Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare, va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo che ha portato al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella L. n. 203 del 1991, sia garanzia della stabile rescissione di qualsiasi legame con le attività dell'organizzazione criminale di appartenenza, in modo da comportare il superamento della presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2009, n. 49557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49557 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
07-Camera di consiglio 49557 /09 R. G. n. 32036/09 Sentenza n. 2743 in data 9 dicembre 2009
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Presidente Dr. Giovanni DE ROBERTO
Dr. Saverio Felice Consigliere MANNINO
Consigliere Dr. Antonio Stefano AGRO'
Dr. Giorgio Consigliere COLLA
Consigliere Dr. Giacomo PAOLONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LO OR, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli 29 giugno 2009 nel proc. pen. n. 66627/01
RGNR PM Napoli.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, ir persona del dr. in persona del dr. Eu- genio SELVAGGI,il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
- re con quella degli arresti domiciliari in località protetta nota al Servizio Centrale di Protezione del
Ministero dell'Interno.
Avverso l'ordinanza di riesame lo SP ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 275 c. 3 c.p.p. c.p.p. e 8 L. 203/91 e difetto di motivazione ex art. 125 c. 3
c.p.p. (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) perché i Giudici a quibus - pur avendo preso atto della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91 in esito al giudizio ab- breviato celebrato a carico del ricorrente con irrogazione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa - hanno comunque ritenuto sussistente il pericolo della reitera- zione dei reati
2. violazione degli artt. 275 c. 3 c.p.p. c.p.p. e 8 L. 203/91 e motivazione illogica e deficitaria (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) perché l'ordinanza impugnata pone l'accento sulla gravità delle con- dotte criminose a lui contestate, così come descritte negli episodi confessati, si è limitata a con- trapporre al passato criminale del ricorrente la sua delazione collaborativi, giungendo all'immotivata affermazione che la seconda non è sufficiente a neutralizzare gli effetti negativi
― in termini di pericolo di reiterazione del comportamento contra legem - del primo termine.
L'impugnazione è fondata.
Disponendo in tema di revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collabo- razione l'art. 16 octies D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. in L. 15 marzo 1991 n. 82 - il quale stabilisce testualmente che la misura cautelare non può essere revocata o sostituita con altra meno grave solo per effetto della concessione a chi ha tenuto taluna delle condotte di collabo- razione delle attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, qual è quella dell'art. 8 L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n.203 - si ricollega sistematica- mente alla presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c. 3 c.p.p., di cui costituisce appli- cazione con riferimento ai collaboratori di giustizia.
Quest'ultima norma, indicando i criteri di scelta delle misure, prescrive l'applicazione della custodia in carcere per i reati previsti, fra gli altri, dall'art. 51 c. 3 bis c.p.p., e quindi per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sus- sistono esigenze cautelari, introducendo una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo
а onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione, ossia di fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il proprio contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato (Cass., Sez. 6, 14 novembre 2008 n. 46060, ric. Verolla).
In attuazione di questa regola l'art. 16 octies cit. stabilisce che, nel caso di concessione delle predette attenuanti al collaboratore di giustizia, può procedersi alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare applicata a quest'ultimo solo se il giudice che procede non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo.
Pertanto, nel caso in cui sia riconosciuta al collaboratore di giustizia, nel processo penale nel quale è imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni in esso previste, l'attenuante dell'art. 8 D.L. n. 152/91, conv. in L. n.203/91, perché, dissociandosi dagli altri, si è adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a con- seguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cat- tura degli autori dei reati, il giudice che procede deve valutare ai sensi dell'art. 16 octies D.L.
n. 8/91, conv. in L. n. 82/91, la condotta che ha meritato l'attenuante per verificare se vi siano elementi dai quali possa desumersi l'attualità dei collegamenti dell'imputato con la criminali- tà organizzata di tipo mafioso ai fini della dimostrazione della stabile rescissione da parte dell'imputato dei suoi legami con l'organizzazione criminosa e, quindi, dell'inesistenza di esi- genze cautelari che porta al superamento della presunzione di pericolosità dell'art. 275 c. 3
c.p.p. e consente la revoca o la sostituzione della misura cautelare applicata.
In altri termini, secondo il sistema così delineato, nel giudizio cautelare sulla pericolosità ai fi- ni della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare, il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 8 D.L. n. 152/91, conv. in L. n.203/91 non determina di diritto il venir meno della presunzione di colpevolezza di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p., ma esige, come condizio- ne di legittimità del provvedimento, la verifica motivata del superamento in fatto di tale pre- sunzione, per effetto dell'incompatibilità dell'attività di collaborazione concretamente e posi- tivamente svolta nel processo con la permanenza di qualsiasi legame con la criminalità orga- nizzata (Cass., Sez. 2, 12 gennaio 2006 n. 16967, ric. Cerfeda;
Sez. 1, 27 ottobre 2004 n. 45379, ric. Saraceni;
Sez. 5, 8 ottobre 2003, ric. Seidita;
Sez. 2, 9 ottobre 2003 n. 47398, ric. P.M. in proc.
Massimino; Sez. 5, 10 gennaio 2000 n. 91, ric. Galliano: Sez. 6, 16 aprile 1999 n. 1196, ric. Cirillo;
Sez. 2, 23 gennaio 1997 n. 1311, ric. Settineri ed altri;
Sez. 1, 20 gennaio 1997 n. 307, ric. Maturi;
Sez. 1, 21 ottobre 1996 n. 5433, ric. P.G. e Alfieri;
Sez. 1, 9 maggio 1994 n. 2132, ric. Carbonaro ed altri;
Sez. 1, 9 maggio 1994 n. 2132, ric. Carbonaro ed altri).
- Nel provvedimento impugnato, alla prolungata esposizione dei precedenti giurisprudenziali in mate- ria, segue una motivazione consistente, a parte il richiamo ai gravi indizi in ordine ai reati contestati allo SP aggravati dall'art. 7 L. n. 203/91, nell'enunciazione di tre dati di fatto - a) la gravità delle condotte criminose attribuite all'imputato, così come descritte anche negli episodi confessati;
b) la profondità dei legami con il clan dei SI risalente nel tempo;
c) il periodo breve trascorso dall'inizio della collaborazione (ottobre 2008) - senza giustificazione di completezza e di esaustivi- tà.
In particolare, i tre elementi enunciati, privi di qualsiasi analisi volta a precisarne la consistenza e l'efficienza causale in relazione al provvedimento adottato, si rivelano, di per sé e nel complesso, inidonei a costituire una motivazione.
L'enunciazione di essi appare carente e incongrua rispetto ai punti in precedenza elencati, espres- samente indicati dallo stesso Tribunale come oggetto indefettibile della motivazione del provvedi- mento secondo la specificazione fatta dall'art. 16 octies L. n. 82/91: 1) che la condotta di collabora- zione, avendo carattere concreto e decisivo, sia tale da fare fondatamente presumere che al soggetto potranno essere concesse le attenuanti speciali previste dal codice penale e da disposizioni speciali;
2) che non sussistano elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità ma- fiosa o terroristica;
3) che il collaboratore, se soggetto a misure speciali di protezione, abbia rispet- tato gli impegni assunti.
Nell'ordinanza di riesame, il primo e il secondo degli elementi indicati costituiscono meri accenni alla situazione anteriore all'inizio della collaborazione, mentre il terzo, lungi dall'esaminarne i con- tenuti, si sofferma esclusivamente sulla breve durata del tempo trascorso dall'inizio di essa. Del ri- spetto degli impegni eventualmente assunti dal collaboratore in quanto soggetto a misure di prote- zione non si fa alcun cenno.
L'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione risulta ancora più evidente se si considera che nei motivi dell'ordinanza si dà atto incidentalmente che nel caso in esame, elemento posto a ba- se della richiesta di sostituzione in melius della custodia cautelare sarebbe la collaborazione dello
Spagnolo, ovvero il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203.
Pertanto appaiono fondati entrambi i motivi del ricorso, in accoglimento del quale deve procedersi all'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il Giudice del rinvio prenderà in esame, in primo luogo, ad esaminare le motivazioni poste a base del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 cit. nel processo penale svoltosi a carico
ве dell'imputato, valutando la relativa condotta di collaborazione svolta al fine di dedurne l'eventuale incompatibilità con la permanenza e l'attualità dei collegamenti di quest'ultimo con l'associazione criminale di appartenenza. Considererà al riguardo, come elementi della sua valutazione, le ragioni poste a base dei pareri rispettivamente espressi dal Procuratore Nazionale Antimafia, anche in ordi- ne al rispetto degli impegni eventualmente assunti dal collaboratore, e dal Procuratore della Repub- blica presso il Tribunale di Napoli, dei quali si è tenuto conto nell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 c.1 ter norme att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2009
Il Presidente Il Consigliere estensore
5.ell. صالة
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seele