Sentenza 24 maggio 2024
Massime • 2
In tema di bancarotta semplice, costituisce operazione manifestamente imprudente nell'esercizio dell'attività bancaria l'erogazione di finanziamenti per finalità totalmente generiche e indeterminate, poiché sfavorevolmente incidenti sulla valutazione della capacità di rimborso da parte del beneficiario. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, al fine di verificare se l'operazione abbia avuto ad oggetto una notevole parte del patrimonio, occorre considerare precipuamente la consistenza numeraria e oggettiva dell'importo erogato dall'istituto di credito, non l'incidenza sulla tenuta economico-finanziaria dell'ente).
In tema di reati fallimentari, al fine di escludere la responsabilità colposa dell'amministratore privo di delega per il delitto di bancarotta semplice, non è sufficiente che questi impedisca fatti pregiudizievoli di cui abbia avuto conoscenza dagli amministratori delegati, ma occorre anche che egli si adoperi per procurarsi autonomamente tutti gli elementi prodromici al rispetto dell'obbligo di agire informato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2024, n. 36209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36209 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'IN Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori L'avvocato DARIO PICCIONI si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. L'avvocato MARCO FESTELLI si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese e insiste per il rigetto dei ricorsi. L'avvocato MARIO MARENGO si riporta alle conclusioni che deposita e chiede la Penale Sent. Sez. 5 Num. 36209 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/05/2024 liquidazione delle spese. L'avvocato CARLO RICCI BARBINI si associa alle conclusioni del Proc. Gen. e deposita le conclusioni, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese. L'avvocato LORENZA CALVANESE insiste per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato CRISTINA ADDUCCI deposita le conclusioni scritte a firma dell'avvocato BARBIERI BRUNO, alle quali si riporta;
deposita altresì la nota spese. L'avvocato LUIGI LUDOVICI si riporta alle conclusioni scritte a firma dell'avvocato MURGIA SC che deposita unitamente alla nota spese. L'avvocato FAUSTO BIAGIO GIUNTA si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 29 dicembre 2022, che ha parzialmente riformato quella del g.u.p. del Tribunale di Arezzo, in sede di rito abbreviato, nei confronti di NA PP e NI AN, il primo in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOC. COOP. P.A. (d'ora in poi BPEL) in liquidazione coatta amministrativa, dichiarata in stato d'insolvenza dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 11 febbraio 2016; il secondo in qualità di componente del Consiglio di amministrazione del medesimo istituto di credito. Per quanto di interesse per il presente giudizio, il NA è stato imputato di plurimi delitti di cui agli artt. 216 prima parte n. 1, 223 comma 1, 237 comma 1 del r.d. n. 267/42, 110,117 cod. pen., in riferimento agli artt. 70 e 82 comma 2 e comma 3 del d. Igs. n. 385 del 1993, in relazione alla concessione di finanziamenti, in varie forme e per importi "assai rilevanti" - così si esprime la sentenza impugnata - eseguita, senza restituzione o contropartita, in favore di diverse persone giuridiche [tra le quali le società AC TE AL SP (capo C/1), LA TT T'LO IL SP (capo 0/1), in relazione alle cui vicende è stata operata una riqualificazione del reato in bancarotta semplice], prive di solvibilità o in condizioni di significativa sofferenza finanziaria, senza adeguata istruttoria, in assenza di idonee garanzie;
in alcuni casi l'erogazione del finanziamento si è rivelata funzionale a risolvere situazioni di conflitto d'interesse con la BPEL o a favorire singoli membri del consiglio di amministrazione della banca;
2 è stato inoltre imputato dei delitti di cui agli artt. 217 comma 1 n. 2, 224 nn. 1 e 2, 237 comma 1 r.d. n. 267/42, 52,70 e 82 commi 2 e 3 d. Igs. n. 385 del 1993 in relazione a finanziamenti della medesima natura in favore della ABM NETWORK INVESTMENT SA, società di diritto RG (nel 2006, capo R/2 e nel 2007, capo S/2, e nel 2008 - in cooperazione colposa con NI - come da capi T/2 e U/2). Il NI è stato invece imputato dei delitti di cui agli artt. 217 comma 1 n.2, 224 nn. 1 e 2, 237 comma 1 del r.d. n. 267 del 1942, 113 c.p., in rapporto agli artt. 70 e 82 comma 2 e 3 del d.lgs. n. 385 del 1993, con riferimento ai finanziamenti erogati negli anni 2008/2009 a favore delle società AC TE AL SP (capo C/2), LA TT T'LO IL SP (capo 0/2) e la ABM NETWORK INVESTMENT SA, ente di diritto RG (i citati capi T/2 e U/2, in cooperazione colposa con NA). La sentenza della Corte territoriale, previa valutazione di congruità della sanzione oggetto di accordo tra la difesa e il pubblico ministero e di insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ha ratificato il concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. proposto dal NA sulla pena, con rinuncia a tutti gli altri motivi di appello. Ha assolto il NI per insussistenza del fatto dalle imputazioni di cui ai capi C/2 e 0/2 - delitti di bancarotta semplice con riferimento ai finanziamenti a favore della AC TE e della TT T'LO - e ne ha invece confermato la responsabilità penale, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a riguardo degli addebiti di bancarotta semplice di cui ai capi T/2 e U/2 in relazione ai finanziamenti a beneficio della ABM NETWORK INVESTMENT, ascrittigli in concorso colposo con il "patteggiante" NA. Ha rigettato le domande risarcitorie avanzate nei confronti del NI medesimo da tutte le parti civili, ad eccezione della BPEL in L.C.A.. Il ricorso per cassazione dei due imputati, con distinti atti, ha articolato i motivi di seguito indicati, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, la difesa di NI si è doluta dell'inosservanza della legge penale a riguardo dell'elemento costitutivo dell'impiego di "notevole parte del patrimonio" richiesto dalla norma incriminatrice dell'art. 217 n. 2 L.F., che non potrebbe essere misurato sulla mera quantità delle risorse, ma dovrebbe essere valutato in relazione all'incidenza delle risorse disperse sul patrimonio dell'impresa, come si evincerebbe dal dato letterale. 1.1.11 secondo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 primo comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. - anche per travisamento probatorio - a riguardo dell'elemento essenziale della "manifesta imprudenza" delle operazioni, in quanto la sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con la consulenza tecnica della difesa, non avrebbe considerato che le due operazioni di finanziamento attribuite all'imputato farebbero parte di un più ampio finanziamento a favore della ABM, i cui aspetti censurabili riguarderebbero l'operato di amministratori precedenti e annualità diverse da quelle riferibili a NI, come confermato dalle relazioni ispettive della Banca d'IA; inoltre, non risponderebbe alle acquisizioni processuali l'assunta insufficienza delle garanzie prestate per i fidi, costituite da pegni di pacchetti azionari idonee a coprire oltre il 50% dell'esposizione; ABM sarebbe stata cliente da molti anni dell'istituto creditizio e la sua solidità patrimoniale sarebbe stata testata, con evidenze di utili non distribuiti nelle annualità precedenti per oltre 15 milioni di euro;
le partecipazioni di sua titolarità sarebbero state effettive e consistenti - come quella della Infracom - e la sua operatività sarebbe stata dimostrativa della capacità di produrre rilevante liquidità; quanto al secondo finanziamento, nella pratica era stata riportata la valutazione di JP GA sul valore della TORNO Internazionale - 200 milioni di euro - acquistata per il 40% dalla ABM Merchant, che deteneva una parte importante delle azioni della finanziata ABM. Ancora, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, dal momento che a riguardo di una vicenda analoga - il finanziamento di ENERGIAMBIENTE, facente capo sempre al gruppo IG - sarebbe stata esclusa la manifesta imprudenza dell'operazione valutando in modo antitetico una serie di emergenze considerate invece di rilievo per affermare la sussistenza dei reati di bancarotta semplice contestati a NI. 1.2.11 terzo motivo ha denunciato il vizio di violazione della legge penale a riguardo della ritenuta "colpa grave" e del comportamento doveroso che l'imputato avrebbe dovuto assumere. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, i criteri giuridici di ascrizione della responsabilità degli amministratori privi di delega non sarebbero difformi nel caso della valutazione della sussistenza della colpa grave pretesa dalla norma incriminatrice contestata, non sarebbero previsti obblighi di indagine specifici in capo ai singoli amministratori non delegati, tenuti nella specie solo ad assicurarsi di aver ricevuto adeguate informazioni, anche di natura tecnica, dalle strutture interne della Banca e dai funzionari di vertice;
nel caso in esame sarebbero stati assenti "campanelli d'allarme" tali da rendere evidente l'elevatissimo rischio di insuccesso dei finanziamenti approvati. 1.3.11 quarto motivo ha dedotto violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta applicazione della legge penale fallimentare, dovendosi differenziare la disciplina normativa delle due fasi, pre-risoluzione e post-risoluzione ed in presenza di una sentenza irrevocabile della Corte d'appello civile che, nel rigettare il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, avrebbe statuito che gli estremi dell'insolvenza della Banca avrebbero dovuto essere riferiti alla situazione esistente al momento dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e non a quello dell'avvio della risoluzione;
all'esito della procedura di risoluzione, di cui all'art. 32 del Decr. Lgs. n. 10 del 2015, non sarebbero più applicabili le disposizioni della legge penale fallimentare. 1.4.11 quinto motivo ha dedotto travisamento degli atti processuali, di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alle statuizioni civili, perché la BPEL in liquidazione coatta amministrativa non si sarebbe costituita parte civile nei confronti del NI. 1.5.11 sesto motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., si è soffermato sull'assunto di un errore nella determinazione della pena, che avrebbe dovuto assestarsi sui minimi in 4 conseguenza dell'esito parzialmente assolutorio e considerare la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219 L.F. in ragione della consistente riduzione degli importi dei finanziamenti addebitati all'imputato come gravemente imprudenti. 2.11 ricorso del difensore del NA si è soffermato su di un unico motivo, con il richiamo dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi C/1 e 0/1 (riqualificata l'originaria imputazione in quella di bancarotta semplice), poiché la Corte territoriale, avendo assolto il coimputato NI perché il fatto non sussiste - concentrando la motivazione sull'oggettiva liceità delle operazioni di finanziamento in favore della AC CENTRALE TE e della TT T'LO IL - avrebbe dovuto estendere gli effetti della pronuncia a NA a norma dell'art. 587 cod. proc. pen., istituto applicabile anche all'imputato che ha fatto accesso al concordato sulla pena nel giudizio di appello nell'ambito del medesimo procedimento. Considerato in diritto Il ricorso di NA deve essere dichiarato inammissibile, mentre va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di NI AN, perché i reati sono estinti per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili. 1.11 primo e il secondo motivo di ricorso della difesa NI, che possono essere trattati congiuntamente, sono in parte generici - perché non si misurano, in modo appropriato, con i rilievi della motivazione - e comunque nel complesso infondati. 1.1.Le "operazioni manifestamente imprudenti", nell'esercizio dell'attività d'impresa, sono quelle non totalmente aleatorie, ma caratterizzate da un elevato grado di rischio e, quanto ai risultati, da considerevole, sia pure non assoluta perché non connotate da indici di "fraudolenza" e non estranee al perseguimento dell'interesse dell'impresa, avventatezza prospettica (sez.5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv.284230; sez.5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv.225937; sez.5, n. 118 del 26/10/2021, Moschillo, Rv.282729). La sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze dei gradi di merito si integrano vicendevolmente e possono essere lette in unico corpo argomentativo, nel rispetto di tali principi di diritto, ha compiutamente illustrato le ragioni che consentono di attribuire alla duplice operazione di finanziamento, oggetto dell'imputazione, caratteristiche tali da ricondurla nell'alveo del paradigma della norma incriminatrice di cui all'art. 217 n. 2 del R.D. n. 267 del 1942. E' stata così evidenziata la "totale genericità e indeterminatezza delle finalità sottese all'erogazione" (pag.63 e pag. 64 sentenza impugnata, pag. 173 e 174 sentenza di primo grado), le quali - contrariamente a quanto assunto nel ricorso - non possono ritenersi estranee alle delicate scelte d'investimento di un istituto di credito, perché collegate proprio 5 alla valutazione della capacità di rimborso da parte della società beneficiaria, tanto più che quest'ultima "era già fortemente indebitata con la BPEL, per 12.500.000" euro in relazione ai "finanziamenti erogati negli anni precedenti" (pag.63 sentenza impugnata), a loro volta deliberati in vista di obbiettivi "impalbabili"; la necessità di prudente ponderazione della "finalità della richiesta" di finanziamento era peraltro prevista dal Regolamento del Credito, interno alla Banca (pag. 64 sent. appello). A riguardo delle garanzie "costituite da pegni di pacchetti azionari" (come rivendicato a pag.8 del ricorso), la sentenza di primo grado - pag. 173 - ha puntualizzato che, a tale scopo, era stato offerto un pegno "su azioni della Sviluppo Mobilità S.p.a., detenuto dalla ABM NETWORK INVESTMENTS S.A. che sarebbe passato dal 9% della prima PEF al 20,4% del capitale sociale, con un aumento del valore nominale della garanzia di euro 2.565.000" e che tale società, tuttavia, era in condizioni di dissesto già nel 2008 (pagg.170 e 173 sentenza di primo grado); ha aggiunto - pag. 174 - come anche la garanzia rilasciata in occasione del secondo finanziamento, rappresentata da "una polizza vita BAP" per un milione di euro, fosse "incapiente rispetto all'accordato". Tali enunciati hanno trovato sostanziale conferma nelle proposizioni della sentenza d'appello - pag. 66 e 67 - che hanno puntualizzato che la Sviluppo Mobilità s.p.a. aveva "subito gravi perdite anche negli anni 2005,2006,2007", conoscibili dall'imputato; che "a fronte di finanziamenti per 19 milioni di euro furono date in garanzia azioni di una società, valutate al valore nominale meno di cinque milioni di euro", società messa in liquidazione poco tempo dopo. E ancora, con particolare riferimento all'impossibilità di individuare forme di "concreta e plausibile valutazione della solidità del soggetto finanziato", il tessuto della motivazione della sentenza oggetto del ricorso (pag.65) ha rimarcato, con enunciati logici e appaganti, che i presunti indicatori di stabilità e "buona salute" della ABM sono stati da quest'ultima unilateralmente ostentati e dalla contraente passivamente acquisiti e che serie perplessità avrebbe dovuto generare l'esame del valore effettivo delle partecipazioni detenute dalla società finanziata, in base ai bilanci - le cui appostazioni non corrispondevano, e per importi molto significativi, ai numerari espressi nella PEF del finanziamento del 4 giugno 2008, che indicava partecipazioni per 110 milioni di euro, come detto acriticamente recepiti dall'istituto concedente - ma anche in considerazione della rilevante esposizione debitoria accumulata dalla ABM negli anni precedenti (cfr. anche pagg. 67 e 68), e tale profilo di preoccupante carenza di liquidità appare francamente incompatibile con le pretese "plusvalenze implicite" che sarebbero state insite nelle immobilizzazioni finanziarie della società, del resto dichiarata fallita nel 2010. La dimensione della sproporzione tra i finanziamenti eseguiti e le prospettive di profitto è stata invero accentuata dall'estensione degli affidamenti deliberati con il contributo del ricorrente, al quale la sentenza impugnata non ha inteso attribuire una sorta di responsabilità per fatto altrui, ma una forma di ragguardevole negligenza nell'opzione di parteciparvi, derivante dagli esiti dell'attività ispettiva svolta nel corso del 2007 dalla Banca d'IA "allorchè fu 6 stigmatizzato il fatto che le reiterate concessioni - nel 2006 e nel 2007 - di finanziamenti a IG" erano "avvenute a fronte di motivazioni poco esplicitate, prescindendo da approfondite istruttorie e in assenza di bilancio consolidato di gruppo" (pagg.64 e 65). L'articolato espositivo della sentenza della Corte territoriale si è così conclusivamente confrontato con le osservazioni della consulenza della difesa - richiamate nei motivi di ricorso - e, d'altro canto, quanto all'invocata esigibilità di un vaglio dettagliato del parere del consulente tecnico delle parti private, è ricorrente in giurisprudenza il principio, condiviso dal collegio, secondo il quale "il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo" (sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv.279062; sez. 5, n.42821 del 19/06/2014, Ganci e altri, Rv.262111). Non può essere condivisa nemmeno l'obiezione, contenuta nel secondo motivo di ricorso, in virtù della quale la motivazione sarebbe contraddittoria nel raffronto con le riflessioni declinate sul finanziamento a favore di Energiambiente, ascritto a titolo di bancarotta fraudolenta ad altro imputato, dal momento che la sentenza ha in realtà preso specifica posizione anche su tale profilo, sottolineando che il contegno degli organi deliberativi dell'istituto di credito si è rivelato, nel caso che ne occupa, "di segno opposto a quello che contrassegnò i finanziamenti a favore di Energiambiente spa", funzionali alla gestione di "crediti commerciali", con ricadute sulla potenziale realizzazione di "progetti concreti e operazioni effettive" (pag.65), mentre quelli a favore di ABM si sono sostanziati in "crediti di firma" e in "fidi di conto corrente a rientro" a totale rischio dell'istituto erogante. 1.2.Altrettanto immuni da censure di illogicità intrinseca ed anzi persuasive si rivelano le argomentazioni spese dalla sentenza d'appello a riguardo dell'elemento normativo di fattispecie costituito dalla "notevole parte del patrimonio" consumata nell'ambito delle operazioni di finanziamento oggetto di censura, la cui interpretazione deve essere precipuamente focalizzata sulla consistenza numeraria ed oggettiva dell'importo erogato e non sull'incidenza della cifra sulla tenuta economico-finanziaria dell'ente, nella sua globalità, sia pure senza trascurarne la modulazione sulla valutazione in concreto del contesto di vulnerabilità delle risorse disponibili. Le doglianze difensive, anche in questo caso, non si confrontano congruamente con le osservazioni declinate con riferimento, per un verso, al tipo di attività d'impresa svolta dalla BPEL, che richiedeva l'adozione di cogenti cautele nella gestione del denaro dei correntisti e degli investitori, e, per altro verso, alle condizioni economico-finanziarie dell'istituto creditizio al tempo delle concessioni dei finanziamenti, alla luce del non lusinghiero ed anzi preoccupante responso della relazione ispettiva del 2007, che dava conto di una situazione di tensione finanziaria e di mancato conseguimento degli obbiettivi di recupero delle condizioni di economicità della gestione (pag.69). 7 La sentenza, in altre parole, ha lucidamente formulato il giudizio di "rilevanza" delle risorse impiegate nell'ambito delle operazioni gravemente imprudenti non solo nel dare risalto al dato quantitativo, in sé peraltro consistente -6,5 milioni di euro - ma anche in una prospettiva complessiva e contestualizzata, scrupolosamente attenta alla situazione di squilibrio economico del patrimonio dell'impresa, non adeguatamente fotografata dai bilanci di esercizio, caratterizzati dall'appostazione di crediti inesigibili di corposa entità. In siffatto scenario, anche il vizio di travisamento della prova, addotto a pag.10 del ricorso con riferimento al presunto, improprio ridimensionamento del valore della partecipazione in TORNO Internazionale, acquisita nella misura del 40% da ABM Merchant, si rivela insussistente, poiché, come noto, tale "vulnus" è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (tra le tante, sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085); mentre una lettura completa della struttura della motivazione convince della coerenza e linearità del percorso esplicativo della Corte territoriale, che, al di là della stima eseguita da JP MO sul valore della partecipazione e nella più ampia disamina effettuata, ha sottolineato il deficit informativo dell'istruttoria sull'effettiva "natura e valenza" dell'operazione in relazione alle prospettive di BPEL e dell'impiego delle finanze di quest'ultima, amministrata dall'imputato, in favore di ABM NETWORK INVESTMENT SA. 2.11 terzo motivo è, a sua volta, aspecifico, perché puramente reiterativo di lagnanze già respinte, con esaurienti e convincenti repliche, dalla sentenza di secondo grado, che ha adottato criteri di analisi omogenei a quelli del primo giudice e in ogni caso manifestamente infondato. 2.1. Premesso che si versa in una fattispecie punibile a titolo di colpa (sez.5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, cit.), l'"obbligo di agire informato" dell'amministratore senza deleghe di una società di capitali (art. 2381 comma 6 cod. civ.) discende dalla prescrizione di adempiere ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze (art. 2392 comma 1 cod. civ.) e la sua violazione può evidentemente dare causa (non solo all'integrazione di un'omissione penalmente rilevante ex art. 40 cpv. cod. pen. ma ) anche alla realizzazione, nell'ambito di una decisione collegiale, di un "colpevole" contributo commissivo alla consumazione di un reato inerente all'esercizio dell'impresa ove sia ravvisata la violazione dei precetti normativi che attengano alla condotta del soggetto qualificato;
esso non può essere riduttivamente confinato all'obbligo di impedire fatti pregiudizievoli di cui gli amministratori "non operativi" abbiano acquisito, in positivo, conoscenza dagli amministratori delegati, ma deve essere ampliato all'onere di adoperarsi per procurarsi tutti gli elementi necessari, prodronnici al compimento dell'azione "informata". L'esegesi in scrutìnio è ispirata dall'interpretazione sistematica della riforma del diritto societario, che ha esteso e circostanziato il contributo partecipativo di ciascun amministratore alla gestione della società di capitali;
ha invero espressamente introdotto il potere-dovere degli 8 organi deleganti di impartire direttive agli organi delegati, di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, di valutare, sulla base delle informazioni ricevute dai delegati, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, compiute dalla società, tra le quali quelle attinenti ai "piani strategici, industriali e finanziari" dell'ente (art. 2381 comma 3 cod. civ.); ed ha comunque ancorato tali doveri alla previsione dell'obbligo di ciascun amministratore di agire costantemente "informato" (art. 2381 comma 6 cod. civ.), esaltandone in tal guisa un ruolo fattivo e dinamico, non limitato a quello di passivo ricettore di notizie fornite, a discrezione, dagli organi delegati. 2.2. E nel settore bancario, ove viene in rilievo la speciale tutela del risparmio assicurata dalla Carta Fondamentale (art. 47 Cost.), il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società esercenti il credito, sancito dall'art. 2381, commi terzo e sesto, e 2392 cod. civ. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di nnonitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (Cass. civ. sez. 2 n. 2737 del 05/02/2013, Rv. 625145; Cass. civ. sez. 2, n. 18683 del 04/09/2014; Cass. civ. sez. 1, n. 17441 del 31/08/2016, che ha illustrato il carattere complementare della previsione di cui all'art. 2392 comma 2 cod. civ., introdotto con la riforma del diritto societario del 2003, rispetto alle prescrizioni dettate per gli amministratori non esecutivi dall'art. 2381 cod. civ., ed in particolare ha sottolineato che l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società "sulla base delle informazioni ricevute" e l'andamento della gestione "sulla base della relazione degli organi delegati" deve essere letto in uno al sesto comma dell'art. 2381 medesimo, che impone a tutti i componenti del consiglio di amministrazione di agire "informati"; cfr. anche Cass. civ. sez. 2, n. 5606 del 26/02/2019; Cass. civ. sez.2, n. 24851 del 04/10/2019; Cass. civ. sez.2, n. 19556 del 18/09/2020, Rv.659134). Non vi è dubbio, pertanto, che permanga in capo all'amministratore senza delega il dovere di vigilare sulla gestione della società; e ciascun amministratore, per la natura dell'incarico ricevuto e in base alle competenze eventualmente possedute, deve verificare non solo che le informazioni siano effettivamente fornite nei modi e termini di cui all'art. 2381 cod. civ., ma anche che le medesime siano, in relazione alle circostanze del caso specifico, sufficienti, complete e attendibili (cfr. Cass. Civ. sez. 2, n. 2620 del 04/02/2021). L'affidamento dell'amministratore delegante sulle informazioni fornite dai delegati non lo autorizza ad abdicare alle potestà di critica e a rinunciare all'esplicazione del proprio corredo di 9 competenze professionali (in motivazione, sez. 5, n. n. 23838 del 04/05/2007, Amato) e tanto comporta che nel caso in cui l'amministratore non esecutivo avrebbe dovuto diligentemente giudicare come insufficienti o incomplete o, comunque, inaffidabili le relazioni informative trasmesse dagli amministratori delegati;
o, più in generale, quando avrebbe dovuto diligentemente percepire la sussistenza di una qualsivoglia circostanza indicativa del compimento di un fatto illecito - già realizzato o in itinere (i cc.dd. segnali di allarme, cfr. sez. 5 n. 23838 del 2007, cit.; Cass. Civ. sez.1, n. 22848 del 09/11/2015) - pur se appresa o da apprendere al di fuori dei flussi informativi provenienti dagli organi delegati, ogni singolo amministratore, in condizioni di intervenire a fini impeditivi (art. 2392 comma 2 cod. civ., da declinarsi in combinato con il testo dell'art. 2381 cit.; cfr. Cass. civ. sez.1, n. 17441 del 31/08/2016, cit.), o, comunque, in condizioni di astenersi o discostarsi dalla compartecipazione all'altrui iniziativa, può essere chiamato a rispondere della commissione del reato espressamente punito dalla legge a titolo di colpa. 2.3. L'obbligo dell'intervento "operoso" può essere adempiuto dal singolo amministratore con diverse modalità, a seconda del caso, con l'innpartizione di direttive agli organi delegati o l'avocazione a sé di operazioni rientranti nella delega (art. 2381 comma 3 cod. civ.), con l'impugnazione della delibera consiliare ai sensi dell'art. 2388 cod. civ. o dell'art. 2391 cod. civ. nell'ipotesi di conflitto di interessi, con l'adempimento dell'onere di cui all'art. 2392 comma 3 cod. civ., volto a far constare senza ritardo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il dissenso del consigliere di amministrazione rispetto all'atto deliberato dall'organo amministrativo o compiuto dall'amministratore delegato, con investitura del collegio sindacale o dell'assemblea dei soci ai fini della revoca dell'amministratore per giusta causa (art. 2383 comma 3 cod. civ.) o dell'esperimento dell'azione sociale di responsabilità (art. 2393 commi 1 e 3 cod. civ.); ovvero ancora, con il ricorso ad iniziative più incisive, come l'informativa al pubblico ministero ai fini della messa in liquidazione giudiziale della società (art. 38 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) o l'interessamento dell'organo collegiale che deliberi l'accesso al Tribunale dell'insolvenza ai sensi dell'art. 37 del citato Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza o all'autorità amministrativa competente per la vigilanza. 2.4.Tali principi normativi ed ermeneutici sono stati nel complesso esaustivamente richiamati dalla sentenza di primo grado - pag. 57 e segg. - e da quella oggetto del ricorso - pag. 70 e seg. - che hanno messo in rilievo la peculiare pregnanza dell'obbligo de quo nella disciplina del sistema creditizio e dell'operatività bancaria, ove siano in gioco situazioni di potenziale conflitto d'interesse (art. 136 T.U. n. 385 del 1993) e, più in generale, nell'ambito della regolamentazione dei compiti dei componenti dell'organo collegiale del Consiglio di amministrazione degli istituti di credito (Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'IA, in attuazione del citato T.U., con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999, pag. 59 sentenza di primo grado), con particolare riferimento allo scrupoloso e fattivo onere di acquisizione della padronanza dei rischi connessi alle singole operazioni, delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi, dell'obbligo di assicurarsi della diffusione di meccanismi informativi 10 corretti, completi e tempestivi e della organizzazione di un efficace sistema di controlli interni, periodicamente valutabile, con l'adozione rapida di idonee misure correttive nel caso di emergenza di anomalìe e carenze. In definitiva, il riscontro, dai semplici contenuti delle pratiche elettroniche di finanziamento, di "macroscopici profili di irregolarità, criticità, violazione di norme regolamentari o incompletezza" (pag.62 sentenza di primo grado), ripercorso dalla sentenza della Corte territoriale nel tratteggiare i connotati della "manifesta imprudenza" dei finanziamenti contestati — tema specificamente non affrontato dal motivo di ricorso in disamina se non attraverso rilievi assertivi — vale a palesare la profonda inosservanza delle cautele doverose, immanente nel comportamento qualificato come "manifestamente imprudente", che integra in sé l'elemento costitutivo della "colpa grave" necessario e sufficiente ai fini della consumazione del reato contestato. Né è possibile trascurare che il ragionamento probatorio svolto dalle sentenze in disamina ha pianamente evidenziato la sussistenza, in concreto, di percepibili campanelli d'allarme (che rilevano anche a fondamento dell'essenza della colpa, cfr. Cass. civ. sez.1, n. 31204 del 28/09/2017, non mass.), rappresentati "sia dall'estrema genericità delle richieste di finanziamento, sia dalla qualità del richiedente, sia dall'esistenza di precedenti operazioni di finanziamento stigmatizzate dall'organo di vigilanza" (pag. 71 sentenza impugnata;
cfr. anche pag. 174 sentenza di primo grado, ove si legge che "nessuna documentazione risulta acquisita per la verifica dell'effettività dell'operazione, così come nessun accertamento o controllo risultano essere stati effettuati in merito all'effettivo utilizzo dei precedenti finanziamenti, nonostante le pessime condizioni patrimoniali della beneficiaria e l'inadeguatezza della garanzia in quanto incapiente rispetto all'accordato"). A quest'ultimo proposito, le deduzioni del motivo di ricorso appaiono evidentemente volte ad una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, il cui destino è il giudizio di inammissibilità; ed invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; nello stesso senso, sui limiti del controllo di legittimità, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; sez.2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01). 11 3.11 quarto motivo è, a sua volta, generico e manifestamente infondato. E' possibile trarre gli snodi decisivi del discorso giustificativo, egregiamente esposto, che ha condotto alla reiezione delle questioni poste dalla difesa a pag. 72 della sentenza impugnata, che ha messo in rilievo che "la dichiarazione d'insolvenza fu pronunciata a seguito di una dettagliata relazione del Commissario liquidatore, che evidenziava la pressocchè totale erosione del patrimonio netto e l'incapacità della Banca di superare lo stato di dissesto. Uno stato che esisteva prima della pronuncia di risoluzione e prima della messa in liquidazione coatta amministrativa, come certificato dagli accertamenti della Banca d'IA, dai commissari giudiziali dell'amministrazione straordinaria e dal commissario liquidatore della I.c.a.". Si applica, pertanto - come già precisato dalla sentenza del primo giudice, pag. 41 e seg. - l'art. 36 del D. Lgs. n. 180 del 2015, secondo il quale "se l'ente sottoposto a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di cui all'art. 32, si applica l'art. 82, comma 2, del Testo Unico Bancario", ovvero la disposizione che prevede l'intervento del Tribunale competente, che dichiara giudizialmente lo stato d'insolvenza, atto equiparato alla dichiarazione di fallimento, ai fini penali, dall'art. 237 della legge fallimentare in relazione ai fatti illeciti di tale natura compiuti nel corso della gestione dell'impresa bancaria assoggettata a liquidazione coatta amministrativa (sez.5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv.256086). 4.E' invece fondato il quinto motivo del NI, attinente l'intervenuta conferma della condanna al risarcimento del danno a fini civili, dal momento che, effettivamente - alla luce delle allegazioni sub 5) dell'atto di ricorso e della nota inoltrata telematicamente dal difensore di parte civile avv. Satta a questa Corte in data 7 maggio 2024 - l'atto di costituzione di parte civile della BPEL in I.c.a., non ha indicato l'imputato tra i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione civile, requisito previsto a pena d'inammissibilità dall'art. 78 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.. Ne consegue l'annullamento, in parte qua, delle statuizioni strettamente inerenti a tale profilo, inclusa la condanna alle spese sostenute dalla suddetta parte civile, contenute nella sentenza impugnata. 5.La proposizione di un ricorso non inammissibile ed anzi fondato agli effetti civili in relazione ai capi della sentenza per i quali era intervenuta condanna, oggetto delle specifiche censure difensive, ha consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e non preclude, pertanto, la possibilità di rilevare d'ufficio e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., e, per l'effetto, di registrare l'estinzione dei reati a causa del decorso del termine massimo di prescrizione, perfezionatosi per il delitto di bancarotta semplice in data 11 agosto 2023, nelle more del giudizio di legittimità (sez. U n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467). 12 6.11 ricorso di NA PP deve essere dichiarato inammissibile, per diversi ordini di ragioni. 6.1. In primo luogo, l'art. 587 cod. proc. pen. stabilisce l'operatività dell'effetto estensivo dell'esito dell'impugnazione "nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato" e a NA non risulta attribuito, nell'imputazione e in sentenza - quanto alle decisioni assolutorie menzionate in ricorso - il reato di bancarotta semplice a titolo di cooperazione colposa - che, come noto, esige la prova della reciproca consapevolezza del contributo altrui nell'azione tipica (sez. U n. 5 del 25/11/1998, Loparco, Rv. 212576) - con il NI;
sul punto, alcuna puntuale argomentazione è traibile dal contenuto del motivo di ricorso, che si rivela generico anche sotto il profilo delle necessarie argomentazioni sottostanti l'assunta riconducibilità della vicenda processuale all'applicabilità, a suo favore, dell'art. 587 cod. proc. pen.. 6.2. In secondo luogo, non vi è sovrapponibilità tra i fatti per i quali la Corte d'appello ha assolto NI e quelli oggetto del concordato sulla pena richiesto da NA. Ed invero, la condotta addebitata al ricorrente, sulla quale si è in parte perfezionato il concordato (capo C/1), è complessa ed articolata in diversi segmenti operativi, mentre la contestazione sulla quale la Corte di merito ha pronunciato il verdetto assolutorio a beneficio di NI (capo C/2) riguarda una singola ed isolata fase dell'operazione bancaria compiuta da BPEL in favore del CEMENTIFICIO AC;
più precisamente, mentre a NA era addebitato di aver fornito un contributo all'erogazione di un "imponente" finanziamento, eccessivamente rischioso, a NI era rimproverato di essere stato compartecipe di una decisione collegiale intermedia, ritenuta nel complesso volta al contenimento dell'alea così prodotta (pag.60 sent. impugnata). Può pertanto concludersi che non ricorre il presupposto indispensabile in base al quale l'impugnazione del coimputato, affinchè si realizzi il risultato estensivo, non deve essere fondata su "motivi esclusivamente personali". 6.3. In ultimo, è stabile principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge" (sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, che ha precisato, in motivazione, che il giudice, nell'accogliere l'istanza di concordato, non è tenuto a motivare il mancato proscioglimento per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati;
sez.1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170; sez.2, n. 29994 del 18/07/2024, Scarpello, n.m.; sez.2, ord. n. 30699 del 13 12/07/2024, Cerqua, n.m.; sez. 7 ord. n. 27009 del 06/06/2024, Morgillo, n.m.; sez. 7, ord. n. 19470 del 17/04/2024, Hafid, n.rn.; sulla illegalità della pena e sulla sua rilevabilità ex officio anche nel caso di inammissibilità del ricorso, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264206). 6.3.1. L'orientamento in esame si è compiutamente delineato dopo l'introduzione, ad opera della L. n. 103 del 2017, del comma 5 bis dell'art. 610 cod.proc.pen., secondo il quale "...la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". La norma - come esplicitato dagli autori del disegno di legge - prevede, a fini deflattivi, una disciplina semplificata di dichiarazione di alcuni casi di inammissibilità, quando essa emerga senza necessità di valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni e tale disciplina è stata estesa, in particolare, all'inammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi. Mentre, però, con il coevo inserimento nell'art. 448 cod. proc. pen. del comma 2 bis, il legislatore ha espressamente disciplinato i casi in cui è possibile promuovere il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nulla è stato regolamentato a riguardo dell'impugnazione proponibile in sede di legittimità contro le sentenze emesse all'esito del concordato in appello. La scelta codicistica ha consentito di cogliere una sostanziale disomogeneità tra i due istituti, come del resto già sottolineato dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 448 del 1995, ha sancito che il c.d. patteggiannento in appello presenta caratteristiche che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio, che si svolge in primo grado prima dell'apertura del dibattimento ex art. 444 e segg. cod. proc. pen.. Nel caso del giudizio di appello, invero, il giudice è investito, nella sede propria, del merito del processo e valuta la congruità della pena concordata in base ai medesimi elementi sui quali dovrà fondare la decisione al termine del giudizio d'impugnazione. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'applicazione di pena sull'accordo delle parti, di un'anticipazione di giudizio, eseguita sulla base della consultazione degli atti del pubblico ministero, ma di una deliberazione presa quando c'è già stata una valutazione di merito con la sentenza di primo grado all'esito dell'acquisizione delle prove, non equiparabile al giudizio "allo stato degli atti" che si risolve in una contrazione del giudizio sulla responsabilità (in motivazione, sez.7, n. 20085 del 02/02/2021, Gliaschera); l'accordo sulla pena, in altre parole, si forma all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato, effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante (sez. 7, ord. n. 16450 del 31/03/2023, Abete, mm.). E allora, se la ratio dell'istituto, alla cui individuazione non può essere ritenuta estranea la previsione della procedura semplificata dell'inammissibilità introdotta con la novella del 2017, che non può rappresentare un'inutile superfetazione precettistica, è quella di rendere più snella la risposta giudiziaria e di ridimensionare il carico 14 dei processi, non può non propendersi per un'interpretazione altrettanto restrittiva degli strumenti d'impugnazione esperibili contro la pronuncia di "concordato sui motivi". A fortiori, a seguito della rinuncia dell'imputato, ontologicamente connaturata all'istituto in esame, non è invocabile col ricorso per cassazione l'operatività della norma processuale sull'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., inconciliabile con le prospettive di pronta definizione appena citate. 6.3.2. Mette conto precisare, ancora, che l'indirizzo ermeneutico favorevole all'effetto estensivo dell'impugnazione, per motivo non esclusivamente personale, a colui che, concorrente nel medesimo reato, abbia per quest'ultimo concordato la pena in appello ha fatto leva sul principio incidentalmente elaborato dalla sentenza delle SS.UU. n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756, per il vero contrastato da un orientamento esegetico opposto, formatosi successivamente, compendiato nell'affermazione secondo la quale il giudice di appello che accoglie la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (nella formulazione vigente prima dell'abrogazione ad opera del D.L. n. 92 del 2008, poi sostanzialmente riproposta con l'art. 599 bis cod. proc. pen., inserito dalla L. n. 103 del 2017), non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 1, n. 18351 del 25/03/2013, PG in proc. Mosca, Rv. 254800; Sez. 4, n. 43662 del 06/11/2001 - dep. 04/12/2001, Spinale, Rv. 220581, entrambe proprio in tema di inoperatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione a favore dell'imputato che abbia concordato la pena in appello;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 - dep. 26/01/2010, Camassa e altri, Rv. 245919; Sez. 5, n. 38530 del 03/06/2009 - dep. 02/10/2009, B. e altri, Rv. 245144; Sez. 6, n. 40573 del 30/09/2008 - dep. 30/10/2008, Gallo e altro, Rv. 241486); si tratta di tendenza interpretativa ribadita anche di recente, volta a dare risalto alla precisa scelta legislativa di affidare alla procedura semplificata (o de plano) la regolamentazione dell'impugnazione della sentenza di recepimento del concordato in appello, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, con il sacrificio delle questioni, anche rilevabili d'ufficio, sulle quali l'interessato si sia risolto a non insistere in funzione dell'accordo sulla pena (e, nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.), con la conseguente limitazione della cognizione del giudice di secondo grado e con ampliamento degli effetti preclusivi sull'intero sviluppo del processo, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez.6, ord. n. 33267 del 11/07/2024, Palermiti, non mass.; Sez.5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 6.3.3. Né potrebbe sostenersi che la soluzione adottata rischia di confliggere con la patologia del contrasto tra giudicati, perché la rinuncia al motivo "comune" è parte di un "compromesso" tra interessi che l'ordinamento rimette alla discrezionalità dell'imputato, il quale può liberamente scegliere tra il vantaggio certo della irrogazione di una pena meno afflittiva - con 15 la rinuncia agli altri motivi, in particolare quelli sulla responsabilità - e l'esito incerto dell'impugnazione, che include quel motivo comune che, se accolto, si rifletterebbe comunque sulla entità della pena. 6.3.4. L'opzione interpretativa in commento non si pone in antinomia con il principio di diritto espresso dalle SS.UU. n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - che investe il tema specifico della impugnabilità per cassazione della sentenza emessa all'esito del concordato in appello, al fine di far valere l'avvenuto decorso della prescrizione in data antecedente alla sentenza medesima - poiché, per un verso, si sofferma sulla centralità e portata decisiva del diritto personalissimo dell'imputato di rinunciare espressamente alla prescrizione, previsto dall'art. 157 comma 7 cod. pen. - non comprimibile dal controllo eseguito dal giudice sulla legittimità e congruenza del concordato - e, per altro verso, come del resto la medesima parte motiva della sentenza ha ritenuto di puntualizzare, riconosce dignità e fondamento alla tesi che esclude che il concordato processuale possa essere "unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate" con particolare riferimento "alle questioni sulle quali si è verificata preclusione o intervenuto giudicato sostanziale", tra le quali pure non rientra la prescrizione del reato, la quale non può intendersi rinunciata per il solo fatto della proposizione dell'accordo, la cui valutazione è demandata al giudice del gravame (punto 10.1). 7.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente NA al pagamento delle spese del procedimento e non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 8.L'imputato NA deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, i cui difensori hanno depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali hanno contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e in motivazione, Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che - tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata - possono liquidarsi nella misura, ritenuta equa, dettagliata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI AN agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili ed elimina le relative statuizioni civili anche con riguardo alle spese. Dichiara inammissibile il ricorso di NA PP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 16 Il Presidente Condanna, inoltre, l'imputato NA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. Dario Piccioni, che liquida in complessivi complessivi complessivi complessivi complessivi complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge;
dall'avv. Marco Festelli, che liquida in euro 20.000,00, oltre accessori di legge;
dall'avv. Mario Marengo, che liquida in euro 3400,00, oltre accessori di legge;
dall'avv. Carlo Ricci Barbini che liquida in euro 3400,00, oltre accessori di legge;
dall'avv. Lorenza Calvanese che liquida in euro 6000,00, oltre accessori di legge;
dall'avv. Bruno Barbieri che liquida in euro 5000,00, oltre accessori di legge;
dall'avv. Francesco Murgia che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/05/2024 estensore