Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 1691
CASS
Sentenza 14 settembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione, non sussiste l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, non trattandosi di una prova dichiarativa decisiva assimilabile a quella del testimone.

Commentari4

  • 1La legittimità della reformatio in peius senza rinnovazione dibattimentale della consulenza tecnica
    Denise Lazzari · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Dichiarazioni dell’expert witness, overturning e rinnovazione
    Giulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 3Il confine tra preterintenzione e dolo eventuale: i fatti di Piazza San Carlo
    Pasquale Mastrolia · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2022

  • 4Reformatio in pejus, perito va risentito (Cass. SSUU 14426/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2019

    Il perito, in ambito processuale, può rivestire ruoli polivalenti potendo essere chiamato a svolgere sia accertamenti (indagini; acquisizione di dati probatori: cd attività percipiente) che valutazioni (cd. attività deducente): ed è per questa sua peculiarità che viene denominato - in linea con la tradizione dei paesi di common law - anche "testimone esperto" (expert witness), perchè, come il testimone, ha l'obbligo di riferire sui fatti sui quali viene esaminato, ma "esperto" perchè, nel rispondere, si avvale delle sue competenze specialistiche. La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2016, n. 1691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1691
Data del deposito : 14 settembre 2016

Testo completo