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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2023, n. 11354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11354 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC OL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 23/2/2022 dalla Corte di cassazione;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere OL Di Geronimo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE GI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dall'avvocato Manuela Mongili, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di cassazione, con sentenza resa da Sez.7, n. 23409 del 23/2/2022, dichiarava la tardività del ricorso proposto da OL IC avverso la sentenza emessa il 6/5/2021 dalla Corte di appello di Milano. In particolare, si Penale Sent. Sez. 6 Num. 11354 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 31/01/2023 dava atto che la motivazione della sentenza veniva depositata entro i termini di 90 giorni indicato nel dispositivo, sicchè l'impugnazione doveva essere depositata entro 45 giorni (15 ottobre 2021) dalla scadenza del predetto termine. Il ricorso per cassazione, invece, veniva proposto tardivamente in data 21 ottobre 2021 2. Avverso tale sentenza, il condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 610 e 591 cod. proc. pen., eccependo che la decisione di inammissibilità è stata adottata de plano e senza che l'ordinanza sia stata mai notificata o comunicata al ricorrente, il quale veniva a conoscenza della stessa solo per effetto della notifica dell'ordine di esecuzione. La totale mancanza di contraddittorio, sia ex ante che ex post, avrebbe leso la possibilità dell'imputato di esercitare le sue prerogative difensive. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla disciplina della trattazione cartolare del giudizio di appello, introdotta dall'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. In particolare, si evidenzia che la norma impone la comunicazione alle parti del dispositivo, adempimento che nel caso di specie non sarebbe stato effettuato nei confronti dell'imputato. La cancelleria della Corte di appello, infatti, si è limitata a comunicare il dispositivo a mezzo PEC al solo difensore, mentre alcuna comunicazione veniva inviata all'imputato. La mancata conoscenza del dispositivo della sentenza e, quindi, dei termini per il deposito, ha impedito il decorso del successivo termine per impugnare 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 610 e 591 cod. proc. pen., avendo la Corte di cassazione erroneamente condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., norma che sarebbe applicabile alle sole ipotesi di inammissibilità dichiarate ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. In ogni caso, si chiede la riduzione dell'importo della sanzione in ragione del fatto che l'inammissibilità è stata dichiarata con riguardo ad una disciplina temporanea e speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre preliminarmente precisare che, per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione 2 delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Ne consegue che il rimedio straordinario disciplinato dall'art.625- bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per far valere l'errore materiale e l'errore di fatto che consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro, Rv. 273193). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso che il primo motivo di ricorso, concernente la regolarità della procedura de plano con la quale la settima sezione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non può in alcun modo integrare quell'errore percettivo in relazione al quale è consentito il rimedio straordinario. Per mera completezza è opportuno premettere che la procedura de plano, introdotta all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., non richiede affatto l'instaurazione del contraddittorio preventivo, né impone la notifica dell'ordinanza di inammissibilità. Quest'ultimo vizio, peraltro, atterrebbe ad una fase successiva alla pronuncia e, già solo per tale ragione, non risulterebbe sindacabile con il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. Considerazioni analoghe valgono con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale - lungi dal segnalare un errore di fatto - si contesta la correttezza del criterio di individuazione dei dies a quo del termine per impugnare. Si tratterebbe, in ipotesi, di un errore di diritto concernente la corretta interpretazione della disciplina della trattazione cartolare in appello, non sindacabile con il ricorso straordinario. 5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con il quale si chiede di rivalutare il giudizio, in punto di diritto, posto a fondamento della condanna al pagamento della sanzione ex art. 616 cod. proc. pen. . Anche in tal caso, non ricorre alcun errore percettivo emendabile con il rimedio straordinario e, tantomeno, è consentito in questa sede di rimodulare l'entità della sanzione inflitta. 3 Il Consigliere estensore ente 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere OL Di Geronimo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE GI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dall'avvocato Manuela Mongili, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di cassazione, con sentenza resa da Sez.7, n. 23409 del 23/2/2022, dichiarava la tardività del ricorso proposto da OL IC avverso la sentenza emessa il 6/5/2021 dalla Corte di appello di Milano. In particolare, si Penale Sent. Sez. 6 Num. 11354 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 31/01/2023 dava atto che la motivazione della sentenza veniva depositata entro i termini di 90 giorni indicato nel dispositivo, sicchè l'impugnazione doveva essere depositata entro 45 giorni (15 ottobre 2021) dalla scadenza del predetto termine. Il ricorso per cassazione, invece, veniva proposto tardivamente in data 21 ottobre 2021 2. Avverso tale sentenza, il condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 610 e 591 cod. proc. pen., eccependo che la decisione di inammissibilità è stata adottata de plano e senza che l'ordinanza sia stata mai notificata o comunicata al ricorrente, il quale veniva a conoscenza della stessa solo per effetto della notifica dell'ordine di esecuzione. La totale mancanza di contraddittorio, sia ex ante che ex post, avrebbe leso la possibilità dell'imputato di esercitare le sue prerogative difensive. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge con riferimento alla disciplina della trattazione cartolare del giudizio di appello, introdotta dall'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. In particolare, si evidenzia che la norma impone la comunicazione alle parti del dispositivo, adempimento che nel caso di specie non sarebbe stato effettuato nei confronti dell'imputato. La cancelleria della Corte di appello, infatti, si è limitata a comunicare il dispositivo a mezzo PEC al solo difensore, mentre alcuna comunicazione veniva inviata all'imputato. La mancata conoscenza del dispositivo della sentenza e, quindi, dei termini per il deposito, ha impedito il decorso del successivo termine per impugnare 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 610 e 591 cod. proc. pen., avendo la Corte di cassazione erroneamente condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., norma che sarebbe applicabile alle sole ipotesi di inammissibilità dichiarate ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. In ogni caso, si chiede la riduzione dell'importo della sanzione in ragione del fatto che l'inammissibilità è stata dichiarata con riguardo ad una disciplina temporanea e speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre preliminarmente precisare che, per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione 2 delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Ne consegue che il rimedio straordinario disciplinato dall'art.625- bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per far valere l'errore materiale e l'errore di fatto che consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro, Rv. 273193). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso che il primo motivo di ricorso, concernente la regolarità della procedura de plano con la quale la settima sezione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non può in alcun modo integrare quell'errore percettivo in relazione al quale è consentito il rimedio straordinario. Per mera completezza è opportuno premettere che la procedura de plano, introdotta all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., non richiede affatto l'instaurazione del contraddittorio preventivo, né impone la notifica dell'ordinanza di inammissibilità. Quest'ultimo vizio, peraltro, atterrebbe ad una fase successiva alla pronuncia e, già solo per tale ragione, non risulterebbe sindacabile con il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. Considerazioni analoghe valgono con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale - lungi dal segnalare un errore di fatto - si contesta la correttezza del criterio di individuazione dei dies a quo del termine per impugnare. Si tratterebbe, in ipotesi, di un errore di diritto concernente la corretta interpretazione della disciplina della trattazione cartolare in appello, non sindacabile con il ricorso straordinario. 5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con il quale si chiede di rivalutare il giudizio, in punto di diritto, posto a fondamento della condanna al pagamento della sanzione ex art. 616 cod. proc. pen. . Anche in tal caso, non ricorre alcun errore percettivo emendabile con il rimedio straordinario e, tantomeno, è consentito in questa sede di rimodulare l'entità della sanzione inflitta. 3 Il Consigliere estensore ente 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2023