Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di cosiddetti collaboratori di giustizia e sono ammessi allo speciale programma di protezione, il giudizio cautelare sulla pericolosità, ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare, va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2006, n. 16967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16967 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Massinne
16 9 6 7/ 0 6 ITALIAN 16367REPUBBLI CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Camera di Cons.Dott. RIZZO ALDO Presidente
Consigliere del 12/01/06 1. Dott. MORGIGNI ANTONIO
SENTENZA 2. ESPOSITO ANTONIO Consigliere
N. 363. BERNABAI RENATO Consigliere
"4. TAVASSI R.G.N. 40511/05MARINA ANNA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE IP N. IL 05/02/1968
avverso ORDINANZA del 30/08/2005
TRIB. LIBERTA' di LECCE
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ESPOSITO ANTONIO
sentite le conclusioni del P.G. Dr. V. D'Ambrosio
che ha chiesto il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza emessa in data 30.7.04, ex art. 310
c.p.p., il Tribunale di EC confermava il provve-
dimento 1.7.2004 della Corte di Assise della stessa città che aveva respinto l'istanza di revoca о so-
-
- (condannato dalla predetta sta da ER IL
Corte di Assise, con sentenza del 31.5.2004, alla pena di anni sedici di reclusione per associazione di tipo mafioso, omicidio ed altro) ritenendo che il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 8 L. 12.7.1991 n. 103 non aveva fatto ve- nir meno il particolare regime cautelare di cui all'art. 275 III C. c.p.p..
Su ricorso dell'imputato, questa Suprema Corte, con decisione del 4.5.2005 annullava con rinvio l'ordinanza impugnata.
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La Corte di legittimità - richiamato il disposto di rile-cui all'art. 16 octies D.L. 15.1.2001 n. 8
vava che "non risultava che, nella specie, la Cor-
te di Assise avesse positivamente acquisito elemen-
ti tali da consentire di desumere la permanenza di legami mafiosi in capo al ER (essendosi limi-
tata, come poi anche il Tribunale investito della decisione ex art. 310 C. P. P., a non escludere che esso ER potesse "non aver reciso ogni legame con il precedente stile di vita" e, conseguentemen-
"se rimesso il libertà con una forma più lievete,
di custodia, commettere altri reati della medesima indole di quelli già commessi")".
2 Rilevava ancora questa Corte regolatrice che
"l'ordinanza impugnata, (in contrasto con quanto ri-
tenuto nel precedente provvedimento 1/7/04 della
Corte d'assise, secondo il quale ER, se la-
sciato libero, non potrebbe realisticamente tornare
י
a operare in quel contesto che risulta aver lascia-
to nello scorso agosto con l'inizio della sua col-
laborazione"), disattende chiaramente anche i prin-
cipi giurisprudenziali, secondo i quali "in tema di misure cautelari personali applicate nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, il ricono-
scimento (nel giudizio di merito) dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13/5/91 n. 152, (convertito nella Legge 203/91) fa venire meno, oltreché gli effetti penali sostanziali di cui al precedente art. 7, anche gli effetti penali processuali, e
segnatamente il particolare regime cautelare di-
cui all'art. 275/3 C. P. P.. E' infatti lo stesso le-
gislatore, con la posizione della norma, a prevede-
re il venir meno delle particolari esigenze caute-
lari sottese alle disposizioni eccezionali di cui all'art. 7 della stessa legge, tra le quali lo spe-
ciale regime cautelare ex art. 275/3 C.P.P.. Ciò,
peraltro, non comporta il venir meno della necessi- tà di una valutazione della pericolosità del sog-
- 3 getto, ma implica soltanto che tale giudizio va espresso, a norma degli artt. 274 e 299 C.P.P., in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dall'organizzazione mafiosa" (Cass.
VI, sent. 238 del 5/4/2000, P.M. in proc. Ignoto
V.). E ancora: Qualora il soggetto nei cui con-
fronti è stata proposta una misura di prevenzione sia stato ammesso allo "speciale programma di pro-
tezione" previsto per i c.d. collaboratori di giu-
stizia dall'art. 10 D.L. 15/1/91 n. 8 (convertito
82), il re-con modificazioni in Legge 15/3/91 n.
quisito della pericolosità dev'essere puntualmente accertato sulla base di elementi di fatto idonei a superare la presunzione (derivante dalla suddetta ammissione) che il proposto abbia reciso i propri legami con il mondo del crimine" (Cass. I, sent.
5668 dell'11/12/97, Gennaro)".
- Evidenziava infine il Supremo Collegio che "la motivazione della sentenza 31/5/04 della Corte
d'assise di EC (depositata il 18/8/04) aveva ri-
tenuto "le dichiarazioni del ER... intrinseca-
mente attendibili in modo pieno", e affermato espressamente che, nei confronti di tale imputato, 11'a seguito della collaborazione con la giustizia,
non si (delineavano) più elementi di pericolosità
- sociale".
Il Tribunale di EC, cui gli atti erano stati con ordinanza del trasmessi per nuovo esame,
30.8.2005, confermava l'ordinanza emessa dalla Cor-
te di assise di EC 1'1.7.2004.
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione
l'imputato deducendo i seguenti motivi:
Violazione dell'art. 606, comma I, lett. b) c) e),
c.p.p. in relazione ai presupposti previsti ai fi-
.
ni del mantenimento della custodia cautelare in carcere, di cui al combinato disposto degli artt.
274, 299 c.p.p. e 8 della legge n. 203/1991; difet-
dell'art. 125, comma ai sensi to di motivazione
III, c.p.p..
Il Tribunale di EC, Sezione del Riesame, unifor-
mandosi al principio di diritto posto dalla Suprema
Corte di Cassazione con la Sentenza del 4.5.2005,
di annullamento con rinvio, aveva applicato al caso di specie il disposto di cui all'art. 16 octies 1
- che espressamente disci- della Legge n. 82/1991
plina l'ipotesi della revoca о sostituzione della misura cautelare per effetto della collaborazione disponendo l'acquisizione del parere del Procurato-
re Nazionale Antimafia, al fine di verificare che,
al momento del giudizio di riesame, non vi siano
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elementi dai quali si desuma attualità dei collega-
menti dell'odierno ricorrente con la criminalità
organizzata.
Dal parere, emesso in data 26.8.2005 dalla Direzio-
ne Nazionale Antimafia, emergeva la fattiva colla-
borazione di ER IL con l'autorità giudi-
ziaria, iniziata già nell'agosto 2003, nonché il rispetto degli impegni assunti di cui all'art. 12
L. 15.3.1991, n. 82.
Il parere precisava che per tale collaborazione al
ER era stata concessa, nel procedimento l'attenuante speciale 2302/98 R.G.N.R. n. 7/2002,
152/1991 e 74, comma 7, di cui all'art. 8 D.L. n.
del D.P.R. n. 309/1990.
Pertanto, il Procuratore Nazionale Antimafia, con-
cludeva nel ritenere che "il ER abbia iniziato un percorso di allontanamento dal sistema di vita criminogeno nel quale è vissuto ed abbia sinora coerentemente mantenuto una condotta incompatibile con legami di qualsivoglia genere con l'ambiente
mafioso nel quale si trovava ad operare", per cui esprimeva il parere che "non risultano elementi dai quali si possa desumere l'attualità del collegamen-
to fra il ER IL e la criminalità organiz-
zata".
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Il Tribunale del Riesame, pur avendo preso atto del parere espresso dal Procuratore Nazionale Antima-
fia, aveva ritenuto, comunque, di applicare, in se-
de di valutazione della pericolosità del ER, i criteri di cui all'art. 274 c.p.p., sul presupposto che "soggetti con carriere criminose di alto livel-
lo, sebbene dissociatisi ufficialmente dal sodali-
zio originario di appartenenza, possano associarsi in seguito in un altro contesto criminale in un al-
tro luogo, о possano commettere nuovamente gravi delitti".
Di conseguenza ha ritenuto che "la collaborazione con la giustizia di per sé sola non può far ritene- re cessate in assoluto le esigenze cautelari poste a fondamento dell'originaria ordinanza custodiale".
Il giudizio appariva innanzitutto contraddittorio,
laddove lo stesso Tribunale aveva ritenuto che allo stato il ricorrente appariva dissociato dalle
strutture associative di appartenenza. 1
Inoltre, nell'ordinanza impugnata, si poneva sem-
plicemente in evidenza il ruolo verticisto del Cer-
feda nella gerarchia interna del clan, le sue ecce-
zionali capacità criminali, limitandosi a contrap-
porre al passato criminale del ricorrente la troppo recente delazione collaborativa, giungendo alla im-
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motivata affermazione che la seconda non era suffi- ciente a neutralizzare gli effetti negativi (in
termini di pericolo di reiterazione del comporta-
mento contra legem) del primo termine.
Invero, le considerazioni del Tribunale del riesame attinenti al ruolo di vertice rivestito precedente-
mente dal ER nell'associazione mafiosa, allo
spessore criminale e alla dimestichezza dello stes-
so acquisita in diversi settori dell'illecito, alle modalità dei fatti ed alla sua intrinseca gravità,
non potevano essere comparate con il comportamento collaborativo successivo dell'imputato, atteso che le prime riguardavano il vissuto (accertato e con-
fessato) del ricorrente, mentre le seconde avevano per oggetto il comportamento susseguente alla com-
missione di quei reati.
Il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto che la condotta collaborativa del ER era connotata da valutazioni molto positive sull'eccezionalità
del contributo tale da convalidare l'irrevocabile rottura con la vita anteatta, essendo da escludere,
allo stato, una concreta possibilità di riallaccia-
re rapporti con i vecchi sodali entrare а far parte di una nuova compagine.
Avrebbe tuto il Tribunale agevolmente di affermare
8 che il ER IL aveva già definitivamente récisso i suoi trascorsi legami con l'associazione mafiosa, riconoscendo l'autorità dello Stato e la
rottura del ricevuto vincolo di omertà, rendendo quindi difficilmente attuabile, se non proprio im-
possibile, un eventuale reiterazione di reati.
Invece la prognosi negativa si fondava su afferma-
zioni apodittiche, atteso che il Tribunale del Rie-
same non chiariva donde avesse tratto la conclusio-
ne che l'imputato aveva la concreta ed attuale pos-
sibilità di commettere nuovi reati della stessa in-
dole, senza indicare mezzi e circostanze che avreb-
bero potuto rendere possibile tale eventualità go- dendo di un regime di libertà о di attenuazione della misura restrittiva.
Ed infatti il Tribunale aveva dimenticato che il ricorrente non aveva chiesto esclusivamente, la re-
voca della misura cautelare, ma anche soltanto l'attenuazione della stessa, con la concessione de-
gli arresti domiciliari, da scontare ovviamente in località protetta.
Con memoria del 5.1.2006, la difesa del ricorrente richiamava ampia giurisprudenza di questa Corte se-
condo cui "qualora il soggetto nei cui confronti è
stata proposta l'applicazione di una misura caute-
9 lare sia stato ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i cosiddetti collaboratori di giustizia, il requisito della pericolosità
puntualmente accertato sulla base di dev'essere elementi di fatto idonei a superare in presunzione derivante dalla suddetta ammissione, che il propo-
sto abbia reciso i legami con il mondo del crimine"
(Cass. Pen. Sez. I°, 29.11.2000, n. 5228; sez. VI,
5.5.2000 n. 238; Sez. I 11.12.97 n. 5668).
Evidenziava, infine, che la mancata concessione della misura richiesta appariva tanto più ingiusti-
ficata laddove si consideri che una diversa sezione
- della stessa Corte d'Assise di Appello di EC,
con ordinanza del 14.09.2005, nel procedimento n.
2281/02 R.G. N.R. e n. 4/05 R.G. Ass., aveva con-
cesso al ER la misura degli arresti domicilia-
ri, con il supporto del medesimo parere favorevole della DNA, e nonostante il parere contrario del
P.G. d'udienza. Nell'occasione la Corte di Assise
di EC, concedendo gli arresti domiciliari, aveva ritenuto che "stante la durata significativa del periodo di custodia cautelare già scontato
dall'imputato (oltre 2 anni)... e il venir meno del vincolo col sodalizio criminoso oggetto del proces-
so, misura idonea a salvaguardare le esigenze cau-
10 telari residue e congrua e proporzionata alla gra-
vità del fatto ed alla pena già irrogata in primo grado (venti anni di reclusione) per i reati
ascritti all'imputato si valuta che possa essere soltanto una misura cautelare personale di natura custodiale, quali gli arresti domiciliari”.
Per i motivi sopra esposti, il ricorrente insiste nell'accoglimento dell'impugnativa proposta avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di
EC il 30.08.05.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale va aeeveto.
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Va innanzitutto meno in rilievo che il Tribunale
del riesame ha dato atto:
a) dei motivi che avevano determinato l'annullamento della precedente ordinanza da parte della Corte di Cassazione;
b) che con ordinanza del 29/7/2005, era stato di-
sposto acquisirsi parere del Procuratore Na-
zionale Antimafia in ordine agli accertamenti prescritti dal menzionato art. 16 octies;
c) pervenuto in datache in tale parere,
26/8/2005, si dava atto che il prevenuto ave-
va iniziato a collaborare con la giustizia il
6/8/2003, che era stato ammesso a programma
11 di protezione, senza violare gli impegni as-
sunti; che le dichiarazioni rese apparivano
"munite di intrinseca attendibilità e carat-
terizzate da novità e completezza", riguar-
dando diversi reati, fra i quali quelli di omicidi commessi personalmente e da altri correi, contribuendo alla ricostruzione della mappa criminale dei gruppi mafiosi e di quel-
li operativi nel narcotraffico nel territorio leccese;
e che, pertanto, il Procuratore Na-
zionale Antimafia formulava un giudizio sulla natura della collaborazione del ER in termini di "eccezionale portata", concludendo nel senso che non risultavano elementi dai quali si possa desumere l'attualità del col-
legamento fra il ER IL e la crimi-
nalità organizzata di tipo mafioso.
Va ancora evidenziato che il Tribunale del riesame ha affermato di condividere l'orientamento nomofi-
lattico secondo il quale l'art. 16 octies D.L. n.
8/91 non contiene alcun automatismo fra lal'intervenuta collaborazione con la giustizia e revoca della misura della custodia carceraria, pre-
vedendo espressamente la necessità di una valuta-
zione della pericolosità del soggetto, nonostante
12 l'intervenuta condotta collaborativa, ponendo sol-
tanto l'obbligo che tale giudizio sia espresso, a
norma degli artt. 274 e 299 c.p.p., in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dall'associazione mafiosa (Cass. Sez. V,
28/11/2003, Seidita).
Tutto ciò premesso, i Giudici del riesame hanno ri-
tenuto che il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione a ER IL non può costituire motivo per la revoca della misura maggiormente af-
fittiva in atto, né per una graduazione della stes-
sa, e ciò, non solo tenuto conto dell'entità consi-
derevole della pena inflitta in primo grado, ma SO-
prattutto del ruolo specifico in concreto rivestito dal prevenuto nel sodalizio mafioso alternativamen-
te diretto insieme al fratello MO.
In proposito il Tribunale ha così argomentato: "i fratelli Cerfeda si erano posti, nell'evoluzione storica della struttura verticistica della Sacra
Corona Unita, come gli eredi di una posizione domi-
nante, un tempo appartenuta al capo storico dell'associazione NN De OM, poi passata a
Toma Dario, ed infine, dopo l'avvio della collabo-
razione con la giustizia da parte di quest'ultimo,
ai ER. In proposito, con specifico riguardo al
13 ruolo di IL, non si può dimenticare che questi costituiva il vertice indiscusso del gruppo operan-
te nel territorio leccese nella gerarchia interna del clan, e, in tale ruolo di primo piano, egli era la mente direttiva di tutte le strategie criminali gestite dalla cosca, ed indubbiamente colui che,
attraverso il metodo della violenza indiscriminata, aveva ottenuto il controllo del territorio e di tutte le attività illecite che in -esso si svolge-
vano, eliminando con l'omicidio chiunque gli si op-
ponesse nella gestione dell'usura, delle estorsio-
ni, del gioco d'azzardo, del traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, commercia-
ta in quantità di chili ed introdotta dall'Olanda,
quando l'imputato si recò latitante in quello Sta-
to".
"1Hanno aggiunto i Giudici del riesame che a tale condotta erano rapportati anche i precedenti penali del prevenuto, numerosi e gravi, fra i quali si an-
noverano sentenze di condanna per rapina, estorsio-
ne, delitti in materia di armi e partecipazione ad mafiosa, con la conseguenza che associazione l'intervenuta collaborazione con la giustizia (come la mancata applicazione di misure di sicurezza a
seguito di ciò) non elide la pericolosità in con-
14 creto manifestata dalla personalità del ER, in quanto l'indiscusso spessore criminale dell'imputato, il ruolo di vertice, rivestito sino a poco tempo prima nell'associazione mafiosa, la dimestichezza acquisita in diversi settori dell'illecito sono tutti elementi che precludevano la revoca della misura in atto".
"Pertanto sebbene il collaboratore abbia reso di-
chiarazioni davanti alla Corte d'Assise, tale ele- mento resta un dato neutro nella valutazione de li-
bertate, sul presupposto che nonostante la Corte
procedente abbia ritenuto credibili quelle propala-
zioni, tale elemento, di per se solo, appare inido-
neo a superare la spiccata pericolosità sociale del prevenuto, la cui condotta criminosa si connota, in concreto, per l'efferatezza delle azioni, di indi-
scusso rilievo nel panorama mafioso, ed in ragione della necessità di verificare, negli ulteriori gra- di del processo, quel giudizio di attendibilità
formulato dalla Corte di Assise in sede.
"La scelta di collaborare di ET IL era
maturata recentemente, con la conseguenza che, ri-
spetto ai gravissimi delitti per i quali si proce-
deva nei suoi confronti, allo stato, sussistevano evidenti esigenze cautelari derivanti dalla capaci-
15 tà a delinquere e dal livello criminale del preve-
nuto. Trattava di elementi che inducevano a ritene- re elevato e concreto il pericolo che il ER
possa tornare a commettere nuovi e gravi delitti".
Orbene, con tale motivazione, il Tribunale del rie-
same ha violato il "dictum" di questa Suprema Cor-
te; ha, ancora una volta, disatteso i principi giu-
risprudenziali da essa emanata in "subiecta matuid "
(richiamati, peraltro, inutilmente, nella sentenza di annullamento: Cass. Sez. V 5.5.2000 n. 238; sez. I,
n.11.12.1997,5668, oltre a Sez. I, 29.11.2000
5228; sez. V, 28.11.2003, Seidita); ha, erroneamen-
te, operato una valutazione che riguarda "il vissu-
to" (e cioè gravità dei fatti commessi, precedente attività criminale, precedenti penali ecc.), laddo-
ve, invece, la valutazione della pericolosità del soggetto andava effettuata in coerenza con l'accertamento della avvenuta 0 meno dissociazione dell'imputato dall'organizzazione mafiosa.
-Nella specie, (quando cioè l'indagato sia stato ammesso allo speciale programma di protezione pre-
visto per i c.d. collaboratori di giustizia) com-
pito del giudice del cautelare è quello di verifi- care in concreto se il comportamento collaborativo dell'imputato rappresenti da un lato un elemento di 1
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distacco da un costume criminale più o meno radica-
to nel soggetto, e, dall'altro lato, la garanzia di non progressione criminale del collaboratore, ora-
mai estraniatosi da quello stesso universo dal qua-
le pure proviene. Ed è proprio per questo che la norma impone l'acquisizione del parere del Procura-
tore Nazionale Antimafia il quale deve fornire ogni utile informazione sulle caratteristiche della col-
laborazione, esprimendo le sue valutazioni sulla condotta sociale del soggetto, precisando se si sia mai rifiutato di sottoporsi ad atti di indagine, ed indicando, infine, gli elementi costituenti il rav-
riferimento anche all'attualità divedimento con collegamenti con la criminalità organizzata.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve es-
sere annullato affinché il giudice del rinvio pro- ceda alla valutazione della pericolosità
cui sono state concesse le atte-dell'imputato nuanti di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91 e di cui all'art. 74, CO. 7 D. P.R. n. 309/90
- in coerenza con l'accertamento della di lui dissociazione dall'associazione mafiosa, se cioè, in prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa ed av-
viata con l'ammissione allo speciale programma di protezione, sia intervenuta una scelta radicale che
17 abbia rimosso qualsivoglia legame con la criminali-
tà organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale,
annulla l'Ordinanza impugnata e dispone trasmetter-
si gli atti al Tribunale di EC per nuovo esame.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. Il炒 nte er atore Il consigliere relatore iv A. sposito l DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 200d1 7 MAG. 2008
IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangami
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