Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
1
Proc. 9287 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 16/4/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c. e
281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9287/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: restituzione immobile detenuto senza titolo , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla Calata San Parte_1 P.IVA_1
Marco n. 4 presso l'avv. Fortunato Masucci, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTRICE
E
con codice fiscale res.te in Napoli alla Controparte_1 C.F._1
via Cavalleggeri d'Aosta n. 11
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da verbale di udienza del 16/4/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 26/4/2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e quindi nelle forme del rito semplificato di cognizione, la Parte_1
ha dedotto di essere usufruttuaria:
a) di immobile in via Giuseppe Testa n. 3 identificato dai seguenti dati catastali: Sez.
CHI, Foglio 22, particella 260, sub 1, cat. D8, rendita euro 4.648,11 ;
b) di immobile in via Giuseppe Testa 26-28, consistenze in capannone di mq 197 e annessa area pertinenziale scoperta di mq. 422 adibita a parcheggio, il tutto identificato dai seguenti dati catastali sez. CHI foglio 22 particella 349 sub.
1. Cat. C3, rendita castale 1.241,25 (vedi doc.1 – atto notarile di conferimento in usufrutto di immobili,
pagina 9 n. 29 e pag. 10 n. 32, nonché vedi doc. 1 bis – visure ipocatastali).
L'attrice ha precisato che con contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto il
30/11/2010, il precedente unico proprietario, nella persona di Controparte_2
aveva locato tali immobili a ( v. contratto di locazione doc. 2 ), Controparte_1
ma che tale contratto, a causa della morosità del conduttore, era stato risolto con ordinanza di convalida di sfratto del 7 novembre 2011 emessa contro il suddetto
[...]
(v. doc. 3 – ordinanza di convalida di sfratto), e che successivamente , a CP_1
seguito di trattative - con scrittura privata del 29 maggio 2012 - da una parte il si era impegnato a non portare ad esecuzione lo sfratto ottenuto in proprio CP_2
favore, dall'altra il conduttore si era impegnato a pagare i canoni dovuti CP_1
pregressi non saldati e a versare a titolo di indennità di occupazione (così testualmente scritto nell'atto di transazione) le somme dovute di mese in mese per l'occupazione degli immobili (vedi doc. 4 – scrittura privata). 3
Nella stessa scrittura privata le parti si erano obbligate a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione, il cui dettagliato contenuto era riportato all'interno della transazione.
La ricorrente ha per l'appunto lamentato che non si era mai perfezionato un contratto definitivo di locazione, in quanto l'ex conduttore , pur invitato più volte CP_1
alla firma di un simile negozio, non aveva mai voluto provvedervi , ed ha chiesto,
avendo trasferito, a titolo di conferimento, nella società CP_2 CP_2 Pt_1
il diritto di usufrutto sull'immobile, la condanna dell'originario conduttore alla
[...]
restituzione del bene in proprio favore.
Instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti del convenuto, questi non si è
costituito in giudizio. Pertanto in questa sede va dichiarata la sua contumacia.
Ora, la domanda attorea integra gli estremi di una azione personale, e non reale, di restituzione, perché, pur essendo stata formulata dall'usufruttuario in tale veste, è stata fatta valere la precedente cessazione di un rapporto di locazione commerciale in virtù di una ordinanza di convalida di sfratto, non seguita dalla stipula di una successiva locazione nel termine del 31/12/2012, termine che con apposita scrittura transattiva, che concretizzava anche un preliminare in senso proprio, era stato fissato dal e dal CP_2
per tale adempimento, avendo essi stabilito di sospendere fino a tale data CP_1
l'esecuzione dello sfratto. Dato atto che il rapporto originale è già stato dichiarato risolto con pronuncia giudiziale irrevocabile e che non risulta essere stato sottoscritto successivamente un nuovo contratto, il non vanta più alcun titolo per la CP_1
continuazione del godimento del bene. Di qui la sua condanna alla restituzione immediata dell'immobile.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione 4
del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n.
55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide coincide ex art. 12 c.p.c. con quello che secondo la domanda attorea sarebbe stato il valore locativo annuale ( v. Cass. civ. sez. II, 20/3/1999, n. 2603 ) del nuovo negozio definitivo da stipulare, pari nella fattispecie ad euro 18.000.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) . 5
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda restitutoria attorea e per l'effetto condanna CP_1
al rilascio immediato in favore della dei seguenti beni : a)
[...] Parte_1
immobile in via Giuseppe Testa n. 3 identificato dai seguenti dati catastali: Sez. CHI,
Foglio 22, particella 260, sub 1, cat. D8, rendita euro 4.648,11 ; b) immobile in via
Giuseppe Testa 26-28, consistenze in capannone di mq 197 e annessa area pertinenziale scoperta di mq. 422 adibita a parcheggio, il tutto identificato dai seguenti dati catastali sez. CHI foglio 22 particella 349 sub.
1. Cat. C3, rendita castale 1.241,25 ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Controparte_1
della delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 5.327 , di Parte_1
cui euro 5.077 per compensi ed euro 250 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi .
Napoli, 30/6/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi