Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2003, n. 11394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11394 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
3 Richiesta copia dolo dal Sig. GOSA 1 1 394/03 par Ciritti 3.10 REPUBBLICA ITALIANA
11 12.304. CORTE SIMERIA DI CALASONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. Musco SEZIONE SESTA PENALE per diritti €110 il 2:03.003. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IL CANCELLIERE
Udienza pubblica Dott. Renato Fulgenzi Presidente
41. Dott. Luciano del 5/2/03Deriu Consigliere
2. " RU Oliva Consigliere SENTENZA
3. "1 N. 191 Francesco P. Gramendola Cons.Relatore
4. Arturo Cortese Consigliere R.G.N.. 10374/02
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da OS EL, EI UI, AR
IC e AN VA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
avverso la sentenza 12/1/01 Corte d'Appello di Catania: Richiesta copia studio
DI SIMONE dal Sig. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
3,10 per diritti
27 MAR. 2003 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere. L CANCELLERE
Dott.Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Fabrizio Hinna Danesi,
che ha concluso: per il OS per l'annullamento senza rinvio quanto ai capi A L M R perché il fatto non sussiste disposizioni civili;
per il Mazzei annullamento delle annullamento senza rinvio quanto al capo M perché il fatto non sussiste, quanto ai capi A e L per violazione dell'art. 178 lett.b) cpp., quanto ai capi E R per vincolo
per AR annullamento senza rinvio per i capi M E R perché il fatto non sussiste; per Andò
annullamento con rinvio
Uditi, per le parti civili: l'avvocato dello Stato Giovanni
*Lancia, e per il Consorzio Agroalimentare Sicilia l'avv.IA
ET RA, che si sono riportati alle conclusioni scritte;
◆ Uditi i difensori avv.ti Enzo Musco e Angelo Pennisi per il ET, avv. UI Saraceni per il EI, avv. Franco
concluso riportandosi ai Coppi per AN, i quali hanno
rispettivi ricorsi e memorie;
PREVIA AUTORIS . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EVIA AUTORI77. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PIES. UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legaleреані aceton azol. UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Rilasciata copia legale al Sig. PELUSO Rilasciata copia legale dal Sig. MUSCO al Sig. MAURIT per diritti € 944 dal Sig. MAHEL per diritti
3.10 per diritti 8,26+6 23 FEB. 2009 per diritti € 826 3 SET 2003-
- il1-2-3 GIU 2003- IL CANCELLIERE 10.04-2005 NCELLIERE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 6/7/1999 il Tribunale di Catania dichiarava colpevoli: OS EL del reato di malversazione aggravata, così
diversamente qualificato il fatto contestato come concussione al capo
A, nonché dei reati di estorsione aggravata, così diversamente qualificati i fatti contestati come concussione ai capi L e M;
AR IC del reato di ricettazione, così qualificato il fatto di concussione al capo E, nonché del delitto di estorsione aggravata,
così qualificato il fatto contestato come concussione al capo M;
EI
UI del reato di estorsione aggravata, così qualificato il fatto concussione al capo M, e condannava ciascuno di essicontestato come
Him 2 alle pene di giustizia e il ET anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
Con la medesima sentenza il Tribunale assolveva il OS, il EI
e il AR dai reati di falso in bilancio contestati ai capi R e S
perché il fatto non sussiste, il Mazzei dal reato di concussione
ascritto al capo E, qualificato come malversazionediversamente aggravata per non avere commesso il fatto, ed infine AN VA dai reati di concussione, contestato al capo A e dal reato di cui all'art.7
legge n.195/1974 per non avere commesso il fatto.
La vicenda trae origine da una vasta inchiesta della Guardia di
Finanza, avente ad oggetto la genesi e l'operato della Società
Consortile "Mercati Agroalimentari Sicilia", della quale facevano parte il OS in veste di Presidente, il EI in veste di Vice
Presidente e il Cavallaio quale componente del consiglio di
Amministrazione, il cui scopo sociale era la realizzazione di un mercato ortofrutticolo nella città di Catania negli anni 91-92-93.
È proprio nell'ambito delle operazioni di acquisizione dell'area, sulla e di progettazione quale avrebbe dovuto sorgere il nuovo insediamento della struttura, che si contestava al OS (capo A), in concorso
con il EI e il AR (capo E) e l'Andò (capo A), di avere,
abusando della qualità di pubblico ufficiale, derivante dalla carica ricoperta in seno al Consorzio, nel prospettare a IO IA PU
NT, che aveva la disponibilità dell'area individuata, già di proprietà TT Alfero, l'eventualità che l'indennità espropriativa potesse essere determinata in misura assolutamente inadeguata al valore del fondo, costretto ○ comunque indotto costui a dargli in più
soluzioni la somma complessiva di due miliardi e cento milioni, di cui
It wa 3 e il resto а vari personaggi una parte (circa un miliardo) per sé
politici, tra i quali l'On VA AN, e ai vari componenti del
Consiglio di Amministrazione, tra i quali il EI e il AR. Si
contestava inoltre al solo OS (capo L) di avere, abusando della
prospettare al dott. RU SI TO, predetta qualità, nel
incaricato degli studi geologici, relativi al libero professionista,
progetto di massima e al progetto esecutivo l'eventualità che fosse
嘎 omesso il pagamento delle sue prestazioni ritardato ○ addirittura costretto О comunque indotto costui a consegnargli in professionali,
più soluzioni la somma complessiva di circa cinquantadue milioni, pari al 20% del compenso dovutogli;
nonché di avere in concorso con il Mazzei e il AR (capo M), nel prospettare alla società PA,
e per essa all'amministratore delegato Massimo TO e ai
titolari dello studio di progettazione e al responsabile della
Tecnogeco Progetti, implicitamente o esplicitamente, ritardi o comunque ostruzionismi nel pagamento dei dovuti compensi, costretto i predetti a promettere prima, e a dare poi, somme di danaro corrispondenti al 15%
dei compensi spettanti. Si contestava infine ai predetti imputati nelle rispettive qualità di avere esposto nei bilanci relativi agli anni
1991-1992, contrariamente al vero, le somme corrisposte alla
alla PA e agli altri studi proprietaria del terreno,
professionali, incaricati della progettazione di massima ed esecutiva dell'insediamento, pur essendo а conoscenza che parte delle somme versate era stata loro illecitamente corrisposta (capi Re S).
Riteneva il Tribunale nel qualificare giuridicamente i fatti contestati a titolo di concussione, dopo avere dato atto del contrasto insorto sul punto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione proprio nell'ambito del processo, che nella fattispecie non ricorresse la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in capo al Presidente e ai componenti del C.d.A. della società consortile,
giacché, in linea con detta giurisprudenza (della (sentenza n.382 in
data 1/3/96 e n.793 in data 7/5/96), detta società era da ritenersi di natura privata, per diversi motivi, tra i quali la mancanza di un atto
normativo, о anche di rango inferiore, dello Stato e di altro Ente
Pubblico, che regolasse la sua attività.
Perveniva pertanto alla conclusione che l'episodio concussivo in danno di IO IO PU EN fosse qualificabile giuridicamente come malversazione aggravata ex art.316/bis-61 n.7 c.p., in quanto il
OS, avendo ottenuto, quale presidente del consorzio un
finanziamento pubblico, non lo destinava alla finalità per cui era stato concesso, ma per altri fini estranei, tra i quali l'arricchimento personale. Diversa era invece ritenuta la posizione del coimputato AR, la cui confessata ricezione della somma di lire 70 milioni era qualificata ricettazione, mentre il EI per lo stesso episodio era assolto per non avere commesso il fatto, in assenza di riscontro alla chiamata in correità del OS. Allo stesso modo l'AN era ritenuto estraneo alla vicenda, per non avere commesso il fatto, mentre per la confessata ricezione della somma di lire 10 milioni, qualificata come violazione della legge sul finanziamento dei partiti, era assolto per assenza di
prove in ordine al profilo psicologico.
In relazione alla vicenda TO il Tribunale riteneva provata la condotta intimidatrice del OS e qualificava il fatto come
estorsione aggravata ex art.629-61 n.9 c.p.
5 Analogamente avveniva per la vicenda PA, in ordine alla quale il
Tribunale riteneva provata la condotta intimidatrice di tutti e tre gli imputati, qualificata anche essa come estorsione aggravata.
In ordine ai reati di falso in bilancio il Tribunale riteneva invece la essendo state esposte in bilancio le cifre insussistenza del fatto,
effettivamente sborsate.
La sentenza veniva gravata di appello del P.M., degli imputati, e della parte civile, e la Corte d'Appello di Catania, condivideva la tesi esposta dall'accusa, secondo la quale gli amministratori del consorzio dovevano considerarsi incaricati di pubblico servizio, ciò in forza dei forti interessi pubblicistici perseguiti, della specifica funzione pubblica e del potere di vigilanza, cui erano sottoposti da parte della
Regione, e per la gestione di risorse finanziarie pubbliche e la loro
trasformazione in patrimonio immobiliare.
Osserva quindi che in tutti e tre gli episodi, originariamente contestati come concussione, vi fosse alla base un accordo corruttivo, di cui riteneva raggiunta la prova storica, giacché pagamenti effettuati non erano dipesi da uno stato di soggezione da parte dei soggetti estranei al consorzio, i quali se avevano esaudito le
richieste degli imputati, lo avevano fatto non per timore di subire ingiusti danni, ma nella prospettiva di conseguire vantaggi vari
(aumento delle somme spettanti per l'esproprio, pagamenti più solerte spettanze, futuri incarichi, etc.), e conseguentemente delle qualificava i fatti come corruzione ex art.110-319-320-61n.7 c.p.
Riteneva poi sussistente il solo reato di falso in bilancio al capo R, valorizzando la idoneità, esclusa in primo grado, della falsa
rappresentazione della condizione economica della società a violare il
6 principio della correttezza delle informazioni societarie, tutelata incriminatrice. Confermava la qualificazione giuridica di dalla norma finanziamento dei partiti della ricezione violazione della legge sul parte dell'Andò. Concedeva a tutti per della somma di danaro da l'incensuratezza e le qualità personali e professionali le circostanze attenuanti generiche, che per i reati di corruzione erano dichiarate
equivalenti alla contestata aggravante, con la conseguente declaratoria di estinzione di tutti reati per prescrizione e la conferma delle
- statuizioni civili.
Avverso tale sentenza propongono ora ricorso per cassazione il
OS, l'AN e il EI, a mezzo dei rispettivi difensori, e il
AR personalmente, chiedendone l'annullamento.
In difesa del OS, i difensori avv.ti Musco e Pennisi denunciano con il primo motivo l'erronea valutazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, che la Corte territoriale aveva effettuato in
contrasto con la giurisprudenza di legittimità anche a Sez. Un., secondo la quale la progettazione e la realizzazione di un mercato agroalimentare all'ingrosso non può considerarsi esercizio di un pubblico servizio, essendo necessario che ricorra anche la regolamentazione dell'attività in forma pubblicistica;
con il secondo motivo l'erronea applicazione dell'art.2621, avendo la corte ignorato l'interesse giuridico tutelato dalla norma, che è quello della
rappresentazione veritiera delle condizioni economiche della società,
che nel caso in esame non era stato violato;
con il terzo motivo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del SI TO, che, а
seguito della qualificazione di corruzione attribuita al fatto, aveva perduto la qualifica di parte offesa, per assumere quella di imputato, onde le sue dichiarazioni avevano perso la natura di testimonianza;
con
il quarto motivo la violazione dell'art.578 c.p.p., per avere la corte deciso in ordine all'azione civile, nonostante la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non potendo trovare nella specie applicazione l'art.578, che prevede la condizione della precedente condanna alle restituzioni e al risarcimento non per qualsiasi reato, ma per quello che nel grado successivo viene dichiarato estinto,
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laddove in primo grado il reato ex art.2621 era stato escluso, e la precedente condanna per malversazione e per estorsione era stata cancellata dal giudice di appello.
In difesa di AN l'avv. Coppi deduce con il primo motivo l'inosservanza e erronea applicazione dell'art. 7 legge 2/5/74 n.195, avendo la corte
erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la cit. norma,
anziché l'art.4 legge 659/1981, che disciplina un' autonoma figura del contributo non è più, normativa, nella quale la provenienza rispetto a quella dell'art.7, qualificata, potendo esso provenire oltre che dal patrimonio di società, anche da quello di persona fisica, di guisa che essendo rimasto acclarato che la modesta somma di lire 10
milioni, ricevuta dall'AN, era stata corrisposta dal Rossitto a titolo di contributo personale alle spese per l'imminente campagna elettorale, l'imputato doveva essere prosciolto, perché tale norma incriminatrice era sanzionata solo sul piano amministrativo;
con il
secondo motivo il vizio motivazionale, avendo il giudice a quo omesso qualsiasi valutazione delle argomentazioni addotte dalla difesa a
sostegno della estraneità dell'Andò a qualsiasi interessenza
all'interno del consorzio.
8 Analogamente in difesa di EI UI, gli avv.ti Catania e Saraceni ricorsi con il primo motivo l'erroneadeducono nei rispettivi applicazione dell'art.358 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione della qualità soggettiva all'apprezzamento degli amministratori del consorzio, avendo la Corte erroneamente
desunto tale qualità dalla considerazione che l'attività specifica della società fosse la progettazione di opere pubbliche, laddove né il comune, né la camera di commercio avevano mai assunto alcuna iniziativa di costruzione del mercato, non facevano parte della società, né
avevano rilasciato concessioni, e senza tener conto che la giurisprudenza di legittimità non solo penale, ma anche civile, aveva
escluso che la progettazione dell'opera fosse regolamentata da norme di diritto pubblico e aveva affermato la indubbia natura privata dei
Mercati Agroalimentari Sicilia, escludendo che potesse annoverarsi nella categoria delle opere pubbliche la costruzione di un mercato
all'ingrosso, sia pure realizzato con erogazioni di contributi pubblici e con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;
con il
secondo motivo la violazione di norme processuali ex art.597 co.1° e 521 c.p.p., avendo la Corte riconosciuto l'imputato colpevole di
corruzione in relazione a tutti e tre gli episodi in contestazione
(capi A,L,M), nonché dei reati di falso in bilancio, laddove il
predetto, rinviato a giudizio solo per i reati di concussione realtivi agli episodi PU NT (capo E) e PA (capo M) e per i
reati di falso in bilancio (capi R e S), era stato assolto in primo commesso il fatto dal reato al capo E, qualificatogrado per non avere come malversazione, e dai reati di falso in bilancio, perché il fatto non sussiste e l'appello del P.M. riguardava il mancato riconoscimento
9 delle qualifica di incaricato di pubblico servizio per il fatto di cui al capo M, nonché l'assoluzione per il reato di cui al capo S e per l'omessa contestazione dell'aggravante ex art.61 n.11 c.p., con la
conseguenza che il EI era stato dichiarato colpevole dei reati ai capi E ed R, sia pure dichiarati estinti, per i quali era stato assolto e non c'era appello del P.M. e per i reati ai capi A ed L non
contestati, il tutto nella supposizione che la sentenza avesse
confermato l'assoluzione per il capo S;
nonché il vizio motivazionale,
per avere la corte del tutto omesso di prendere in considerazione i
motivi e le argomentazioni, svolte a sostegno del gravame, soprattutto
PA, nel quale la difesa avevain relazione all'episodio sottolineato e dimostrato come il Mazzei non potesse essere a
conoscenza dell'accordo corruttivo OS-TO.
Infine Il AR deduceva nei motivi a sostegno la violazione e la erronea applicazione dell'art.358 c.p.e la manifesta illogicità della motivazione, nell'attribuire all'imputato la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità,
per la quale per aversi una pubblica funzione о un pubblico servizio era necessario che l'attività dell'ente fosse disciplinata da norme di diritto pubblico о da atti autoritativi;
con il secondo motivo
1'erronea applicazione dell'art.2621, non essendovi stata nella fattispecie una fraudolenta esposizione nei bilanci delle condizioni economiche della società, giacché le somme esposte corrispondevano in ogni caso a quelle effettivamente sborsate.
Tanto premesso in fatto, Osserva questa Corte che i ricorsi sono fondati, sia pure in parte, e vanno accolti per quanto di ragione.
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иши Argomento comune a tutti i ricorrenti (tranne l'AN) è quello relativo alla questione della natura del Consorzio Agro-alimentare Sicilia e
della qualifica da attribuirsi ai suoi amministratori, odierni ricorrenti, che costituisce la chiave di lettura del processo.
Si legge alla pagina 20 della sentenza impugnata, della quale non si
può fare a meno di censurare la difficile lettura e la disorganica trattazione dei singoli argomenti, che la questione della qualifica soggettiva degli imputati era stata già sottoposta al vaglio della
Corte di Cassazione, la quale, mentre nel procedimento incidentale "de libertate", promosso dall'indagato EI, aveva con sentenza in data
7/10/94 affermato la qualifica di incaricati di pubblico servizio degli amministratori, dovendosi avere riguardo all'attività in concreto
svolta dai predetti (acquisizione dell'area e progettazione di
massima), finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico,
successivamente, esaminando i ricorsi di MO UI e MA
LE, (originariamente coimputati di corruzione nella vicenda
PA) avversO le sentenze di applicazione della pena su richiesta
delle parti, era andata di contrario avviso, ritenendo nelle rispettive sentenze n.382 in data 1/3/96 e n.793 in data 7/5/96, che gli amministratori in relazione all'attività di progettazione, loro
la qualità di pubblico ufficiale о di contestata, rivestivanonon incaricato di pubblico servizio, trattandosi di attività, posta in essere al di fuori di qualsiasi investitura pubblica. Tali ultimi giudicati, allegati agli atti, avrebbero dovuto quanto meno far riflettere i giudici di secondo grado sulla loro portata e sulla
loro rilevanza nel processo in corso.
Avrebbero dovuto i giudici della corte etnea ricordare quanto sostenuto giurisprudenza di legittimità, qui pienamentedalla consolidata
condivisa, secondo la quale l'accoglimento dei motivi a sostegno del ricorso per cassazione, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto reato ascritto ai ricorrenti, giova anche ai
coimputati non ricorrenti, in virtù dell'effetto estensivo previsto dall'art.587 co.1° cpp., che opera di dell'impugnazione,
diritto, come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro, che sono stati giudicati con la stassa sentenza, soggetta ad impugnazione,
al fine di assicurare la "par condicio" degli imputati, che si trovino in situazioni identiche (Cass.7/5/99 Freda CED 213507).
Nel caso in esame è accaduto che, nell'ambito della vicenda PA,
nell'ordinanza custodiale in data 21/2/94 al OS, al AR, e
al EI da un lato, al TO, Presidente dell'PA, e ai
progettisti MO, MA e IA dall'altro, era contestato il reato di corruzione, la cui natura plurisoggettiva è indiscutibile e costituisce punto fermo della giurisprudenza di questa Sezione, e con
tale accusa tutti i predetti imputati furono rinviati a giudizio a
conclusione dell'udienza preliminare. Prima dell'apertura del dibattimento, gli imputati TO, MO, MA e IA
chiesero ed ottennero l'applicazione della pena su richiesta delle
parti, ma la Corte di Cassazione su ricorso del MO e del Martini
annullava senza rinvio le predette sentenze per i motivi già accennati.
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Лёши Di guisa che i giudici del secondo grado, nel riproporre in capo ai restanti imputati la qualifica di incaricati di pubblico servizio,
ripristinando l'originaria contestazione di corruzione (che il qualificandola come estorsione, con Tribunale aveva escluso, una discutibile modifica del capo di accusa), non poteva non tener conto
del giudicato endoprocessuale, formatosi a seguito delle menzionate pronunce di annullamento delle sentenze di patteggiamento.
·
E' pur vero che tali sentenze della S.C. erano state precedute dalla contrastante pronuncia della medesima corte nel procedimento va richiamata sul punto la incidentale "de libertate", ma giurisprudenza della I° Sezione di questa Corte, che ampiamente si della quale la preclusione di condivide, a mente natura endoprocessuale, suscettibile di formarsi a seguito di pronunce, emesse
all'esito del procedimento incidentale di impugnazione dalla Corte di
Cassazione, ovvero dal Tribunale in sede di riesame, di appello avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ha una portata più
modesta rispetto a quella propria della "res iudicata", sia perché è
operante solo allo stato degli atti, sia perché non copre anche le
questioni deducibili, ma unicamente quelle dedotte, implicitamente о
esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione (Cass.Sez.1°
n.2093 del 29/4/99 rv.213302).
' piena operatività Ne deriva pertanto, nel caso in esame la
dell'effetto estensivo degli ultimi giudicati, e non di quello precedente formatosi nel procedimento incidentale, con la conseguenza
che laper vicenda PA (capo M), la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio nei confronti degli imputati OS, AR
Minna 13 e EI, come è avvenuto per i coimputati MO e MA, perché il fatto non sussiste.
Ed analoga decisione va assunta anche in relazione alla vicenda SI
TO (capo I) giacchè le stesse argomentazioni, fatte a proposito della vicenda PA, valgono per analogia anche per questa, nella quale il patto, qualificato come corruttivo dai giudici
4 di secondo grado, è avvenuto nell'ambito della stessa progettazione,
che questa corte, con le menzionate sentenze di annullamento, ha
ritenuto attività non qualificabile come pubblico servizio.
Diversa è invece la vicenda UN (capi A ed E), nella quale il c.d.
corruttivo ebbe a verificarsi, secondo l'impostazione della accordo sentenza di secondo grado, non già nell'ambito della progettazione, ma precedente fase dell'individuazione e dell'acquisizione nella dell'area, e la soluzione non può che essere la stessa di quella adottata in precedenza.
Ed invero la S.C. nelle richiamate sentenze ON e MA ha enunciato il principio che la qualifica di pubblico ufficiale О di
incaricato di pubblico servizio, a seguito della novella apportata agli articoli 357 e 358 cp. dalla legge 26/4/1990 n.86, è collegata non al rapporto di dipendenza tra soggetto privato ed ente pubblico, ma alla natura dell'attività, concretamente esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata, e che nel caso di una società consortile,
come l'Agro-alimentare Sicilia, non si richiedesse la presenza o meno
di un provvedimento concessorio autorizzativo, legittimante l'esercizio dell'attività stessa, e neppure che fosse rilevante, come
Ариши 14 7 già aveva ritenuto la stessa S.C. nel procedimento “de libertate”,
l'attività specifica di progettazione di opere pubbliche, ma che fosse necessaria l'esistenza di un atto normativo, o anche di rango inferiore dello Stato ○ di altro ente pubblico, con il quale l'attività stessa fosse assunta come propria degli stessi.
E quindi escludendo che l'attività di progettazione fosse soggetta,
quanto meno al momento del fatto, ad una disciplina pubblicistica alla stregua della normativa di cui al d.lgs.19/12/1991 n.406 (attuazione della direttiva comunitaria 89/440 in materia di procedura di aggiudicazione di lavori pubblici), della legge 11/2/94 n.109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), della legge n.517/75 (che disciplina i finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo del commercio), ed infine della legge n.41/1986 (che aveva rifinanziato i fondi predetti), la S.C. giungeva alla conclusione che i soggetti destinatari delle somme erogate dai privati per ottenere l'incarico di progettazione del mercato agro-alimentare de quo, non
rivestissero né la qualità di pubblici ufficiali, né quella di incaricati di pubblico servizio.
Orbene applicando il suesposto principio alla vicenda UN, non
ritiene questa corte che nell'attività di ricerca e di acquisizione dell'area ricorra una qualche disciplina pubblicistica Si. tratta
infatti della fase, in cui, individuata l'area in quella di proprietà
TT RO, madre del coimputato PU EN, la pratica relativa all'acquisizione del terreno fu rapidamente superata con la
stipulazione del c.d. accordo corruttivo, intercorso tra quest'ultimo e gli amministratori della società, nella quale dunque deve escludersi in
Chann 15 2 concreto l'esercizio di una attività disciplinata da norme
pubblicistiche.
E' pur vero che tale fase preludeva ad una espropriazione per pubblica utilità, con occupazione di urgenza dell'aera summenzionata, ma in
concreto tale procedura non vi è mai stata, essendo stato stipulato un atto di cessione volontaria dell'area, come si legge a pagina 16 della sentenza di primo grado, ed in ogni caso l'iniziativa della procedura competeva non direttamente al consorzio, ma all'ente pubblico.
territoriale, nel descrivere l'excursus, cheNon a caso la corte condusse all'individuazione dell'area, riferisce che, non appena richiese al Comune notizie in meritocostituitosi, il consorzio all'individuazione dell'aera e il Comune rispose che era già stata individuata l'area, corrispondente a quelle di proprietà Alfero;
che a seguito di richiesta del consorzio, il Comune dispose una variante al piano regolatore, per consentire il cambio di destinazione dell'area,
già destinata a verde pubblico.
E' chiaro quindi che in questa fase nessuna attività assoggettata a disciplina pubblicistica è stata posta in essere dagli amministratori del consorzio, idonea a qualificare questi ultimi incaricati di un
pubblico servizio. Il c.d. accordo corruttivo va collocato al di fuori di qualsiasi attività amministrativa in senso oggettivo, regolata da norme di diritto pubblico, né esso è connotato da un atto autoritativo,
costituisce piuttosto l'epilogo di̟ una trattativa illecita tra il ma proprietario del fondo e gli amministratori del consorzio, che nella
fattispecie agivano come soggetti privati, che anziché rivolgersi al
Comune per la procedura espropriativa dell'area, hanno preferito nella logica dell'illecito arricchimento, superare con un accordo contra
ерени 16 legem l'alternativa delle lungaggini amministrative e di una
inadeguatezza valutativa dell'immobile.
Consegue pertanto che, avendo il giudice di secondo grado escluso che nella fattispecie ricorresse la minaccia o la prevaricazione da parte degli amministratori, e ritenuto che il tutto si era perfezionato su di un piano di assoluta parità, la mancanza di impugnazione del P.G. sul punto, una volta eliminata la qualifica di incaricato di pubblico senza rinvio Servizio in capo agli imputati, determina l'annullamento della sentenza nei confronti del OS e del AR con riferimento rispettivamente ai capi A ed E della rubrica, perché il annullamento delle disposizionifatto non sussiste, con conseguente civili a carico del OS.
Tale formula, come del resto quella relativa al capo M e al capo L deve ritenersi prevalente sull'altra di estinzione del reato per prescrizione, non essendovi dubbio che l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità, di cui all'art.129 cpp., operi anche in sede di legittimità, pur nei limiti che tale giudizio comporta. Si richiama in proposito il principio già espresso da questa Sezione, secondo il quale, in presenza di una causa estintiva del
reato, il giudice in qualsiasi stato e grado del processo è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cpp. nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale, e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in maniera assolutamente non
contestabile, tanto che la valutazione da compiersi al riguardo
17 appartiene più al concetto di constatazione, che a quello di
apprezzamento (Cass.Sez.VI° n.3945 del 25/3/99 rv.213882).
Sempre rimanendo nell'ambito dei fatti corruttivi, va accolto il
ricorso del EI, e conseguentemente va annullata senza rinvio la al саро L (vicenda TO), sentenza impugnata in riferimento
essendo evidente la nullità, di cui all'art.178 lett.b) cpp. non avendo il EI per tale reato mai rivestito la qualifica di imputato, nonché in riferimento al capo E (episodio UN), dal quale l'imputato è
stato assolto in primo grado per non avere commesso il fatto e non vi è
stato appello del P.M.
Resta quindi il solo reato di falso in bilancio, relativo alla vicenda
UN, contestato al capo R agli imputati OS, AR e
EI, mentre l'altro, relativo alla vicenda PA, contestato al capo S, conclusosi in primo grado con l'assoluzione degli imputati con formula ampia, non ha costituito oggetto di impugnazione del P.M.
Sul punto, a differenza di quanto avvenuto per i fatti di corruzione,
in ordine ai quali la formula della insussistenza del fatto è prevalsa su quella della prescrizione, ritiene questa Corte che non sussiste la evidenza della prova dell'insussistenza del fatto, giacchè la nell'ipotesi valutazione dell'inquadrabilità della fattispecie criminosa di cui all'art.2621 cc., anche alla luce della modifica più
favorevole, introdotta dalla recente legge 11/4/02 n. 61, involge questioni di merito, che presuppongono una rilettura degli atti processuali, non consentita in sede di legittimità.
евши 18 Per quanto attiene infine alla vicenda AN, il ricorso dell'avv.Coppi
è fondato e va accolto.
Ed invero la corte etnea è pervenuta alla pronuncia di estinzione del residuo reato di illecito finanziamento ai partiti, ascritto
all'imputato, per prescrizione, dopo avere ritenuto infondate le due
tesi della provenienza del danaro pagato al parlamentare rispettivamente dal OS in proprio e dal IS EN. Ma a parte ogni censura sulla omessa esposizione delle ragioni, per cui
Centrambe le tesi dovevano ritenersi infondate, risulta dalla lettura
della sentenza di primo grado (pag.43), che il PU ha decisamente escluso di aver mai interessato l'on. Andò della questione dell'esproprio del suo terreno, anche se ha ammesso di conoscere quest'ultimo e di avere avuto frequenti rapporti di solidarietà per la stessa militanza politica, ed in ciò sostenuto dalla parola dell'AN,
che, nel respingere l'accusa, ha ammesso di avere ricevuto contributi
per la tornata elettorale del 1992 da amici e colleghi, tra i quali ha annoverato il OS e non il PU.
Ed allora appare "ictu oculi" incoerente oltre che illogica la
conclusione cui perviene il giudice di secondo grado nell'escludere che la somma di danaro provenisse dal patrimonio personale del OS, a fronte di una confessione di quest'ultimo, che aveva ammesso di avere somma di 10 о 20 milioni di lire al parlamentare corrisposto la a titolo di mero contributo personale alle spese per la imminente campagna elettorale, e di una negatoria del PU.
Trattandosi quindi di finanziamento non occulto avrebbe dovuto la un corte territoriale ritenere applicabile alla fattispecie non la
disciplina di cui all'art. 7 legge n.195/1974, ma la normativa di cui them 19 all'art. 4 legge n. 659/1981, che non pone alcuna limitazione ai
contributi che ogni cittadino è libere di versare agli esponenti dei partiti politici, salvi gli adempimenti di cui al co.3° cit.art., che però sono sanzionati solo sul piano amministrativo а seguito della legge n.689/1981.
Quindi diversamente qualificata l'orginaria imputazione ai sensi
dell'art. 4 legge 18/11/1981 n. 659 la sentenza nei confronti di Andò
'Salvatore va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P. Q. M.
impugnata: a) nei confronti di Annulla senza rinvio la sentenza
M della rubrica, perché il
- L -OS EL con riferimento ai capi A
fatto non sussiste;
rigetta nel resto il ricorso;
b) nei confronti di
AR IC con riferimento ai capi E ed M perché il fatto non sussiste, rigetta nel resto;
c) nei confronti di EI UI con riferimento al cap M, perché il fatto non sussiste, al capo L ai sensi dall'art.178 lett.b) cpp., ai capi E ed R in quanto non oggetto di appello del P.M.; d) nei confronti di Andò Salvatore in ordine
di cui all'art. 4 legge 18/11/1981 n.659 (così all'imputazione l'originaria contestazione) perché il fatto non è più qualificata previsto come reato.
Così deciso in Roma il 5/2/2003 Il Consigliere est. Il PresidenteMumbili
LCANCELLIERE C1 Depositato in Cancelleria Lidia Scalia معم 11 MOD 2003. ودی oggi, IL CANCELLIERE C1 See R
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