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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2025, n. 27197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27197 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 31210-2021 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati CARLA D’OI, IO RI, NO GR, MA DE ROSE, IE CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrente – contro CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato VITO VANNUCCI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – controricorrente – R.G.N. 31210/2021 Cron. Rep. P.U. 24/6/2025 giurisdizione Contribuzione per assegni familiari. Ipotesi di esclusione. Civile Sent. Sez. L Num. 27197 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CERULO ANGELO Data pubblicazione: 10/10/2025 - 2 - per la cassazione della sentenza n. 171 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata l’11 giugno 2021 (R.G.N. 229/2019). Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere Angelo RU. Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita, per il ricorrente, l’avvocata CARLA D’OI, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Udito, per la parte controricorrente, l’avvocato VITO VANNUCCI, che ha ribadito le conclusioni del controricorso. FATTI DI CAUSA 1.– Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando in sede di rinvio, ha accertato che SA LI e Provincia s.p.a. nulla deve all’INPS a titolo di contributi riguardanti gli assegni familiari. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che, con l’intesa stipulata il 18 dicembre 2002 fra Regione Toscana, ANCI Toscana e organizzazioni sindacali, le società come SA LI e Provincia si sono fatte carico della diretta erogazione degli assegni familiari e, pertanto, non sono tenute al versamento della relativa contribuzione. Alle medesime conclusioni si è giunti per le società per azioni subentrate agli enti pubblici creditizi (Cass., sez. lav., 30 gennaio 2006, n. 2008). 2.– L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, contro la sentenza d’appello. 3.– SA LI e Provincia s.p.a. resiste con controricorso. 4.– Il ricorso, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 12 marzo 2025, è stato fissato all’udienza pubblica del 24 giugno 2025. 5.– Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria e ha concluso per il rigetto del ricorso. - 3 - 6.– In prossimità dell’udienza, SA LI e Provincia s.p.a. ha depositato una memoria illustrativa. 7.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e lamenta che la sentenza d’appello abbia erroneamente escluso il diritto dell’Istituto di pretendere la contribuzione per gli assegni familiari da SA LI e Provincia s.p.a., impresa pubblica trasformata in società per azioni. Ad avviso del ricorrente, l’obbligo di pagare la contribuzione in esame è escluso soltanto per Province, Comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti pubblici. A tali categorie non apparterrebbe SA Provincia e LI s.p.a., che avrebbe prescelto una forma privatistica per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica. Né avrebbe alcun rilievo la circostanza che la società abbia garantito la medesima posizione giuridica ed economica degli enti pubblici, erogando direttamente le prestazioni di cui si discute. 2.– Occorre, preliminarmente, delimitare i profili devoluti all’esame di questa Corte. 2.1.– Con ordinanza depositata il 25 febbraio 2019 e recante il numero 5429, questa Corte ha accolto il ricorso dell’INPS contro la sentenza n. 245 del 2013, pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze, e ha censurato la pronuncia di merito per aver negato l’obbligo di versare all’Istituto la “contribuzione minore”, in virtù di un’asserita natura pubblicistica di SA LI e Provincia s.p.a. L’ordinanza richiamata ha puntualizzato che «SAlp è una società costituita dagli enti locali per la gestione dell’edilizia residenziale - 4 - pubblica;
la forma prescelta per lo svolgimento di detta gestione è quella della società per azioni in cui l’amministrazione pubblica esercita il controllo unicamente attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo attraverso il quale la gestione del servizio pubblico viene attuata». Questa Corte ha soggiunto che a diverse conclusioni non inducono la nozione di organismo pubblico, delineata dal diritto dell’Unione europea al fine di evitare l’alterazione della concorrenza, il controllo esercitato dalla Corte dei conti e i vincoli di finanza pubblica. Pertanto, «la forma societaria di diritto privato è, per l’ente locale, la modalità di gestione consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso in ragione della duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato». Sulla scorta di tali principi, questa Corte ha rimesso dunque al giudice di rinvio il compito di rinnovare l’esame della vicenda controversa, valutando «la portata (oggettiva e cronologica) nonché, previamente, la rilevanza, rispetto al contenzioso di questa causa, dei profili (insussistenza di obblighi contributivi per malattia dal 1.1.2009 per assenza di operai in servizio fissazione della misura della contribuzione per maternità, al 1.1.2009, allo 0,24%) in relazione ai quali Cosalp, nelle proprie difese, afferma il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado». 2.2.– All’esito del giudizio di rinvio, la sentenza oggi impugnata ha deciso le questioni inerenti ai contributi per malattia e per maternità e ai contributi al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Tali statuizioni non sono state censurate. - 5 - Le doglianze dell’Istituto si appuntano in via esclusiva sui contributi per gli assegni familiari. 3.– Le critiche formulate nel ricorso sono pertinenti e specifiche e rimettono al vaglio di questa Corte la corretta interpretazione della disciplina vigente, senza incorrere nei profili di genericità e, conseguentemente, d’inammissibilità eccepiti dalla parte controricorrente nel corso della discussione. 4.– Le censure colgono nel segno, per le ragioni di séguito precisate. 5.– Per quel che concerne l’esenzione dall’obbligo di versare all’INPS i contributi per assegni familiari, occorre avere riguardo alle previsioni dettate dall’art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955. In virtù della previsione richiamata, le disposizioni del «Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari» non si applicano «a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
c) al personale delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti». La società controricorrente, costituita in séguito allo scioglimento delle Agenzie Regionali Territoriali per l’Edilizia, non può essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi tipizzate dalla disposizione citata. Nel caso di specie, non si configura un’amministrazione dello Stato e neppure si riscontrano i tratti distintivi di un’amministrazione - 6 - provinciale o comunale o di un’Istituzione pubblica di beneficenza o di un ente pubblico. La pronuncia rescindente ha conferito rilevanza decisiva alla forma societaria prescelta dall’ente pubblico locale per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica e ha dunque disconosciuto, ai fini previdenziali, il carattere pubblicistico della società. In quanto società per azioni, la parte controricorrente neppure può invocare, in difetto di un’espressa domanda corredata dalla dimostrazione dei presupposti di legge, la deroga prevista dall’art. 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88: tale previsione esonera i datori di lavoro che lo richiedano e che non abbiano fini di lucro «dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge». A tali considerazioni si associa il rilievo che le deroghe a un obbligo di valenza generale non possono che essere quelle tassativamente individuate dal legislatore. 6.– Non si possono desumere elementi di segno contrario dalle argomentazioni illustrate dalla Corte di merito e sviluppate nelle conclusioni del Pubblico Ministero. 6.1.– È ininfluente che gli assegni familiari siano corrisposti in via diretta dal datore di lavoro. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’erogazione di un trattamento economico da parte del datore di lavoro, in forza di previsioni di legge o di contratto collettivo, non lo esonera di per sé dall’obbligo di versare all’INPS la contribuzione previdenziale, salvo che la legge dello Stato non disponga diversamente. Invero, il generale principio di solidarietà che permea il sistema della previdenza sociale contraddice il nesso di reciproca giustificazione causale tra contributi e prestazioni e implica che l’obbligazione contributiva continui a gravare sul datore di lavoro, anche quando, per - 7 - tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti, l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni. D’altro canto, le obbligazioni contributive partecipano della natura delle obbligazioni pubblicistiche, equiparabili alle obbligazioni tributarie e sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato (Cass., S.U., 27 giugno 2003, n. 10232). Allorché il legislatore ha inteso escludere il pagamento dei contributi nell’ipotesi di erogazione diretta della prestazione da parte del datore di lavoro, l’ha stabilito ex professo, com’è avvenuto con l’indennità di malattia (art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133). Dall’art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955, applicabile al caso di specie, non si può evincere alcuna deroga espressa per l’ipotesi di cui oggi si discorre. 6.2.– Non si dimostra dirimente neppure il richiamo alla legislazione regionale (legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 77) e alle intese negoziali concluse con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come ha evidenziato l’Istituto nel corso della discussione, il mantenimento dei diritti in capo al personale trasferito agli enti di nuova costituzione esula dall’obbligazione contributiva di cui si discute. Si deve rimarcare, inoltre, che né la legge regionale né la contrattazione collettiva avrebbero avuto legittimazione a intervenire: a tale riguardo, viene in rilievo una disciplina cogente, inderogabile in via pattizia, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come stabilisce a chiare lettere l’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] o) previdenza sociale». Tale elemento rivela in modo plastico l’incomparabilità della fattispecie odierna a quella della successione delle società per azioni - 8 - nelle posizioni giuridiche degli enti pubblici creditizi, scrutinata nella sentenza n. 2008 del 2006: in quel frangente, era una legge dello Stato a sancire claris verbis l’esonero dalla contribuzione relativa agli assegni familiari. 7.– Le considerazioni svolte conducono a ribadire le affermazioni già espresse da Cass., sez. lav., 25 febbraio 2016, n. 3714, con riferimento a una società per azioni «costituita tra 28 comuni della provincia di Grosseto, in applicazione della disposizione della legge regionale secondo cui le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP (Edilizia residenziale pubblica), già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi della citata L.R. n. 77 del 1998, art. 3, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata» (punto 4.1. dei Motivi della decisione). Nel ribadire l’obbligo delle società partecipate dall’ente locale di versare all’INPS la “contribuzione minore”, questa Corte ha specificato che assume «rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico (cfr. Cass. n. 27513/13; Cass. n. 20818/13)» (punto 4.3. dei Motivi della decisione). 8.– Dalle considerazioni esposte discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa in conformità al principio di diritto che di séguito si enuncia: «Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all’INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo i presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 79 del decreto - 9 - del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale, titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia “previdenza sociale” (art. 117, secondo comma, lettera o, Cost.), ha la potestà di stabilire». Il giudice di rinvio vaglierà le contrapposte prospettazioni delle parti in ordine all’ammontare dell’obbligo contributivo e gli argomenti enunciati dalla parte controricorrente, a tale riguardo, anche nella memoria illustrativa. Il giudice di rinvio provvederà, infine, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l’impugnata sentenza;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 24 giugno 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Angelo RU IA PO
la forma prescelta per lo svolgimento di detta gestione è quella della società per azioni in cui l’amministrazione pubblica esercita il controllo unicamente attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo attraverso il quale la gestione del servizio pubblico viene attuata». Questa Corte ha soggiunto che a diverse conclusioni non inducono la nozione di organismo pubblico, delineata dal diritto dell’Unione europea al fine di evitare l’alterazione della concorrenza, il controllo esercitato dalla Corte dei conti e i vincoli di finanza pubblica. Pertanto, «la forma societaria di diritto privato è, per l’ente locale, la modalità di gestione consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso in ragione della duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato». Sulla scorta di tali principi, questa Corte ha rimesso dunque al giudice di rinvio il compito di rinnovare l’esame della vicenda controversa, valutando «la portata (oggettiva e cronologica) nonché, previamente, la rilevanza, rispetto al contenzioso di questa causa, dei profili (insussistenza di obblighi contributivi per malattia dal 1.1.2009 per assenza di operai in servizio fissazione della misura della contribuzione per maternità, al 1.1.2009, allo 0,24%) in relazione ai quali Cosalp, nelle proprie difese, afferma il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado». 2.2.– All’esito del giudizio di rinvio, la sentenza oggi impugnata ha deciso le questioni inerenti ai contributi per malattia e per maternità e ai contributi al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Tali statuizioni non sono state censurate. - 5 - Le doglianze dell’Istituto si appuntano in via esclusiva sui contributi per gli assegni familiari. 3.– Le critiche formulate nel ricorso sono pertinenti e specifiche e rimettono al vaglio di questa Corte la corretta interpretazione della disciplina vigente, senza incorrere nei profili di genericità e, conseguentemente, d’inammissibilità eccepiti dalla parte controricorrente nel corso della discussione. 4.– Le censure colgono nel segno, per le ragioni di séguito precisate. 5.– Per quel che concerne l’esenzione dall’obbligo di versare all’INPS i contributi per assegni familiari, occorre avere riguardo alle previsioni dettate dall’art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955. In virtù della previsione richiamata, le disposizioni del «Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari» non si applicano «a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
c) al personale delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti». La società controricorrente, costituita in séguito allo scioglimento delle Agenzie Regionali Territoriali per l’Edilizia, non può essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi tipizzate dalla disposizione citata. Nel caso di specie, non si configura un’amministrazione dello Stato e neppure si riscontrano i tratti distintivi di un’amministrazione - 6 - provinciale o comunale o di un’Istituzione pubblica di beneficenza o di un ente pubblico. La pronuncia rescindente ha conferito rilevanza decisiva alla forma societaria prescelta dall’ente pubblico locale per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica e ha dunque disconosciuto, ai fini previdenziali, il carattere pubblicistico della società. In quanto società per azioni, la parte controricorrente neppure può invocare, in difetto di un’espressa domanda corredata dalla dimostrazione dei presupposti di legge, la deroga prevista dall’art. 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88: tale previsione esonera i datori di lavoro che lo richiedano e che non abbiano fini di lucro «dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge». A tali considerazioni si associa il rilievo che le deroghe a un obbligo di valenza generale non possono che essere quelle tassativamente individuate dal legislatore. 6.– Non si possono desumere elementi di segno contrario dalle argomentazioni illustrate dalla Corte di merito e sviluppate nelle conclusioni del Pubblico Ministero. 6.1.– È ininfluente che gli assegni familiari siano corrisposti in via diretta dal datore di lavoro. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’erogazione di un trattamento economico da parte del datore di lavoro, in forza di previsioni di legge o di contratto collettivo, non lo esonera di per sé dall’obbligo di versare all’INPS la contribuzione previdenziale, salvo che la legge dello Stato non disponga diversamente. Invero, il generale principio di solidarietà che permea il sistema della previdenza sociale contraddice il nesso di reciproca giustificazione causale tra contributi e prestazioni e implica che l’obbligazione contributiva continui a gravare sul datore di lavoro, anche quando, per - 7 - tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti, l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni. D’altro canto, le obbligazioni contributive partecipano della natura delle obbligazioni pubblicistiche, equiparabili alle obbligazioni tributarie e sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato (Cass., S.U., 27 giugno 2003, n. 10232). Allorché il legislatore ha inteso escludere il pagamento dei contributi nell’ipotesi di erogazione diretta della prestazione da parte del datore di lavoro, l’ha stabilito ex professo, com’è avvenuto con l’indennità di malattia (art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133). Dall’art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955, applicabile al caso di specie, non si può evincere alcuna deroga espressa per l’ipotesi di cui oggi si discorre. 6.2.– Non si dimostra dirimente neppure il richiamo alla legislazione regionale (legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 77) e alle intese negoziali concluse con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come ha evidenziato l’Istituto nel corso della discussione, il mantenimento dei diritti in capo al personale trasferito agli enti di nuova costituzione esula dall’obbligazione contributiva di cui si discute. Si deve rimarcare, inoltre, che né la legge regionale né la contrattazione collettiva avrebbero avuto legittimazione a intervenire: a tale riguardo, viene in rilievo una disciplina cogente, inderogabile in via pattizia, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come stabilisce a chiare lettere l’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] o) previdenza sociale». Tale elemento rivela in modo plastico l’incomparabilità della fattispecie odierna a quella della successione delle società per azioni - 8 - nelle posizioni giuridiche degli enti pubblici creditizi, scrutinata nella sentenza n. 2008 del 2006: in quel frangente, era una legge dello Stato a sancire claris verbis l’esonero dalla contribuzione relativa agli assegni familiari. 7.– Le considerazioni svolte conducono a ribadire le affermazioni già espresse da Cass., sez. lav., 25 febbraio 2016, n. 3714, con riferimento a una società per azioni «costituita tra 28 comuni della provincia di Grosseto, in applicazione della disposizione della legge regionale secondo cui le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP (Edilizia residenziale pubblica), già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi della citata L.R. n. 77 del 1998, art. 3, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata» (punto 4.1. dei Motivi della decisione). Nel ribadire l’obbligo delle società partecipate dall’ente locale di versare all’INPS la “contribuzione minore”, questa Corte ha specificato che assume «rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico (cfr. Cass. n. 27513/13; Cass. n. 20818/13)» (punto 4.3. dei Motivi della decisione). 8.– Dalle considerazioni esposte discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa in conformità al principio di diritto che di séguito si enuncia: «Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all’INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo i presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 79 del decreto - 9 - del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale, titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia “previdenza sociale” (art. 117, secondo comma, lettera o, Cost.), ha la potestà di stabilire». Il giudice di rinvio vaglierà le contrapposte prospettazioni delle parti in ordine all’ammontare dell’obbligo contributivo e gli argomenti enunciati dalla parte controricorrente, a tale riguardo, anche nella memoria illustrativa. Il giudice di rinvio provvederà, infine, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l’impugnata sentenza;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 24 giugno 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Angelo RU IA PO