa sede, la Corte ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente stradale del 9 febbraio 1990 e la morte di ZO RD, avvenuta il 1° giugno 1990, ed ha ritenuto che non era giustificata una rinnovazione di consulenza tecnica. 3 4 Avverso la sentenza della Corte di appello i menzionati eredi del RD hanno proposto ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. Nell'esposizione in diritto del ricorso si critica la valutazione negativa della consulenza tecnica di ufficio in ordine all'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal RD nell'incidente stradale e la sua morte, avvenuta per arresto cardiaco e si sostiene che la causa dell'infarto è da rinvenirsi "in uno stimolo elettrico abnorme del muscolo cardiaco che, evidentemente, la CTU non ha potuto rilevare". Si censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il detto nesso di causalità, e si formulano, alla fine dell'esposizione, i seguenti tre motivi di ricorso, enunciati senza altra argomentazione: 1) errore in procedendo per avere la Corte di appello di Milano omesso l'integrazione della CTU con l'esame istologico;
2) errore di diritto ex art.360 n.3 e 2043 c.c. per avere ritenuto l'inesistenza del nesso causale tra il sinistro e la causa dell'infarto; 3) errore di diritto per violazione delle stesse norme "per avere escluso che l'indebolimento organico del cuore a causa del sinistro possa essere stata causa quanto meno concorrente del decesso". Il ricorso è infondato. E' giurisprudenza pacifica di questa Corte (v., di recente, Cass, 2 ottobre 1998 n.9794) che l'accertamento del nesso di causalità tra fatto illecito ed evento dannoso consiste in una valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. 4 5 La sentenza impugnata, che ha confermato quella di primo grado, contiene una motivazione sufficiente e corretta a sostegno dell'affermazione che non sussiste la prova del nesso di causalità tra le lesioni che ZO RD (nato il [...]) riportò nell'incidente stradale occorso il 9 febbraio 1990 e la sua morte, avvenuta improvvisamente il 1° giugno 1990, “per arresto cardiaco ischemico, in soggetto gravemente coronaropatico e con pregresso infarto miocardico non databile”. Il giudice del merito si è fondato, innanzitutto, 5 sui risultati della consulenza tecnica collegiale che ha considerato, da un lato, la natura e l'entità delle lesioni riportate nell'incidente (frattura del کیا femore sinistro e frattura scapolare sinistra) e, dall'altro, la causa della morte, concludendo che non era possibile "stabilire se il trauma possa essere stato concausale nel determinismo della morte". Un riscontro a tale valutazione negativa la Corte di appello ha ravvisato nella conclusione a cui era già pervenuto il consulente tecnico settore all'esito della effettuata autopsia, il quale ha negato “l'esistenza di un nesso causale tra l'incidente stradale in oggetto ed il decesso". I ricorrenti discutono il merito delle valutazioni mediche espresse dai consulenti di ufficio, chiedendo a questa Corte un indagine che non rientra nei limiti del giudizio di legittimità. Poiché il nesso di causalità deve essere provato dai danneggiati, la sua mancata prova comporta che la morte del RD correttamente non è stata ricollegata al sinistro. Non sussistono, pertanto, in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito, gli errori di diritto denunziati con il secondo e terzo motivo di ricorso. 5 In ordine al primo motivo, con cui si lamenta l'omessa integrazione della consulenza tecnica di ufficio, va rilevato che la Corte di appello ha ritenuto non necessaria una rinnovazione di consulenza osservando che non sussistevano, in quella già effettuata, “illogicità, incongruenze od omissioni (tra l'altro neppure specificamente denunziate)". Va, al riguardo, rilevato che gli appellanti, nel giudizio di appello, hanno chiesto genericamente "la riesumazione del cadavere del RD ZO al fine di stabilire le cause reali del decesso" (così le conclusioni da loro fiormulate), e non specificamente l'esame istologico menzionato (senza altra specificazione) nel primo motivo di ricorso. Anche questo motivo di ricorso è infondato perché la decisione di rinnovazione della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non è censurabile in questa sede di legittimità se l'esercizio del detto potere è sufficientemente e correttamente motivato. La motivazione della sentenza impugnata sul punto deve ritenersi sufficiente e corretta, tenuto anche conto della genericità della richiesta degli appellanti di riesumazione del cadavere, su cui era stata già effettuata una autopsia. In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. Poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. 6 7 Così deciso a Roma il 19 marzo 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore востом Мите Елшић тро IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa RI Aiello RI, Depositata in Cancelleria 88 .07 ৩2 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Malia Aiello 10эт 129, 1л CORTE SUPREMA CASSAZIONE [406T 12,00 presso l'AgenziaSi attesta ja registrazione delle Entrate di Roma 2 il 21-7-2004 TOT151.11 serte 4 al n. 23082 versate € 151,11 apposta in calce alla copia autentica (an. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7