Art. 20.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404 , per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, e' elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.
Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall' articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 .
I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilita' generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresi', procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purche' la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967 .
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404 , per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, e' elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.
Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall' articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 .
I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilita' generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresi', procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purche' la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967 .