Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
La preclusione di natura endoprocessuale suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso le ordinanze in tema di misure cautelari ha una portata più modesta rispetto a quella propria della "res iudicata", sia perché è operante soltanto allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma unicamente le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11.03.1999
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GINI " N. 2093
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 48940/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore della Repubblica presso il TRIB. di PALERMOnei confronti di NE GI ST N.IL 24.07.1949
avverso ordinanza del 26.11.1998 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GINI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore dell'indagato;
Osserva
Con ordinanza in data 26.11.1998, il Tribunale della libertà di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di IP VA BA, indagato per il delitto di omicidio, disponeva la revoca della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 28.9.1998 dal GIP presso lo stesso Tribunale, rilevando che, alla luce della documentazione prodotta, la chiamata in correità fatta dal collaboratore EL RA LO non è connotata dal requisito della costanza, avendo costui in un primo tempo dichiarato di avere commesso l'omicidio in concorso con IP VI, fratello dell'odierno indagato, e che gli elementi estrinseci di riscontro sono compatibili con la partecipazione al crimine tanto dell'uno che dell'altro fratello.
Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il tribunale aveva illegittimamente revocato la misura cautelare sulla base della medesima situazione indiziante esistente nel momento in cui era stata rigettata la richiesta di riesame e che in modo illogico era stata attribuita rilevanza al contenuto del primo interrogatorio, in cui il collaborante EL aveva affermato di riconoscere in IP VI la persona con cui aveva commesso l'omicidio del Gallina, senza tenere conto che nei due successivi interrogatori l'EL aveva fornito notizie più dettagliate che portavano inequivocamente ad identificare il coautore dell'omicidio in IP VA BA, la cui responsabilità era confermata, peraltro, indirettamente dal fatto che di quest'ultimo aveva parlato AT RA riferendo di altro omicidio.
Il difensore dell'indagato depositava memoria difensiva con cui contestava gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso proposto dal P.M.-
Il ricorso non ha fondamento, in quanto la struttura logica e giuridica del provvedimento impugnato è immune dai vizi denunciati dal ricorrente.
Deve sottolinearsi, anzitutto, che correttamente il tribunale ha ritenuto superata la preclusione endoprocessuale derivante dal giudicato cautelare, formatosi all'esito del procedimento di riesame, sulla base della trascrizione del primo interrogatorio reso in data 22.8.1996 dal collaborante EL RA LO, non depositato dal P.M. all'atto della richiesta della misura cautelare ai sensi dell'art. 291 c.p.p.: in detto interrogatorio l'EL aveva dichiarato di avere commesso l'omicidio del Gallina in concorso con IP VI, del quale riconobbe la foto, mentre nelle successive dichiarazioni indicò l'identità del complice nell'odierno indagato, IP VA BA, fratello del primo, specificando, nel secondo interrogatorio, che al crimine partecipò "uno dei IP, ZO o VAni, comunque quello che è stato in America" e, nel terzo, riconobbe nella foto di VA BA la foto della persona che aveva preso parte all'omicidio. Ciò premesso, la rivalutazione degli elementi indizianti alla luce della circostanza nuova -costituita dall'errata indicazione da parte del collaborante, nel primo interrogatorio, della persona del complice- risulta del tutto giustificata in base ai principi enunciati dalla costante giurisprudenza di legittimità. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno messo a punto i limiti del c.d. giudicato cautelare stabilendo che una preclusione di natura endoprocessuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal tribunale in sede di riesame o di appello avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, con la precisazione che detta preclusione ha una portata più modesta rispetto a quella propria della res iudicata sia perché è operante soltanto allo stato degli atti sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma unicamente le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa). Le posizioni successivamente espresse dalla giurisprudenza di legittimità risultano uniformate a tali linee, essendo stato precisato che il giudice ha il potere-dovere, in ogni stato e grado del processo e indipendentemente dalle sollecitazioni di parte, di verificare la permanenza delle ragioni giustificative del provvedimento coercitivo alla stregua di fatti sopravvenuti e delle eventuali modifiche della situazione processuale nonché degli stessi fatti originari e coevi all'ordinanza impositiva (Cass., Sez. I, 15 marzo 1995, Micelli;
Cass., Sez. VI, 16 gennaio 1995, Cerciello).
La rivalutazione degli elementi indizianti, oltre che ammissibile, ha condotto a risultati che, per la loro congruenza logica e per la loro esattezza giuridica, superano indenni il sindacato di legittimità.
Il tribunale ha, infatti, rilevato che "la divergenza tra le menzionate dichiarazioni rese dal collaborante rende, invece, plausibile l'eventualità che nel caso in esame si sia verificata una sovrapposizione nei ricordi del soggetto in ordine all'identità di taluno dei correi, il quale per tale ragione non è stato individuato in modo costante nel corso del tempo". Ne deriva -ha perspicuamente aggiunto il tribunale- che le contraddizioni delle dichiarazioni accusatorie ha in dubbiamente affievolito l'intrinseca attendibilità della chiamata di correo, sicché, poiché gli elementi estrinseci di riscontro allo stato acquisiti sono compatibili con la partecipazione all'omicidio tanto di IP VA BA quanto di IP VI, gli indizi a carico dell'indagato hanno perduto il carattere della gravità.
Anche su tale punto la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta in totale sintonia con la giurisprudenza di legittimità, nella quale è stato chiarito che verifica intrinseca e verifica estrinseca rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può ben bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono essere in ogni caso sussistenti, allo stesso modo in cui il grado minore di intrinseca attendibilità delle accuse postula il concorso di riscontri esterni di più accentuato spessore (Cass., Sez. I, 4 novembre 1996, Clemente). Ne consegue che nel caso in esame, a fronte della diminuita attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaborante, dipendente dal contrasto insorto dal raffronto tra il contenuto del primo interrogatorio e quello dei due successivi, il giudice di merito ha ritenuto, in modo del tutto corretto, che gli indizi a carico dell'indagato, pur non essendo venuti meno, sono rimasti privi del crisma della gravità e, dunque, non sono più idonei a giustificare la qualificata probabilità di colpevolezza che, a norma dell'art. 273 c.p.p., autorizza l'emanazione del provvedimento coercitivo. Pertanto, poiché il sindacato di questa Corte non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono al l'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito, il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999