Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali applicate nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, fa venire meno, oltre che gli effetti penali sostanziali di cui al precedente art. 7, anche gli effetti penali processuali, e, segnatamente, il particolare regime cautelare di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. È, infatti, lo stesso legislatore, con la posizione della norma, a prevedere il venir meno delle particolari esigenze cautelari sottese alle disposizioni eccezionali di cui all'art. 7 della stessa legge, tra le quali lo speciale regime cautelare ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. Ciò, peraltro, non comporta il venire meno della necessità di una valutazione della pericolosità del soggetto, ma implica soltanto che tale giudizio va espresso, a norma degli artt. 274 e 299 cod. proc. pen., in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dall'organizzazione mafiosa.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2000, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 14/1/2000
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 238
3. " Antonio Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " TI IB " N. 20486/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Salerno c/ NO VI
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 15.3.1999
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto e in diritto
1. NO VI, imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nonché di estorsione e tentate estorsioni, a seguito di giudizio abbreviato, previo riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, riportava condanna ad anni otto di reclusione e lire tre milioni.
Il tribunale del riesame di Salerno, con l'ordinanza impugnata, ha confermato il provvedimento del Gip, con il quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere.
Hanno ritenuto entrambi i giudici che il riconoscimento nel giudizio di merito dell'attenuante della c.d. "collaborazione" ex art. 8 legge 203/91 non determina ex se l'automatica disapplicazione dello speciale regime cautelare previsto dall'art. 275, 3^ co., cod. proc. pen. per i delitti di mafia, che implica una presunzione di pericolosità e la necessitata applicazione della misura della custodia in carcere.
Ad avviso del tribunale del riesame, la perdurante operatività dello statuto cautelare sopra indicato, pur dopo il riconoscimento nel giudizio di merito della speciale attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, esige la dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari, sulla base di elementi, la cui allegazione o deduzione incombe sulla difesa, idonei a superare la contraria presunzione.
2. Avverso la decisione del tribunale di Salerno ricorre il P.M. presso lo stesso tribunale, denunciando errata interpretazione delle norme penali sostanziali e processuali.
Osserva il ricorrente che il legislatore, in riferimento ai delitti c.d. di mafia, ha adottato con la legge n. 203 del 1991 la politica del c.d. doppio binario.
Con l'art. 7 della legge, ha introdotto un aggravamento di pena ad effetto speciale, ha escluso la operatività delle regole di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, ed ha introdotto la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, 3^ co., c.p.p., con la obbligatorietà della custodia cautelare in carcere.
Viceversa, con l'art. 8 della stessa legge, che contempla la speciale attenuante della "collaborazione", ha escluso l'aggravamento di pena ex art. 7 ed ha ripristinato l'ordinario regime di comparazione tra circostanze.
Ad avviso del ricorrente, alla inapplicabilità ex art. 8 citato degli effetti sostanziali connessi ai delitti di mafia non può non conseguire la inapplicabilità degli effetti processuali, e quindi della normativa di cui all'art. 275, 3^ co., c.p.p., di guisa che riviva la regola di giudizio, in materia de liberate, fissata negli artt. 274 e 2999 c.p.p.. 3. Il ricorso è fondato.
Invero, il tribunale di Salerno parte dalla premessa che la ratio sottesa all'art. 8 legge citata sarebbe di tipo esclusivamente premiale, prescindendo da una approfondita valutazione della personalità del condannato, sicché il riconoscimento della sua perdurante pericolosità presunta troverebbe la sua sede di valutazione nel giudizio cautelare.
Tale impostazione non consente di risolvere la questione di cui trattasi, che è quella di stabilire se l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 fa venir meno, oltre agli effetti penali sostanziali di cui all'art. 7, anche gli effetti penali processuali e, segnatamente, il particolare regime cautelare di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen.. La risposta a detto quesito, ad avviso di questa Corte, non può che essere affermativa.
Invero, è lo stesso legislatore a prevedere, introducendo ex art. 8 legge citata una speciale attenuazione di pena e ripristinando l'ordinario trattamento sanzionatorio, il venir meno delle particolari esigenze sottese alle disposizioni eccezionali di cui all'art. 7 stessa legge, tra cui lo speciale regime cautelare ex art.275, co. 3, c.p.p.. Di guisa che rimane pur sempre necessario il giudizio cautelare, ma esso, caduta la presunzione di pericolosità di cui alla predetta norma - e ciò in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dall'organizzazione mafiosa, che l'applicazione dell'attenuante ex art. 8 comporta -, va compiuto a norma degli artt.274 e 299 c.p.p., vale a dire valutando la consistenza dell'esigenza cautelare da salvaguardare l'adeguatezza della misura da applicare. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio allo stesso tribunale del riesame di Salerno, il quale, nel deliberare sull'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di NO VI, si adeguerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al tribunale di Salerno.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 ter norme att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2000