Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10758 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DLP LO ITALIA50758 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESPON BILLA SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE DANNO AGINATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ΔΑ ANIMALI Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G.N. 17072/99 - 28364 VITTORIA Rel Consigliere Dott. Paolo - Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 2255 Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritu 55 sul ricorso proposto da: il 2.3 LUG. 2002 NI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLIERE F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO PASQUALI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
- -- ER ER, IN ULRICH;
- intimati avverso la sentenza n. 160/98 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 18/06/98 e depositata il 23/07/98 (R.G. 112/97);2002 813 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Alberto PASQUALI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo la1. AL ER conveniva in giudizio ID NI e con citazione a comparire davanti al tribunale di Bolzano, notificata il 26.1.1995, proponeva contro di lui una domanda di risarcimento di danni da fatti illecito. Esponeva questi fatti. Il 25.4.1994, in sella al proprio cavallo, nei pressi di fiume Laghetti di Egna, percorreva una stradina che costeggiava il Adige. Li il suc cavallo veniva aggredito da un cane di proprietà e andava poidell'NI, si imbizzarriva, lo disarcionava a cadere, insieme a lui, in un frutteto sottostante. Per la caduta egli riportava lesioni, con esiti permanenti. chiedeva, complessivamente, un risarcimento di L. L'attore 131.194.290. ID NI si costituiva in giudizio. Descriveva i fatti in modo diverso. Sosteneva che la colpa doveva essere attribuita allo stesso attore e ad altra persona, IC FI, che aveva organizzato la gita e come l'attore percorreva a cavallo la stradina. Chiedeva di chiamare in causa il FI. Questi si costituiva a sua volta in giudizio. Dava dei fatti una descrizione più dettagliata di quella dell'attore e diversa da quella del convenuto. Sosteneva di non avere alcuna responsabilità. Il tribunale accoglieva in parte la domanda. 2. - 3 Accertava che la responsabilità dei danni subiti dall'attore andava attribuita esclusivamente al convenuto e lo condannava al risarcimento liquidato in L. 36.608.292, aumentate di interessi. 3. - La decisione è stata confermata dalla sezione di Bolzano della corte d'appello di Trento. Il giudice di secondo grado, basandosi sulle dichiarazioni di testimoni e sulle risposte date dalle parti all'interrogatorio formale, ha ritenuto provato che il cavallo si fosse impaurito ed avesse disarcionato il cavaliere alla vista del cane che gli era corso incontro abbaiando. Ha considerato che l'NI non aveva provato che il fatto non fosse dipeso da sua colpa e che neppure si poteva imputare al ER di avere dal canto suo concorso а determinare l'accaduto per aver tenuto un comportamento poco prudente.
4. ID NI ha chiesto la cassazione della sentenza 23.7.1998. I l ricorso è stato notificato 1'1.9.1999 alle altre parti presso i difensori per loro costituiti nel giudizio di appello. Esse non hanno svolto attività di difesa. Il ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione Il ricorso contiene due motivi.
1. Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di 2. - norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2052 cod. civ., alle disposizioni del codice della strada ed alle leggi della Provincia di Bolzano 17 ottobre 4 1981, n. 28 e 28 novembre 1996, n. 23, agli artt. 228 e SS. cod. proc. civ.). Il ricorrente vi svolge tre argomenti. Il primo è questo. Nessuno era presente sul luogo dell'incidente, al di fuori di lui, del ER e del FI: come i fatti s'erano svolti avrebbe dovuto essere ricostruito in base alle risposte che essi avevano dato all'interrogatorio formale loro deferito. Dalle dichiarazioni del ER e del FI era risultato che essi avevano visto da lontano il cane, ma la corte d'appello ha ritenuto non dimostrata la circostanza. Così facendo la corte d'appello ha violato le norme in tema di confessione, perché si trattava di una circostanza sfavorevole a infatti, avvistato il cane, avrebbero potuto tenere unloro comportamento adeguato alla circostanza, ciò che sarebbe certamente valso ad evitare l'incidente. L'argomento non è fondato. La corte d'appello ha preso in considerazione le dichiarazioni rese sul punto dai due cavalieri e le ha considerato per quanto ne i due avevano notato la presenza di un animale, a 100 risultava metri di distanza;
l'avevano preso per una pecora;
avevano proseguito a galoppino leggero. Il secondo è che dal complesso delle circostanze di fatto si sarebbe dovuti pervenire a ritenere о che i due cavalieri erano stati in grado di evitare l'incidente о che comunque avevano concorso a determinarlo. 5 Ma la corte d'appello ha spiegato il perché della decisione contraria. Era risultato provato che il cane, lasciato libero di andare per l'argine, fosse sceso di corsa, con atteggiamento aggressivo, verso la stradella su cui passava l'animale cavalcato dal ER e che per questo il cavallo s'era impaurito. Queste circostanze sono state a ragione considerate dai giudici di appello idonee a fondare l'applicazione dell'art. 2052 cod. civ. D'altra parte, con apprezzamento dei fatti non sindacabile, quei giudici hanno osservato che da come si erano svolti i fatti Hi non appariva che i cavalieri stessero tenendo un'andatura non consona ai luoghi né che si dovessero aspettare l'improvvisa apparizione di un cane tenuto in libertà, su una via solitamente percorsa. L'ultimo argomento si rifà alla natura della strada su cui ER e FI se ne andavano a cavallo. Il ricorrente sostiene che v'era divieto di percorrere quella strada, quindi anche а cavallo, divieto che nella provincia di Bolzano riguarda del resto tutte le strade demaniali. Se non che la corte d'appello ha accertato che sulla stradina che correva non sulla sommità dell'argine, ma lungo la ripa, di fatto passavano tutti e non solo a piedi, sicché l'NI, che come gli altri s'era recato sul posto, non può far dipendere da un lasciato libero, abbia dato caso fortuito il fatto che il cane, occasione a quanto è accaduto. 6 Il motivo è dunque nel suo insieme infondato. Il secondo motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione 3. - su punto decisivo (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Il ricorrente lamenta che la corte d'appello non abbia minimamente tenuto conto delle sue doglianze circa l'ammontare del risarcimento. Il motivo non è fondato. Se il giudice di secondo grado non prende in considerazione un motivo di appello su cui avrebbe avuto il dovere di pronunciare, la sentenza è viziata da nullità dipendente da violazione di una norma sul procedimento, qual è quella che impone al giudice di pronunciare su tutte le domande (art. 112 cod. proc. civ.). Orbene, risulta bensì dalla sentenza che l'attuale ricorrente l'appello aveva contestato anche la liquidazione del con risarcimento, così come risulta che sulla questione non v'è stata alcuna pronuncia. di appello non ha Non di meno, così facendo, il giudice violato la norma prima richiamata. E questo perché egli non aveva il dovere di pronunciarsi, in quanto il motivo non era specifico e dunque non andava esaminato il motivo, nell'atto di appello, è stato così formulato: Per puro tuziorismo si contesta inoltre il quantum indicato nell'impugnata sentenza quale danno subito da parte attrice>. 4. - Il ricorso è rigettato. 7 5. Le parti cui il ricorso è sonostato notificato non si costituite e perciò non hanno subito spese che debbano essere loro rimborsate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso il giorno 4 aprile 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della corte di cassazione. Il Presiresidente. Il relatore ed estensore Ауль Пливість paritty ECONDELYERD Depositata in Cancelleria Oggi, 23 23.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129, 11 20,66 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 456T Si attesta la registrazione presso l'Agenzia DET 14,9.77 delle Entrate di Roma 2 il 23.1.2012 Serie 4 al n. 3384 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica __ 6,00 8067 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 155,77 т о т 8