Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2015, n. 47710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47710 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
477 10/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ARTURO CORTESE Dott. N..678/2015 -Presidente- FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 19533/2015 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSTIOG AUREL N. IL 04/10/1982 avverso la sentenza n. 5090/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 20/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il whtts del web- Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 20.12.2013 la Corte d'AppeLO di Roma, in parziale riforma della sentenza in data 9.01.2013 del GIP del Tribunale di Latina, appellata dall'imputato, ha escluso l'aggravante dei motivi futili e ridotto ad anni 3 mesi 1 giorni 10 di reclusione la pena inflitta a Bostiog Aurel, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di tentato omicidio commesso il 6.05.2012 in danno di UL Gigel, confermando nel resto la sentenza impugnata, che aveva concesso all'imputato le attenuanti generiche e applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. La sentenza d'appeLO rigettava l'eccezione preliminare di nullità proposta dalla difesa nei riguardi dell'ordinanza emessa all'udienza del 21.11.2012 (e destinata a travolgere, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado), con cui il GIP aveva esercitato i poteri di integrazione istruttoria previsti dall'art. 441 comma 5 cod.proc.pen.; confermava la qualificazione in termini di tentato omicidio, anziché di minaccia grave come prospettato dalla difesa, del fatto ascritto all'imputato, consistito nell'inseguire la vittima impugnando un'ascia con la quale cercava di colpirla, senza riuscire nell'intento per l'intervento dei carabinieri che lo avevano bloccato e disarmato, e ciò sulla base dei contenuti, ritenuti coerenti e precisi, della denuncia-querela sporta dalla persona offesa nell'immediatezza del fatto, valutati maggiormente attendibili della successiva, incerta e parziale ritrattazione con cui il UL - nel corso dell'esame disposto dal GIP - aveva cercato di alleggerire la posizione del Bostiog;
valorizzava quanto riferito per scienza diretta dal teste di p.g. M.LO TI, che era intervenuto a bloccare il Bostiog durante l'azione delittuosa, mentre l'imputato stava impugnando l'ascia con entrambe le mani, alzata a un metro, un metro e mezzo, di distanza dalla vittima, accingendosi a colpirla, nonchè il sequestro dell'ascia, munita di dimensioni e caratteristiche idonee a cagionare la morte del UL, se attinto da essa;
riteneva perciò integrati i requisiti della direzione inequivoca e dell'idoneità degli atti (e deLO strumento utilizzato) a offendere il bene della vita della parte lesa, nonché la sussistenza dell'animus necandi nella forma del dolo alternativo, confermando la decisione di primo gravo salvo che per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., che escludeva alla stregua dei pregressi contrasti tra la vittima e l'imputato legati alla convivenza col Bostiog della figlia del UL.
2. Ricorre per cassazione Bostiog Aurel, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di gravame. Col primo motivo, il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità, sotto il profilo della violazione degli artt. 125 n. 3, 441 comma 5, 438 e 453 del codice di rito, nonché del difetto di motivazione, dell'ordinanza con cui il GIP, durante la discussione del giudizio abbreviato, dopo che il pubblico ministero aveva, 1 rassegnato le sue conclusioni e nel corso dell'arringa difensiva, aveva disposto l'esame della persona offesa e del M.LO TI in virtù dei poteri previsti dall'art. 441 comma 5 cod. proc.pen.; deduce l'inesistenza dei presupposti per integrare l'istruttoria, a fronte dell'evidenza della prova postulata dall'emissione del decreto di giudizio immediato e dell'acquisizione agli atti della denuncia sporta dal UL e del verbale d'arresto redatto dai militari operanti, nonché la violazione dei principi di celerità ed economia processuale propri del rito alternativo, avendo gli incombenti istruttori comportato la celebrazione di quattro udienze;
lamenta l'assenza di una congrua motivazione della ritenuta impossibilità da parte del GIP di decidere aLO stato degli atti. Col secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in conseguenza del principio di concatenazione degli atti. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di minaccia aggravata ex art. 612 cod. pen.; deduce, sul punto, la natura apparente, iLOgica e contraddittoria della motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistenti gli elementi del delitto di tentato omicidio, omettendo di confrontarsi coi motivi d'appeLO dell'imputato; ribadisce l'inattendibilità delle dichiarazioni originarie del UL, rese in assenza di interprete da parte di un soggetto che in sede di esame non aveva risposto alle domande rivoltegli in lingua italiana e non poteva aver usato termini tecnici come quelli riportati nella denuncia-querela; lamenta l'erronea valutazione delle circostanze e delle modalità dell'azione del Bostiog, che non colpito la persona offesa né le aveva cagionato lesioni, essendosi limitato a inseguire e minacciare il UL secondo una condotta che non era connotata né da animus necandi né da animus ledendi;
deduce la carenza di motivazione sulla prospettata sussistenza del reato di cui all'art. 612 capoverso cod. pen., e la mancanza di prova di un dolo alternativo in assenza della materializzazione dell'evento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. I primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente stante la loro evidente concatenazione logica, sono privi di fondamento. La decisione del GIP di esercitare i poteri officiosi di integrazione istruttoria che gli sono riconosciuti, nell'ambito del giudizio abbreviato, dall'art. 441 comma 5 cod.proc.pen. non è in alcun modo sindacabile, tanto meno in sede di legittimità (Sez. 6 n. 30590 del 16/06/2010, Rv. 248043), e dunque non può dar luogo ad alcuna nullità o inutilizzabilità delle prove così assunte, né a fortiori - della - sentenza che si fondi (anche) su di esse. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che nel rito. سا 2 abbreviato il giudice è titolare di un potere di integrazione officiosa delle prove identico a queLO previsto dall'art. 507 cod. proc.pen. per il dibattimento, che non incontra alcun ostacolo nell'acquisizione degli elementi di prova ritenuti necessari per la decisione, essendo di conseguenza irrilevante in questa prospettiva - che - l'azione penale sia stata esercitata nelle forme ordinarie ovvero, come avvenuto nella fattispecie, in quelle della richiesta di giudizio immediato (Sez. 2 n. 40724 : del 18/09/2013, Rv. 256730); il potere attribuito al giudice dall'art. 441 comma 5 del codice di rito è, invero, preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 1 n. 24865 del 9/10/2012, Rv. 255824) e che rispondono al principio fondamentale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., implicante il controLO del giudice sull'attività del pubblico ministero e l'attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia di quest'ultimo o di incompletezza delle indagini preliminari;
rispetto a tale principio, l'interesse dell'imputato a vedersi giudicato in base a un compendio probatorio incompleto e a bloccare ogni integrazione a lui sfavorevole deve, dunque, soccombere, anche a costo di sacrificare l'interesse alla rapida definizione del processo perseguito dall'ordinamento incentivando la scelta del rito abbreviato (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258320). Il criterio che deve guidare la valutazione del giudice sulla necessità di un'autonoma iniziativa probatoria ai fini della decisione è solo queLO della decisività dell'integrazione istruttoria aLO stato degli atti, nel senso della ritenuta impossibilità di decidere nel merito sulla (sola) base delle risultanze degli elementi di prova in atti, si tratti di quelli raccolti dal pubblico ministero o di quelli risultanti dall'integrazione alla quale l'imputato abbia eventualmente subordinato ex art. 438 comma 5 cod.proc.pen. l'accesso al rito speciale;
l'iniziativa ufficiosa del giudice può dunque avere ad oggetto sia una prova nuova, sia la ripetizione di una prova già acquisita - come, ed è quanto avvenuto nel caso di specie, l'audizione della persona offesa o l'esame di un testimone assunto a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, laddove si ritenga insufficiente la verbalizzazione delle sue dichiarazioni o necessario saggiarne direttamente l'attendibilità che il giudice reputi necessaria a completare il quadro degli accertamenti e a ritenere esaurientemente esplorato ogni tema d'indagine, così da garantire che la decisione sull'idoneità o meno del risultato della prova ad affermare la responsabilità dell'imputato sia fondata su tutto il materiale di valutazione recuperabile (Sez. 5 n. 36335 del 30/04/2012, Rv. 254027); in tale ottica, è dunque ininfluente il momento processuale in cui il giudice ritiene di esercitare i propri poteri, che può anche avvenire, senza necessità di una specifica motivazione, nel corso della discussione (come ha fatto سا 3 nel caso in esame il GIP del Tribunale di Latina) o addirittura dopo il termine di essa, qualora giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio (Sez. 6 n. 30590 del 16/06/2010, in motivazione). Nella concreta fattispecie, la decisione del GIP di procedere direttamente all'esame della persona offesa e del teste di p.g. maresciaLO TI, nonostante la presenza in atti delle loro dichiarazioni contenute nella denuncia sporta dal UL e nel verbale di arresto dell'imputato, ha dunque costituito oggetto del legittimo esercizio del potere discrezionale di integrare il thema probandum su elementi ritenuti decisivi ai fini della prova della responsabilità del Bostiog e della corretta qualificazione del titolo del reato, che non è sindacabile dall'imputato, il quale accede al rito abbreviato con la consapevolezza, ex art. 438 comma 1 del codice di rito, che il quadro probatorio sul quale il giudice fonderà la decisione non sarà solo queLO cristallizzato nelle indagini preliminari, ma comprenderà anche queLO che l'autonoma valutazione del giudice potrà configurare con la sua iniziativa di completamento istruttorio. L'eccezione di nullità sollevata sul punto dal ricorrente è stata dunque correttamente rigettata dalla Corte territoriale, con motivazione ineccepibile ed insindacabile nel giudizio di legittimità.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, fino a rasentare l'inammissibilità. La sentenza impugnata ha motivato in modo ampio, puntuale e più che adeguato la ritenuta sussistenza del reato di tentato omicidio nella condotta posta in essere dall'imputato nei confronti del UL, sulla scorta di argomentazioni frutto di una coerente lettura logica delle risultanze istruttorie e di una corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di prova dell'animus necandi e di apprezzamento dell'idoneità e della direzione inequivoca degli atti a commettere il delitto di cui agli artt. 56-575 cod. pen.. 1 La Corte territoriale ha dato conto, in modo congruo e che si sottrae a censura in sede di legittimità, delle ragioni della ritenuta genuinità e attendibilità delle originarie dichiarazioni del UL contenute nella denuncia-querela sporta nell'immediatezza del fatto, sui punti relativi alla dinamica dell'azione delittuosa e all'intenzione dell'imputato di colpirlo con l'ascia brandita durante il suo inseguimento (dando conto, altresì, di quanto dichiarato dal teste di p.g., che aveva verbalizzato la denuncia, sulla sufficiente capacità del UL di esprimersi in lingua italiana), rispetto alla parziale e incerta ritrattazione operata dalla persona offesa davanti al GIP al fine di alleggerire la posizione processuale del Bostiog, che era il fidanzato della figlia;
e ha, soprattutto, puntualmente valorizzato la natura di autonomo riscontro probatorio della ricostruzione accusatoria che deve attribuirsi alle dichiarazioni dell'ufficiale di p.g. (M.LO سا 4 TI) sotto la cui diretta percezione era caduta la condotta dell'imputato, che il teste aveva bloccato e arrestato proprio mentre cercava di colpire il UL con una grossa ascia munita di una lama in ferro larga 23 cm, impugnata a due mani a brevissima distanza (nell'ordine di un metro, un metro e mezzo) dalla vittima, impedendo al Bostiog di vibrare il fendente mortale. La valutazione intesa ad accertare, ex art. 56 cod. pen., se gli atti compiuti dall'agente risultino dotati di oggettiva e concreta idoneità a offendere il bene della vita della persona offesa e rivelino l'intenzione di commettere il delitto di cui all'art. 575 cod. pen., deve essere compiuta "ex ante", anche se sulla scorta di una prognosi necessariamente postuma rispetto al reale accadimento degli eventi, imponendo al giudice di coLOcarsi idealmente nella situazione che si presentava al soggetto attivo del reato nel momento in cui ha posto in essere la condotta, tenendo conto degli esiti prevedibili dell'azione nelle condizioni date, senza che il relativo giudizio possa essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti (ex plurimis: Sez. 1 n. 32851 del 10/06/2013, Rv. 256991; Sez. 1 n. 16612 dell'11/02/2013, Rv. 255643; Sez. 1 n. 27918 del 4/03/2010, Rv. 248305; Sez. 5 n. 34242 dell'1/07/2009, Rv. 244915). Con riguardo alla ritenuta adeguatezza causale della condotta e alla sussistenza dell'animus necandi, il cui riscontro probatorio è legittimamente ricavabile attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi (Sez. 1 n. 30466 del 7/07/2011, Rv. 251014; Sez. 1 n. 28175 dell'8/06/2007, Rv. 237177; Sez. 1 n. 15023 del 14/02/2006, Rv. 234129), la sentenza impugnata ha dunque adeguatamente e coerentemente valorizzato le concrete circostanze e modalità dell'azione commissiva dell'imputato e l'oggettiva idoneità dell'ascia da lui impugnata a cagionare la morte del UL, attraverso le ferite letali che un colpo vibrato a due mani da brevissima distanza con un simile strumento d'offesa sarebbe stato in grado di produrre, se il Bostiog non fosse stato inibito dal colpire materialmente la vittima dall'intervento immediato dei carabinieri. La doglianza del ricorrente diretta a sollecitare la riqualificazione del fatto in una semplice minaccia, aggravata (ex art. 612 secondo comma cod. pen.) dalla circostanza di essere stata commessa con l'uso di un'arma, si risolve perciò nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie che non può trovare ingresso in questa sede, posto che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione della sentenza del giudice di merito non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, ma soltanto quella di verificare che come puntualmente avvenuto nel caso di specie - gli - elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo corrette regole logico-giuridiche e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (ex multis: Sez. سا 5 2 n. 22362 del 19/04/2013, imputato Di Domenica, in motivazione;
Sez. 6 n. 5907 del 29/11/2011, imputato Borella, in motivazione;
Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109; Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, imputato Petrella).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/06/2015 President Il Consigliere estensore Arturo Cortese Enrico Giuseppe Sandrini Cluv→ DEPOSITATA IN CANCELLERIA -2 DIC 2015 IL CANCELLIERE Stefania EAIELLA 6