Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di collaboratori di giustizia, l'art. 16 octies della legge n. 82 del 1991, inserito con l'art. 14 della legge n. 45 del 2001 - che prevede la possibilità di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno gravosa nei confronti di soggetti che abbiano attuato condotte di collaborazione giudiziaria, solo se non siano stati acquisiti elementi dai quali sia desumibile l'attualità del collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso - non contiene alcun automatismo, neanche nell'ipotesi di informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti, posto che tali informazioni, pur necessarie, concorrono con gli altri elementi previsti dall'art. 274 cod. proc. pen. per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2003, n. 45853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45853 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Bruno Foscarini - PRESIDENTE -
1. Dott. Francesco Providenti - CONSIGLIERE -
2. Dott. Alfonso Amato - CONSIGLIERE -
3. Dott. Aniello Nappi - CONSIGLIERE -
4. Dott. Maurizio Fumu - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ID IC nato il [...];
avverso ORDINANZA del 11/04/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere PROVIDENTI FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 11-4-2003 il Tribunale di Palermo, in sede di appello, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 133-2003, escludeva nei confronti di EI EL l'esigenza cautelare di cui alla lettera b) dell'articolo 274 c.p.p., confermando lo stato di custodia cautelare in carcere dello stesso.
Ha proposto ricorso il EI sostenendo con il primo motivo la violazione dell'articolo 16 octies L.45/2001, nella parte in cui prevede con riguardo ai collaboratori di Giustizia la possibilità di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, a fronte della condotta collaborativa, allorché non siano stati acquisiti elementi dai quali possa desumersi l'attualità dei collegamenti con la criminalità mafiosa. Con il secondo motivo ha censurato l'ordinanza per non aver tenuto conto dell'attenuarsi delle esigenze cautelari, e per aver argomentato in modo contraddittorio, sostenendo la possibilità di coesistenza della permanenza del vincolo associativo con la scelta di collaborare con la giustizia. Il ricorso è infondato.
L'articolo 16 octies della legge 15-3-1991 n.82, inserito con l'articolo 14 della legge 13-2-2001 n. 45, ha previsto la possibilità di sostituzione della misura della custodia in carcere con altra meno gravosa, nei confronti delle persone che abbiano in atto o abbiano attuato condotte di collaborazione giudiziaria, solo se nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il Procuratore Nazionale Antimafia, ed i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello interessati, non ha acquisiti elementi dai quali si desuma l'attualità del collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso.
La legge ha conferito al giudice la possibilità di modificare o revocare il provvedimento restrittivo, sottoponendo però la decisione all'acquisizione di informazioni presso gli organi inquirenti, e mantenendo la piena libertà di giudizio in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari in relazione all'articolo 274 c.p.p.. Non è stato previsto quindi alcun automatismo neanche in esito ad informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti. Le indicate informazioni devono essere considerate essenziali, nel senso che qualora indicassero la permanenza del vincolo, impedirebbero in radice la possibilità di ulteriori valutazioni;
ma non esclusive, poiché concorrono con gli altri elementi previsti dall'articolo 274 c.p.p. per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati.
Nel merito il Tribunale ha sostenuto di non poter dubitare del fatto che il EI abbia deciso di collaborare con la giustizia, ma per altro verso di dover constatare che non sussistono elementi per ritenere definitivamente mutata la sua indole malvagia ed incline allo spregio della legge, quale emerge dall'elevato numero e dalla gravità delle condotte criminali confessate e soprattutto dalle modalità dei fatti omicidiari consumati, ricondotti alla personale deliberazione ed al comune programma associativo, essendo il capo e reggente del mandamento mafioso di Partinico. Ha quindi ritenuto di poter valutare positivamente la collaborazione dell'imputato soltanto al fine di escludere l'esigenza cautelare di cui alla lettera b) dell'articolo 274 c.p.p., ma di dover mantenere il giudizio negativo in ordine all'attuale esistenza degli elementi indicati dall'articolo 275 comma 3 del c.p.p. e la permanenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lettera c) c.p.p.. Il giudizio formulato dai giudici di merito è motivato correttamente in diritto e giustificato con elementi di fatto incontrovertibili, esaminati con argomento logici e coerenti con le risultanze processuali. Il Tribunale ha ritenuto logicamente contrastante con l'attività collaborativa il pericolo di fuga, ma con argomenti convincenti non ha ritenuto di poter escludere anche la reiterazione dei reati, in considerazione dell'indole dell'imputato e della sua abitudine a delinquere.
Il ricorso pertanto va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. A cura della cancelleria deve provvedersi agli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. Att. C.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, V sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. C.P.P.. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 NOVEMBRE 2003.