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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ST RI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1205 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 1205 del 4.10.2023 notificato il 17.12.2023 relativo a somme dovute al Comune di Paternò, a titolo IMU, anno imposta 2018, per un ammontare complessivo di euro 814,00
Eccepisce 1. violazione dell'art. 7 co. 5 bis d.lgs. 546/92, e/o 2. mancata attivazione del contraddittorio, e/
o 3. difetto di motivazione dell'atto, e/o per 4. inesistenza giuridica dell'atto impugnato in quanto mancante di sottoscrizione richiesta ai sensi dell'art. 1 co. 162 legge n. 296/2006, e/o per 5. intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva ex art. 1 co. 161 l. 296/2006.
Il Comune di Paternò si è costituito tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Paternò ha emesso l'avviso di accertamento impugnato a seguito del riscontro, avvenuto tramite incrocio informatico tra la dichiarazione presentata con le rettifiche effettuate sulla base dei dati forniti da altri Enti, con particolare riferimento all'Agenzia delle entrate per quanto concerne i versamenti e l'Agenzia del territorio per quanto gli immobili denunciati, di un parziale versamento in relazione al pagamento dell'IMU
2018 in capo al ricorrente.
Non sussiste alcun difetto di motivazione in quanto dall'atto si evincono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a sostegno della pretesa creditoria. In particolare, il provvedimento descrive analiticamente gli immobili, riportandone i dati catastali, i relativi valori, l'indirizzo e tutti i presupposti impositivi. Inoltre, nell'atto impugnato è indicato l'ente creditore nonché tutte le informazioni utili al contribuente per l'impugnazione dello stesso
L'onere della prova dell'insussistenza della pretesa si è, pertanto trasferita a carico del contribuente che avrebbe dovuto dare dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di legge per poter beneficiare di agevolazioni ovvero di regimi di favore
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24823/15, ha affermato che: “Il contraddittorio endoprocedimentale dalla cui violazione deriva l'invalidità dell'atto sussiste purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non
è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo”.
In calce all'atto impugnato è contenuta la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo avvenuta, come esplicitamente indicato, mediante apposizione di “firma a stampa” in ossequio alla norma di cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995. Sotto tale profilo, anche la Cassazione, con ordinanza n. 29820 del 2021, ha ribadito la legittimità di siffatta sottoscrizione in relazione agli avvisi di accertamento dei tributi locali.
Come già evidenziato l'atto impugnato ha ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU anno di riferimento 2018.
La notifica dello stesso è avvenuta in data 17.12.2023, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla debenza del tributo.
Dunque, il Comune di Paternò ha esercitato il proprio potere di accertamento nel pieno rispetto dei termini di decadenza previsti anche senza tenere conto delle proroghe Covid.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
SA M. RI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ST RI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1205 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. 1205 del 4.10.2023 notificato il 17.12.2023 relativo a somme dovute al Comune di Paternò, a titolo IMU, anno imposta 2018, per un ammontare complessivo di euro 814,00
Eccepisce 1. violazione dell'art. 7 co. 5 bis d.lgs. 546/92, e/o 2. mancata attivazione del contraddittorio, e/
o 3. difetto di motivazione dell'atto, e/o per 4. inesistenza giuridica dell'atto impugnato in quanto mancante di sottoscrizione richiesta ai sensi dell'art. 1 co. 162 legge n. 296/2006, e/o per 5. intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva ex art. 1 co. 161 l. 296/2006.
Il Comune di Paternò si è costituito tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Paternò ha emesso l'avviso di accertamento impugnato a seguito del riscontro, avvenuto tramite incrocio informatico tra la dichiarazione presentata con le rettifiche effettuate sulla base dei dati forniti da altri Enti, con particolare riferimento all'Agenzia delle entrate per quanto concerne i versamenti e l'Agenzia del territorio per quanto gli immobili denunciati, di un parziale versamento in relazione al pagamento dell'IMU
2018 in capo al ricorrente.
Non sussiste alcun difetto di motivazione in quanto dall'atto si evincono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a sostegno della pretesa creditoria. In particolare, il provvedimento descrive analiticamente gli immobili, riportandone i dati catastali, i relativi valori, l'indirizzo e tutti i presupposti impositivi. Inoltre, nell'atto impugnato è indicato l'ente creditore nonché tutte le informazioni utili al contribuente per l'impugnazione dello stesso
L'onere della prova dell'insussistenza della pretesa si è, pertanto trasferita a carico del contribuente che avrebbe dovuto dare dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di legge per poter beneficiare di agevolazioni ovvero di regimi di favore
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24823/15, ha affermato che: “Il contraddittorio endoprocedimentale dalla cui violazione deriva l'invalidità dell'atto sussiste purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non
è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo”.
In calce all'atto impugnato è contenuta la sottoscrizione del funzionario responsabile del tributo avvenuta, come esplicitamente indicato, mediante apposizione di “firma a stampa” in ossequio alla norma di cui all'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995. Sotto tale profilo, anche la Cassazione, con ordinanza n. 29820 del 2021, ha ribadito la legittimità di siffatta sottoscrizione in relazione agli avvisi di accertamento dei tributi locali.
Come già evidenziato l'atto impugnato ha ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU anno di riferimento 2018.
La notifica dello stesso è avvenuta in data 17.12.2023, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla debenza del tributo.
Dunque, il Comune di Paternò ha esercitato il proprio potere di accertamento nel pieno rispetto dei termini di decadenza previsti anche senza tenere conto delle proroghe Covid.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 26.1.2026
Il Giudice monocratico
SA M. RI