Articolo 17 della Legge 30 gennaio 1963, n. 141
Articolo 16
Versione
5 giugno 1963
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Versione
15 luglio 1998
Art. 17.
La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998