Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 1
La competenza per territorio, in tema di misure di prevenzione, deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2004, n. 23090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23090 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE LU - Presidente - del 15/04/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 00863
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 032149/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC IG N. IL 08/08/1957;
avverso il DECRETO del 03/06/2003 della CORTE di APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMANO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con decreto 3 giugno 2003 la Corte di Appello di Catania, in riforma del decreto n. 68/2001 R.G.SS. e n. 187/2002, emesso dal Tribunale di Catania il 18/4/2002 nei confronti di CI LU, riduceva a tre anni il tempo della durata della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Avverso detto provvedimento l'CI ha proposto ricorso per Cassazione.
Premesso che secondo l'art. 4 comma 1^, 1. 1423/56 l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo che il questore, nella cui provincia la persona dimora, ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, deduce che la competenza di avanzare la proposta per la sottoposizione a misure di prevenzione spetta al Questore nella cui provincia dimora il proposto.
Deduce altresì che, risiedendo egli a Bollate (Milano) ove ha sempre dimorato, è tale ultima località il comune di sua residenza;
di talché il Questore di Catania è incompetente e pertanto la di lui proposta illegittima.
Il P.G. presso questa Corte ha presentato richiesta scritta del seguente tenore: "considerato che il giudice del merito, ha dato adeguatamente conto degli elementi fattuali, apprezzati nei limiti di utilizzabilità consentiti, da ritenere inequivocamente idonei a fondare il giudizio formulato;
considerato che il sindacato di legittimità sul provvedimento in materia di prevenzione, coerentemente alla sua natura e funzione, è limitato alla violazione di legge e quindi non si estende ad un controllo sull'adeguatezza e coerenza logica dell'iter legislativo della decisione (per tutte Sez. 1^, 11.10.2000, Micoletti);
considerato comunque che, ove si ritenesse probabile (in ragione di un'interpretazione storica dell'art. 4 l. n. 1423/1956 attenta al riferimento fatto dalla norma all'art. 524 c.p.p., norma priva di un disposto quale quello dell'art. 606 lettera e - c.p.p. vigente) un sindacato sulla motivazione, sarebbero insuperabili i confini fissati dalle Sezioni Unite Penali (sentenza 30.4.97 Dessimone, 16.12.92 Spina;
21.6.00 Primavera) e, per tal verso dovrebbe ritenersi il provvedimento impugnato sorretto da una motivazione corretta e correlata alle risultanza in atti, valutate nel quadro di principi normativi esattamente interpretati ed applicati;
considerato in particolare che la giurisprudenza assertiva della individuazione della competenza nello spazio geografico ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi anche se diverso da quello di dimora abituale e condivisa dalle prevalenti e pur succinte pronunce della cassazione (da ultimo Sez. 6^, 16/3/99 Grande Aracri) che giustamente valorizzano il luogo di verificazione delle condotte sintomatiche della pericolosità;
P.Q.M.
chiede rigettarsi il ricorso con le ulteriori statuizioni di legge". Per dette argomentazioni che questo Collegio condivide e fa proprie e non discostandosi dall'indirizzo della costante giurisprudenza (sono in termini oltre alla sentenza Sez. 6^ 16/3/99, le decisioni Sez. 4/3/99, Tedesco;
Sez. 1^ 17/1/94 Marrucci;
Sez. 1^ 5/2/93, Ciancimino ed altre), il ricorso deve essere rigettato perché infondato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004