Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7515
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Sentenza 26 maggio 1998

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Integra gli estremi del reato di falsa dichiarazione sulle proprie qualità, destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, comma secondo cod. pen., e non quella di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen., il comportamento del privato che, al fine di evitare le conseguenze di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto e l'elevazione di verbali di contravvenzione a suo carico, dichiari al vigile urbano che stava eseguendo gli accertamenti del caso, qualità proprie del tutto insussistenti, perché, considerati i compiti che il pubblico ufficiale stava svolgendo, le affermazioni fatte erano destinate ad essere riportate nei redigenti verbali di contravvenzione. (Nella specie, l'imputato aveva falsamente dichiarato di essere ufficiale della Guardia di Finanza).

Il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, destinata a essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, secondo comma, cod. pen., si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante, ovvero che il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7515
    Data del deposito : 26 maggio 1998

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