Sentenza 29 maggio 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante della collaborazione con la giustizia (art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991), pur consentendo il superamento della presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo comunque necessaria la valutazione delle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2012, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/05/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 1571
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 46289/2011
ha pronunciato la seguente: 12029/2012
SENTENZA
sui ricorsi riuniti proposti da:
RI ES, nato il [...];
avverso le ordinanze n. 1480/2011 del 19/09/2011 e n. 2071/2011 del 17/01/2012 TRIBUNALE LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente l'avv. Manfredo Fiormonti, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 luglio 2011 la Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato la richiesta avanzata il 27 luglio 2011 da IN ES, detenuto presso la Casa circondariale di Monza, volta a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto a suo carico, con quella degli arresti domiciliari.
2. IN ha proposto appello avverso tale provvedimento ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 settembre 2011, ha respinto l'impugnazione.
2.1. Il Tribunale premetteva in fatto che:
- l'appellante era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 16 maggio 2009, giusta ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 3 giugno 2009, a seguito di declaratoria di incompetenza pronunciata - all'esito dell'udienza di convalida del fermo - dal G.i.p. del Tribunale di Como, che gli aveva applicato, con ordinanza del 19 maggio 2009, la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di omicidio di TE US, tentato omicidio di ER RN, detenzione e porto delle armi usate per l'agguato, ricettazione di armi di provenienza furtiva, detenzione e porto di più armi anche clandestine e detenzione di una mitraglietta clandestina, specificamente descritte nella ordinanza;
- con sentenza del 2 luglio 2010 il G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato, aveva giudicato il predetto colpevole dei reati contestatigli, condannandolo alla pena di anni diciotto di reclusione;
- la Corte d'assise d'appello di Milano con sentenza del 19 luglio 2011, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni dodici di reclusione, ritenute sussistenti l'aggravante di cui all'art. 7 e la diminuente di cui alla D.L. n.152 del 1991, art. 8 convertito nella L. n. 203 del 1991;
- detta Corte, nel rigettare, con ordinanza del 29 luglio 2011, l'istanza di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari avanzata da IN, aveva rilevato che il mancato deposito della motivazione della sentenza del 19 luglio 2011, che aveva a tal fine fissato il termine di giorni novanta, non consentiva di valutare la posizione del medesimo, cui era stata riconosciuta l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, avuto riguardo al ruolo processuale e all'attendibilità dello stesso, descritti negativamente nella sentenza di primo grado, alla gravità dei reati giudicati, alla natura associativa dell'attività criminosa, alla ripetitività delle condotte e alla contenuta durata della detenzione patita, che non consentivano di ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale fissata dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3;
- con l'appello proposto IN aveva rappresentato che l'ampia collaborazione prestata nella vicenda processuale e la sua dissociazione, cristallizzate con il riconoscimento dell'indicata attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, con la sentenza resa in sede di appello, dovevano essere valutate come indice del ridimensionamento della sua pericolosita sociale, anche alla luce delle garanzie date dalle misure applicate in sede amministrativa dal Servizio Centrale di Protezione.
2.2. Tanto premesso, il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che:
- l'intervento della sentenza di appello, che aveva ritenuto ricorrenti le circostanze di cui agli artt. 7 e 8 dell'indicata legge, costituiva un elemento attuale di sostanziale novità incidente direttamente sulla valutazione cautelare, a prescindere dal deposito della motivazione, e la sussistenza della circostanza aggravante di cui al detto art. 7, ritenuta con la sentenza di secondo grado, comportava comunque l'operatività delle presunzioni di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, salva la prova contraria costituita dall'acquisizione di elementi da cui risultasse il difetto delle esigenze cautelari;
- il riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 non assorbiva detta presunzione di pericolosità sociale,
essendo necessario, come da giurisprudenza di questa Corte, il positivo accertamento del difetto delle condizioni concrete poste a base del pericolo di reiterazione dei reati e, in particolare, se il comportamento collaborativo fosse garanzia della rescissione di ogni legame con la precedente attività delinquenziale;
- erano sussistenti nella specie molteplici dati "univocamente descrittivi dell'indole negativa e inaffidabile" e "icasticamente rappresentativi della pericolosità sociale" dell'imputato, dei quali non poteva prescindersi nell'apprezzamento della scelta collaborativa dello stesso;
- tale scelta, la cui efficacia era stata valutata con il riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.8, non offriva, alla luce della gravità e del numero dei reati commessi e della personalità negativa di IN, tratta dai precedenti penali e dalla condotta concreta tenuta, garanzia di distacco da logiche delittuose e di superamento della capacità di riannodare contatti e relazioni in circuiti delinquenziali collegati con organizzazioni criminali e operanti con metodi mafiosi;
- erano da ritenere assorbiti nelle svolte considerazioni ulteriori profili afferenti alla mancanza di elementi dimostrativi della effettiva ammissione di IN al programma di protezione e delle forme di assistenza, personali ed economiche, assegnate.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IN ES, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), per omessa, contraddittoria e illogica motivazione in relazione all'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto a suo carico con quella degli arresti domiciliari.
Secondo il ricorrente, l'ordinanza ha omesso di motivare in ordine agli elementi prospettati, che consentivano di superare la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, poiché:
- la sentenza della Corte d'assise d'appello, riconoscendo, nel riformare la sentenza di primo grado, la circostanza attenuante speciale della collaborazione di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, aveva certificato la sua intervenuta dissociazione, e quindi la rottura definitiva del pactum sceleris;
- la condotta collaborativa e il distacco da logiche delittuose erano dimostrati dalle risultanze processuali di merito;
- il rigetto della richiesta avanzata non poteva essere fondato sul rilievo della sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, poiché, per giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.8, fa venire meno, oltre agli effetti penali sostanziali di cui al detto art. 7, anche quelli processuali, e tra questi il particolare regime cautelare di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3,;
- dovendo ritenersi legittima la presunzione del suo completo distacco dal sodalizio mafioso di appartenenza, l'ordinanza è priva di adeguata motivazione in ordine alle ragioni specifiche che, in relazione alla gravità del fatto e alla natura e al grado delle esigenze cautelari, hanno reso inevitabile il mantenimento della misura più grave.
4. In data 2 febbraio 2012 IN ES ha proposto ricorso per cassazione anche avverso l'ordinanza del 17 gennaio 2012, con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato l'appello dallo stesso proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 28 ottobre 2011 della Corte d'assise d'appello di Milano, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in esecuzione con quella degli arresti domiciliari, ritenendo insussistenti elementi di novità rispetto alle reiterate decisioni già assunte dallo stesso Tribunale, che avevano affermato che le esigenze cautelari erano neutralizzabili solo con la massima misura cautelare, e che, per preclusione di natura endoprocessuale, spiegavano i loro effetti nell'ambito del procedimento cautelare, e rilevando che a un diverso apprezzamento delle circostanze riproposte dalla difesa non poteva pervenirsi in considerazione dell'intervenuto deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, non evidenziante l'accertamento di circostanze di fatto dimostrative di reale affrancamento dell'imputato appellante dalla scelta criminale. Con detto ricorso il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), per omessa, contraddittoria e illogica motivazione in relazione all'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto a suo carico con quella degli arresti domiciliari, richiamando il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado, depositata il 17 ottobre 2011, e ripercorrendo le argomentazioni poste a fondamento del precedente ricorso.
5. Nel corso della odierna udienza in camera di consiglio partecipata, è stata preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il secondo dei quali era stato già fissato per la trattazione per l'udienza del 2 luglio 2012.
Terminata la discussione, questa Corte si è, quindi, riservata di decidere sulle conclusioni precisate nei termini riportati in epigrafe, pronunciando all'esito della camera di consiglio il dispositivo steso in calce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1, I ricorsi sono infondati.
2. Questa Corte ha più volte affermato che, nei confronti degli indagati (o imputati) che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità - ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare - va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo rappresenti una garanzia della stabile rescissione di qualsiasi legame con le attività dell'organizzazione criminale di appartenenza, in modo da comportare il superamento della presunzione di pericolosità posta dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, (tra le altre, Sez. 1, n. 21245 del 05/04/2011, dep. 26/05/2011, Spagnuolo, Rv. 250295; Sez. 1, n. 3488 del 02/12/2009, dep. 27/01/2010, Rana Munazam, Rv. 245984; Sez. 6, n. 49557 del 09/12/2009, dep. 23/12/2009, Spagnuolo, Rv. 245659; Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, dep. 12/12/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 16967 del 12/01/2006, dep. 17/05/2006, Cerfeda, Rv. 235377; Sez. 5, n. 45853 del 08/10/2003, dep. 28/11/2003, Seidita, Rv. 227858). La scelta di collaborare con la giustizia, pur essendo elemento rilevante, in tema di misure cautelari personali, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, non comporta, pertanto, automaticamente e necessariamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo comunque necessaria la valutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. e la concreta verifica, attraverso un puntuale accertamento della concreta realtà di fatto, che il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.
2.1. Deve anche osservarsi che, in materia di misure cautelari, il legislatore ha predisposto un articolato sistema giurisdizionale di controllo, attraverso il riesame del provvedimento genetico della custodia cautelare e mediante l'appello per i provvedimenti confermativi, modificativi o di revoca, che, con i necessari adattamenti, mutua i principi regolatori dei vari gradi di giurisdizione.
La mancata tempestiva attivazione di tutti i mezzi di impugnazione previsti o l'esito negativo di questi determinano, per giurisprudenza costante di questa Corte, una sorta di "giudicato" cautelare di natura endoprocessuale, limitato alle questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, e allo stato degli atti, essendo possibile la modifica o la revoca delle ordinanze in materia di misure cautelari solamente quando siano dedotti elementi nuovi (perché mai valutati, anche se esistenti ab origine), oppure quando siano sopraggiunti nuovi fatti che determinino il mutamento del quadro indiziario, il venir meno delle esigenze cautelari ovvero la scadenza dei termini di fase o complessivi, previsti dalla legge in relazione alla misura cautelare di cui si tratta (tra le altre, Sez. 1, n. 1841 dell'11/11/2010, dep. 21/01/2011, Naddeo;
Sez. 6, n. 11394 del 05/02/2003, dep. 11/03/2003, Rossitto e altri, Rv. 224268; Sez. 1, n. 2093 del 11/03/1999, dep. 29/04/1999, P.M. in proc. Pipitene, Rv. 213302; Sez. 1, n. 1192 del 18/02/1997, dep. 23/05/1997, P.M. in proc. Rallo, Rv. 207652; Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, dep. 28/07/1994, Buffa, Rv. 198213).
3. Di tali principi di diritto, che il Collegio condivide e riafferma, è stata fatta esatta interpretazione e corretta applicazione rispettivamente con la prima ordinanza del 19 settembre 2011 e con la seconda ordinanza dei 17 gennaio 2012, impugnate con i due ricorsi oggetto di trattazione congiunta, data la loro disposta riunione, in questa sede.
3.1. La prima ordinanza impugnata, infatti, con motivazione non incongrua ai dati fattuali richiamati e logicamente articolata, ha posto in luce, previo richiamo adesivo ai predetti principi (di cui al punto 2), la sussistenza, a carico del ricorrente, di plurimi elementi indicativi della persistenza, nella loro massima espressione, della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, coerentemente rimarcando le modalità esecutive dei gravissimi reati, giudicati con sentenza di condanna nei due gradi del giudizio di merito;
il ruolo di assoluto primo piano rivestito dall'imputato nella loro realizzazione, dimostrativo - attraverso i descritti ampi e reiterati sopralluoghi, volti a studiare le abitudine della vittima del commesso omicidio, e le svolte attività di reperimento delle armi, anche clandestine e da guerra e di 5 provenienza illecita - della fermezza della sua determinazione a commetterli;
le ragioni di contiguità con ambienti mafiosi e di recepimento di modalità mafiose poste a fondamento della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e i plurimi pregiudizi penali probativi di proclività
al delitto ed espressivi di pericolosa escalation criminale. Il Tribunale ha, inoltre, rimarcato che, a fronte del complesso di questi elementi incidenti sulla valutazione cautelare e "icasticamente rappresentativi della pericolosità sociale dell'imputato", indipendentemente dal deposito della motivazione della sentenza di secondo grado che aveva ritenuto ricorrenti ambedue le circostanze di cui alla L. n. 203 del 1991, artt. 7 e 8, il contributo fornito dal medesimo nel ricostruire i fatti e nell'evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori e affermato nella sentenza di secondo grado, che aveva riconosciuto l'attenuante della collaborazione incidente sul trattamento sanzionatorio, non esprimeva un radicale distacco dell'imputato dall'attività delinquenziale e da logiche criminali "radicate e interiorizzate", idoneo a vincere la presunzione posta dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3. A tal fine il Tribunale ha valorizzato, con specifici riferimenti ad atti processuali riportati nella sentenza del 2 luglio 2010 del G.u.p. del Tribunale di Milano, la personalità di IN "negativa, trasgressiva e inaffidabile", che, evidenziata dalla genesi difficile e anche tortuosa della collaborazione nella vicenda, si era espressa nella rivendicazione di una sostanziale e continua collaborazione con le forze dell'ordine, parallelamente commettendo reati, e dimostrando capacità di mantenere contatti, relazioni e fiducia nell'ambito del circuito delinquenziale di riferimento, mutuante i metodi mafiosi delle collegate organizzazioni criminali.
3.2. Con la seconda ordinanza, il Tribunale, richiamando propri precedenti e tra questi la predetta ordinanza del 19 settembre 2011, ha evidenziato, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici e coerenti con le risultanze processuali, che rispetto a detti recenti e reiterati interventi, il cui contenuto ha confermato richiamandolo per esteso e facendolo proprio, non erano variati i presupposti di fatto della valutazione da compiersi in sede cautelare, poiché anche la motivazione della sentenza d'appello (depositata il 17 ottobre 2011) che diffusamente aveva dato conto della valenza della collaborazione fornita dall'imputato, e posta a fondamento del riconoscimento della circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, non aveva evidenziato l'accertamento di circostanze di fatto che dimostrassero un reale affrancamento del medesimo, avuto riguardo alla sua personalità come emersa in concreto, da logiche criminali, radicate e interiorizzate.
4. Tali concordanti argomentazioni, strutturalmente coerenti e logicamente congrue, e la valutazione conclusiva del Tribunale, che ha ritenuto la misura della custodia in carcere, in atto applicata, in mancanza di elementi atti a escludere il pericolo di reiterazione dei reati, proporzionata alla gravità dei fatti addebitati e alla entità della pena inflitta con la sentenza d'appello e unica adeguata alla salvaguardia delle esigenze cautelari, resistono alle doglianze del ricorrente, che, reiterando in questa sede le deduzioni poste a fondamento dei proposti appelli, già confutate da risposte esaustive in fatto e corrette in diritto, si risolvono, in relazione al loro contenuto di rinnovato diffuso dissenso rispetto alle ravvisate esigenze cautelari e all'apprezzamento della scelta collaborativa in rapporto alle stesse, nella sollecitazione a una diversa ricostruzione e lettura dei dati processuali e/o a una diversa valutazione della loro rilevanza e concludenza, non consentite in questa sede di legittimità.
Nè il ricorrente, invocando la certificata intervenuta sua dissociazione dall'ambiente malavitoso di appartenenza, derivante dalla concessione in suo favore della circostanza attenuante speciale della collaborazione all'esito del giudizio di merito di secondo grado, e denunciando l'omessa motivazione da parte del Tribunale delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali ha fondato il suo giudizio, ha svolto critiche specifiche e puntuali correlate alle ragioni concrete, attinenti a fatti e condotte di esso ricorrente, rappresentate a dimostrazione e conferma dell'omesso distacco da un costume criminale più o meno in lui radicato, della non compiuta rivisitazione critica del suo vissuto criminale, di una personalità non garantista di stabile rescissione di qualsiasi legame criminale e della permanenza di specifica pericolosità sociale. Nè il precedente richiamato dal ricorrente (Sez. 6, n. 238 del 14/01/2000, dep. 05/04/2000, PM in proc. Ignoto, Rv. 215858), rimasto sostanzialmente isolato, registrandosi una sola decisione conforme (Sez. 5, n. 10971 del 12/02/2002, dep. 15/03/2002, Monticciolo, Rv. 220933), conforta la tesi difensiva, richiedendo, in ogni caso, la necessità di una valutazione della pericolosità del soggetto in coerenza con l'accertamento della sua dissociazione dalla organizzazione mafiosa.
5. I ricorsi, infondati in tutte le loro deduzioni, devono essere pertanto rigettati e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013