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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/12/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 11.02.2025 al n. 603/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato per delibera
del COA di Trieste prot. n. 2025/1950, n. 462/2025, rappresentata e difesa dall' avv.
AN CE (C.F. ) del Foro di Vicenza ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso il studio, sito in Bassano del Grappa (VI), Via Mure del Bastion n. 10,
con fax 0424/521442 e pec . ; Emai_1 Email_2
RICORRENTE
e
1 , (C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3, domiciliataria ex lege.
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione avverso revoca patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
(come da note del 28.10.2025)
“L'intestato Tribunale, Voglia, annullare la revoca disposta dal TAR di Trieste con
sentenza n. 48/2025 del 23.01.2025 dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
per la sig.ra che era stato concesso in via anticipata e provvisoria con il Parte_1
decreto del Presidente della competente Commissione, costituita presso il Tar per il
Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 3.12.2024, provvedendo alla dovuta liquidazione.”
Per il resistente
(come da note del 14.10.2025)
“Dichiarare la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. adita in favore dell'A.G.A., rigettando
il ricorso in quanto inammissibile nel rito, con il favore delle spese per l'Amministrazione
convenuta.
In subordine, nel merito, confermare la sentenza del T.A.R. F.V.G. nella parte in cui
revoca il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per essere risultato
carente il requisito della non manifesta infondatezza della domanda principale. In ogni
caso, spese rifuse.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. si è rivolta a questo Tribunale per sentire annullare la revoca Parte_1
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata dal T.A.R. Friuli-Venezia
Giulia, all'esito del procedimento sub 429/2024 REG. RIC.,
2. La ricorrente, essendo intenzionata a chiedere l'annullamento del provvedimento “Nr.
33/2024/D.A.C.Ur.Aggr. art. 13 bis D.L. 14/2017” del 22.10.2024 emesso dal Questore
di Trieste1, aveva ottenuto dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR di Trieste, l'ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc.1).
2. Il procedimento sub 429/2024 REG. RIC. si concludeva con la sentenza del n.48/2025
(cfr. doc.2), con la quale il Tribunale regionale, oltre a rigettare la domanda proposta dalla le revocava l'ammissione al gratuito patrocinio. Pt_1
2.1 In particolare, i giudici amministrativi rilevavano che “Le ragioni che hanno portato al
rigetto del ricorso impongono, inoltre, a questo Giudice di revocare alla ricorrente il
beneficio del gratuito patrocinio, che le è stato concesso in via anticipata e provvisoria
con il decreto del Presidente della competente Commissione, costituita presso il Tar per
il Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 3.12.2024 (cfr. TAR FVG, I, 17.10.2023, n. 322; TAR
Lazio, III, 4.6.2007, n. 5134; 7.8.2006, n. 7082; 16.1.2007, n. 275; 2.3.2007, n. 1959;
3 TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e
n. 1042/2006)”. Un tanto in osservanza di quanto stabilito dall'art. 136, comma 2, del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (“… con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio
provvisoriamente disposta …, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione
…”), avuto riguardo al fatto che, a mente dell'art. 126, primo comma, costituisce
presupposto per l'ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che “le pretese che
l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”.
3. Avverso tale provvedimento, ha proposto tempestiva opposizione nelle Parte_1
corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss.
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011, lamentando l'illegittimità della revoca disposta dal TAR.
4. Il si è ritualmente costituito, chiedendo in via preliminare di Controparte_1
dichiarare la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. adita in favore dell'A.G.A., e in via principale di rigettare il ricorso.
5. La domanda va accolta per quanto di ragione.
6. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia che ci occupa.
6.1 Non vi sono dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del Tribunale Ordinario, stante il pacifico orientamento della Cassazione, che recentemente, a sezioni unite, con l'ordinanza n. 20501 del 17/07/2023, ha statuito che “Il provvedimento, reso dal giudice
amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del
2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione
4 del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema
di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi
legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte si è pronunciata sul conflitto negativo di
giurisdizione tra il TAR e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione
contro il provvedimento con cui il giudice amministrativo, in relazione ad un giudizio
introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di
ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato)”.
Ancora più attuale è la sentenza n. 20929 del 2025 della Corte di cassazione, a Sezioni
Unite Civili, mediante la quale i giudici di legittimità, risolvendo un annoso contrasto di giurisdizione, hanno stabilito che, anche in relazione ad un contesto di contenzioso tributario, la competenza a decidere sull'istanza di ammissione o di revoca del patrocinio spetta al giudice civile mediante opposizione ex art. 170 del DPR 115/2002.
7. Ciò detto in punto giurisdizione, va ora evidenziato che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste,
con provvedimento del 03.12.2024, ritenendo ammissibile l'istanza della l'ha Pt_1
accolta in quanto, oltre ad essere sussistente il requisito reddituale, non ha riscontrato
“profili di manifesta infondatezza in relazione ai motivi di ricorso astrattamente
prospettati”. (cfr. doc.1)
8. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, invece, con il provvedimento qui impugnato, ha – erroneamente – revocato l'ammissione al gratuito
5 patrocinio, sul presupposto della manifesta infondatezza delle pretese fatte valere dalla nel proprio ricorso. Pt_1
9. Tale assunto non può essere condiviso.
10. Si rileva, infatti, che a norma dell'secondo comma dell'art. 136 T.U. Spese di
Giustizia, il magistrato, con decreto, può revocare l'ammissione al gratuito patrocinio
“…se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”: nel testo della sentenza n.48/2025 (cfr. doc.2) non si rinvengono elementi fattuali tali da poter considerare la pretesa azionata dalla di natura temeraria, né le motivazioni (per il rigetto della Pt_1
sentenza) rinvenute si conciliano con profili di mala fede e/o colpa grave.
11. Sotto altro aspetto, l'art. 126 T.U. Spese di Giustizia, richiamato nella motivazione a base della revoca, prevede che “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata
presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati,
verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e
provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione
prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e
se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente
infondate”.
Orbene, la pretesa fatta valere dalla non solo non appariva alla Commissione per il Pt_1
patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste
manifestamente infondata, ma tale profilo non è stato neanche preso in considerazione
6 dagli stessi giudici che hanno deciso la controversia, in quanto non vi è alcun accenno alla manifesta infondatezza dell'azione fatta valere in giudizio.
Inoltre, la decisione di revocare l'ammissione mal si concilia anche con la compensazione delle spese di giudizio, operata dal Tar nella suddetta sentenza, sulla base della
“peculiarità della questione”: se la questione sottoposta al vaglio del Tribunale
amministrativo regionale è considerata dagli stessi giudici “peculiare”, non vi può essere in contemporanea una valutazione di manifesta infondatezza.
12. In conclusione, dinanzi al TAR non ha agito né con mala fede, né con colpa Parte_1
grave, né la domanda ivi proposta è apparsa manifestamente infondata: di conseguenza,
la ricorrente, sussistendone i requisiti reddituali è riammessa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. E' appena il caso di rilevare che la liquidazione del compenso spettante al difensore per la prestazione di assistenza in regime di gratuito patrocinio svolta a favore della dinanzi al TAR, liquidazione rimasta logicamente e Pt_1
giuridicamente impedita dal provvedimento che qui è riformato, non può che competere al TAR stesso, quale giudice naturale della liquidazione.
13. Quanto, invece, alle spese relative alla presente opposizione, non vi è luogo a provvedere, atteso che la ricorrente è ammessa (in virtù di un separato provvedimento del COA di data 07.03.2025) al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è lo Stato medesimo. Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per questo procedimento.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta da dichiara l'illegittimità della Parte_1
revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia in data 23.01.2025 nel procedimento sub 429/2024 REG. RIC. e, conseguentemente, accerta il diritto di a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in riferimento al Parte_1
procedimento suddetto;
2) non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento.
Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il provvedimento vietava alla ricorrente di “di accedere, per la durata di un anno (1), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chioschi, bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food, locali di intrattenimento, piano bar
e simili) presenti nel territorio dell'intera provincia dalle ore 19.00 alle ore 07.00 tutti i giorni, compresi i festivi”, con la preciszione che “Tale divieto comprende anche quello di stazionamento nelle immediate vicinanze dei citati locali. Resta salvo l'accesso nelle predette aree per le esigenze di mobilità, salute e lavoro dell'interessato, debitamente motivate all'atto del controllo”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 11.02.2025 al n. 603/2025 di Ruolo
Generale, vertente t r a
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato per delibera
del COA di Trieste prot. n. 2025/1950, n. 462/2025, rappresentata e difesa dall' avv.
AN CE (C.F. ) del Foro di Vicenza ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliata presso il studio, sito in Bassano del Grappa (VI), Via Mure del Bastion n. 10,
con fax 0424/521442 e pec . ; Emai_1 Email_2
RICORRENTE
e
1 , (C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,
piazza Dalmazia n. 3, domiciliataria ex lege.
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione avverso revoca patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
(come da note del 28.10.2025)
“L'intestato Tribunale, Voglia, annullare la revoca disposta dal TAR di Trieste con
sentenza n. 48/2025 del 23.01.2025 dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
per la sig.ra che era stato concesso in via anticipata e provvisoria con il Parte_1
decreto del Presidente della competente Commissione, costituita presso il Tar per il
Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 3.12.2024, provvedendo alla dovuta liquidazione.”
Per il resistente
(come da note del 14.10.2025)
“Dichiarare la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. adita in favore dell'A.G.A., rigettando
il ricorso in quanto inammissibile nel rito, con il favore delle spese per l'Amministrazione
convenuta.
In subordine, nel merito, confermare la sentenza del T.A.R. F.V.G. nella parte in cui
revoca il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per essere risultato
carente il requisito della non manifesta infondatezza della domanda principale. In ogni
caso, spese rifuse.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. si è rivolta a questo Tribunale per sentire annullare la revoca Parte_1
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata dal T.A.R. Friuli-Venezia
Giulia, all'esito del procedimento sub 429/2024 REG. RIC.,
2. La ricorrente, essendo intenzionata a chiedere l'annullamento del provvedimento “Nr.
33/2024/D.A.C.Ur.Aggr. art. 13 bis D.L. 14/2017” del 22.10.2024 emesso dal Questore
di Trieste1, aveva ottenuto dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR di Trieste, l'ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc.1).
2. Il procedimento sub 429/2024 REG. RIC. si concludeva con la sentenza del n.48/2025
(cfr. doc.2), con la quale il Tribunale regionale, oltre a rigettare la domanda proposta dalla le revocava l'ammissione al gratuito patrocinio. Pt_1
2.1 In particolare, i giudici amministrativi rilevavano che “Le ragioni che hanno portato al
rigetto del ricorso impongono, inoltre, a questo Giudice di revocare alla ricorrente il
beneficio del gratuito patrocinio, che le è stato concesso in via anticipata e provvisoria
con il decreto del Presidente della competente Commissione, costituita presso il Tar per
il Friuli Venezia Giulia, n. 18 del 3.12.2024 (cfr. TAR FVG, I, 17.10.2023, n. 322; TAR
Lazio, III, 4.6.2007, n. 5134; 7.8.2006, n. 7082; 16.1.2007, n. 275; 2.3.2007, n. 1959;
3 TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e
n. 1042/2006)”. Un tanto in osservanza di quanto stabilito dall'art. 136, comma 2, del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (“… con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio
provvisoriamente disposta …, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione
…”), avuto riguardo al fatto che, a mente dell'art. 126, primo comma, costituisce
presupposto per l'ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che “le pretese che
l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”.
3. Avverso tale provvedimento, ha proposto tempestiva opposizione nelle Parte_1
corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss.
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011, lamentando l'illegittimità della revoca disposta dal TAR.
4. Il si è ritualmente costituito, chiedendo in via preliminare di Controparte_1
dichiarare la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. adita in favore dell'A.G.A., e in via principale di rigettare il ricorso.
5. La domanda va accolta per quanto di ragione.
6. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia che ci occupa.
6.1 Non vi sono dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del Tribunale Ordinario, stante il pacifico orientamento della Cassazione, che recentemente, a sezioni unite, con l'ordinanza n. 20501 del 17/07/2023, ha statuito che “Il provvedimento, reso dal giudice
amministrativo, di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
è impugnabile, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del
2011, dinanzi al giudice ordinario, alla stessa stregua del provvedimento di liquidazione
4 del compenso dell'avvocato della parte ammessa al detto beneficio, vertendosi in tema
di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale, non degradabili ad interessi
legittimi, al di fuori delle materie attribuite dalla legge alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte si è pronunciata sul conflitto negativo di
giurisdizione tra il TAR e il tribunale ordinario in merito al giudizio di impugnazione
contro il provvedimento con cui il giudice amministrativo, in relazione ad un giudizio
introdotto e concluso dinanzi ad esso, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di
ammissione della parte privata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato)”.
Ancora più attuale è la sentenza n. 20929 del 2025 della Corte di cassazione, a Sezioni
Unite Civili, mediante la quale i giudici di legittimità, risolvendo un annoso contrasto di giurisdizione, hanno stabilito che, anche in relazione ad un contesto di contenzioso tributario, la competenza a decidere sull'istanza di ammissione o di revoca del patrocinio spetta al giudice civile mediante opposizione ex art. 170 del DPR 115/2002.
7. Ciò detto in punto giurisdizione, va ora evidenziato che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste,
con provvedimento del 03.12.2024, ritenendo ammissibile l'istanza della l'ha Pt_1
accolta in quanto, oltre ad essere sussistente il requisito reddituale, non ha riscontrato
“profili di manifesta infondatezza in relazione ai motivi di ricorso astrattamente
prospettati”. (cfr. doc.1)
8. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, invece, con il provvedimento qui impugnato, ha – erroneamente – revocato l'ammissione al gratuito
5 patrocinio, sul presupposto della manifesta infondatezza delle pretese fatte valere dalla nel proprio ricorso. Pt_1
9. Tale assunto non può essere condiviso.
10. Si rileva, infatti, che a norma dell'secondo comma dell'art. 136 T.U. Spese di
Giustizia, il magistrato, con decreto, può revocare l'ammissione al gratuito patrocinio
“…se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”: nel testo della sentenza n.48/2025 (cfr. doc.2) non si rinvengono elementi fattuali tali da poter considerare la pretesa azionata dalla di natura temeraria, né le motivazioni (per il rigetto della Pt_1
sentenza) rinvenute si conciliano con profili di mala fede e/o colpa grave.
11. Sotto altro aspetto, l'art. 126 T.U. Spese di Giustizia, richiamato nella motivazione a base della revoca, prevede che “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata
presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati,
verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e
provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione
prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e
se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente
infondate”.
Orbene, la pretesa fatta valere dalla non solo non appariva alla Commissione per il Pt_1
patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste
manifestamente infondata, ma tale profilo non è stato neanche preso in considerazione
6 dagli stessi giudici che hanno deciso la controversia, in quanto non vi è alcun accenno alla manifesta infondatezza dell'azione fatta valere in giudizio.
Inoltre, la decisione di revocare l'ammissione mal si concilia anche con la compensazione delle spese di giudizio, operata dal Tar nella suddetta sentenza, sulla base della
“peculiarità della questione”: se la questione sottoposta al vaglio del Tribunale
amministrativo regionale è considerata dagli stessi giudici “peculiare”, non vi può essere in contemporanea una valutazione di manifesta infondatezza.
12. In conclusione, dinanzi al TAR non ha agito né con mala fede, né con colpa Parte_1
grave, né la domanda ivi proposta è apparsa manifestamente infondata: di conseguenza,
la ricorrente, sussistendone i requisiti reddituali è riammessa ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. E' appena il caso di rilevare che la liquidazione del compenso spettante al difensore per la prestazione di assistenza in regime di gratuito patrocinio svolta a favore della dinanzi al TAR, liquidazione rimasta logicamente e Pt_1
giuridicamente impedita dal provvedimento che qui è riformato, non può che competere al TAR stesso, quale giudice naturale della liquidazione.
13. Quanto, invece, alle spese relative alla presente opposizione, non vi è luogo a provvedere, atteso che la ricorrente è ammessa (in virtù di un separato provvedimento del COA di data 07.03.2025) al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è lo Stato medesimo. Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore per questo procedimento.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta da dichiara l'illegittimità della Parte_1
revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia in data 23.01.2025 nel procedimento sub 429/2024 REG. RIC. e, conseguentemente, accerta il diritto di a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in riferimento al Parte_1
procedimento suddetto;
2) non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento.
Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il provvedimento vietava alla ricorrente di “di accedere, per la durata di un anno (1), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chioschi, bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food, locali di intrattenimento, piano bar
e simili) presenti nel territorio dell'intera provincia dalle ore 19.00 alle ore 07.00 tutti i giorni, compresi i festivi”, con la preciszione che “Tale divieto comprende anche quello di stazionamento nelle immediate vicinanze dei citati locali. Resta salvo l'accesso nelle predette aree per le esigenze di mobilità, salute e lavoro dell'interessato, debitamente motivate all'atto del controllo”.