Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 2
Integra gli estremi del reato di falsa dichiarazione sulle proprie qualità, destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, comma secondo cod. pen., e non quella di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen., il comportamento del privato che, al fine di evitare le conseguenze di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto e l'elevazione di verbali di contravvenzione a suo carico, dichiari al vigile urbano che stava eseguendo gli accertamenti del caso, qualità proprie del tutto insussistenti, perché, considerati i compiti che il pubblico ufficiale stava svolgendo, le affermazioni fatte erano destinate ad essere riportate nei redigenti verbali di contravvenzione. (Nella specie, l'imputato aveva falsamente dichiarato di essere ufficiale della Guardia di Finanza).
Il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, destinata a essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, secondo comma, cod. pen., si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante, ovvero che il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7515 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 26.5.1998
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Francesco ROMANO " N. 803
3. " Giovanni CASO " REGISTRO GENERALE
4. " TI AR " N. 47197/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RO SA, nato a [...] il 25 - 7 - 1971;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 16-10- 97;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Luigi Sansone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
RO SA veniva tratto a giudizio dinanzi al Pretore di Rossano per rispondere dei reati di cui all'art. 648 cp (ricettazione di tre autoradio), 495 cp (dichiarava false generalità ad agenti della Polizia stradale), artt. 56 - 624 - 625 co. 2 e 7 cp (tentato furto di un'auto), art. 494 cp (al fine di evitare conseguenze derivanti da un incidente stradale, si qualificava falsamente ufficiale, eppoi sottufficiale della Guardia di Finanza), art. 341, 1^ e ult. co. c.p. (offendeva l'onore e il prestigio del V.U. RA Armando, dicendogli "vaffanculo"), reati rubricati rispettivamente sotto i capi A), B), C), D) ed E) della rubrica.
Con sentenza del 31-1-97 il detto giudice assolveva l'imputato dal reato di cui al capo C) per non aver commesso il fatto. Lo dichiarava, invece, colpevole della contravvenzione ex art. 712 c.p., così modificata l'imputazione sub A), nonché dei reati di cui ai capi B), D) ed E), unificati questi ultimi due sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava a pene ritenute di giustizia.
Si gravava il RO e, con sentenza del 16-10-97 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella di primo grafo, riduceva la pena per la contravvenzione di incauto acquisto a giorni dieci di arresto, per il reato di cui al capo B) a mesi uno di reclusione e per quello unificato di cui ai capi D) ed E) a mesi tre di reclusione.
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto, deducendo:
1) Erronea applicazione della legge in relazione al capo D), non sussistendo gli estremi del delitto rubricato per mancanza dell'induzione in errore del verbalizzante, per cui, al massimo, nell'operato del prevenuto si sarebbe potuto ravvisare un tentativo, ove sussistente l'idoneità degli atti;
2) sussistenza del delitto di oltraggio, in quanto l'espressione usata dal RO, avendo trovato nel linguaggio comune una larga diffusione, non può più considerarsi ingiuriosa.
Tali doglianze non hanno, però, alcun fondamento.
Ed invero, quanto al capo D), va rilevato che i giudici di merito, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, hanno accertato che il RO, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi di imputazione, al fine di evitare le conseguenze di un incidente stradale e l'elevazione di verbali di contravvenzione a suo carico, dichiarò al vigile urbano RA Armando, che stava svolgendo gli accertamenti del caso, qualità proprie del tutto insussistenti, qualificandosi falsamente, in un primo tempo, ufficiale della Guardia di Finanza, eppoi sottufficiale, qualità che, dati i compiti e le funzioni che il citato vigile urbano stava svolgendo, erano destinate ad essere riprodotte nei redigenti verbali di contravvenzione e di accertamento.
Nel fatto, quindi, sussiste la contestata falsità personale la quale, però, integra l'ipotesi di reato ex art. 495/2^ comma c.p., per nulla scalfita dalle deduzioni del prevenuto.
Infatti nelle circostanze in esame non sono invocati ne' la mancanza dell'induzione in errore, ne' la sussistenza degli estremi di un semplice tentativo, dovendosi invece evidenziare che "il reato di cui all'art. 495 c.p. si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, per cui non rileva che il pubblico ufficiale non possa essere tratto in inganno.
Dalle dichiarazioni non veritiere, perché il reato sussiste indipendentemente dalla facilità o meno di accertare la vera identità del soggetto, come a nulla rileva che successivamente il pubblico ufficiale, costatatane la falsità, non la inserisca nell'atto ovvero la inserisca con le opportune verifiche. Pertanto, per quanto sopra esposto, il fatto di cui al capo D) va qualificato come falsa attestazione su qualità personali ex art. 495/2^ comma cp, ferma dovendo rimanere però la pena inflitta dai primi giudici per il reato di cui all'art. 494 cp, in quanto non oggetto di impugnazione da parte del P.M.
Nè maggior pregio ha il secondo motivo di ricorso, posto che - e in proposito è costante la giurisprudenza di questa Corte - in tema di oltraggio, la facilità con cui vengono usate le espressioni più volgari ed il diffondersi di tale abitudine non tolgono alle espressioni stesse la loro obiettiva capacità di offendere l'altrui prestigio, specie allorché, come nella specie, le espressioni usate presentino, per il loro chiaro significato, un valore offensivo preciso ed insuscettibile di interpretazioni ambigue, quale desumibile dall'espresso intendimento, già di per sè oltraggioso, di "mandare a quel paese" un pubblico ufficiale utilizzando inoltre parole estremamente volgari e di per sè offensive.
Il ricorso va perciò rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. cpp, qualificato il reato di cui al capo sub D) come falsa attestazione su qualità personali ex art. 495/2^ comma c.p., ferma la pena inflitta, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno1998