Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il principio secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., trova applicazione anche al giudizio di appello avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca di una misura di prevenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha reputato immune da censure la decisione di inammissibilità del motivo concernente l'illegittimità dell'aggravamento, perchè disposto quando la misura aveva ormai perso efficacia, in quanto, nell'atto di impugnazione originario, era stata contestata la sola sussistenza della pericolosità sociale del proposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2016, n. 15940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15940 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
159 40/1 6 Udienza camerale del 19.02.2016 Sentenza n. 355 Registro generale n. 44803/2015 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Domenico Gallo Presidente dott. Margherita Taddei Consigliere dott. Giovanni Diotallevi Consigliere dott. Giovanna Verga Consigliere Consigliere est. dott. Lucia Aielli ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da : AN AN nata a [...] il [...] PI IG nato il [...] PI IO nato il [...] avverso il decreto della Corte d'appello di Bari IV sezione penale del 18/6/2015 che accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto riformava il decreto emesso il 25/9/2013 dal Tribunale di Tribunale di Bari Misure di prevenzione, confermando l'aggravamento delle misura di prevenzione personale, revocando parzialmente la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nei confronti di LI UI e, quali terzi interessati, di LI AN e AN NI, genitori del proposto;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aielli;
1 lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo l'annullamento cin rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca dei beni diversi dal locale commerciale adibito a pub e rigetto nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 18/6/2015 La Corte d'Appello di Bari confermava parzialmente il decreto del Tribunale di Bari che in accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica di Bari, aveva aggravato la misura di prevenzione personale, con obbligo di soggiorno, nei confronti di LI UI (già applicata con decreto n. 253/2009) per ulteriori anni due, disponendo altresì la confisca dei beni mobili e immobili, già sottoposti a sequestro anticipato. La Corte territoriale nel rigettare l'impugnazione proposta dagli attuali ricorrenti, confermava il decreto applicativo della misura personale e patrimoniale pur limitando la confisca, in accoglimento parziale dei ricorsi di LI UI e LI AN relativi ai 9/11 della proprietà della Masseria sita in Acquaviva delle Fonti, ai 5/11 della piena proprietà dell'immobile.
2. Avverso tale provvedimento ricorrono in cassazione i terzi interessati LI AN e AN NI, nonché il proposto LI UI a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. In particolare la difesa di AN NI contesta il provvedimento impugnato in quanto affetto da plurime violazioni di legge: la prima consistente nella mancata correlazione temporale tra l'incremento patrimoniale, rappresentato dall'acquisto di un locale pub e la ritenuta pericolosità sociale del proposto (LI UI ), atteso che il ritenuto inserimento di LI UI nel circuito criminale, non costituirebbe argomento per ritenere che la provvista di denaro della AN, fosse illecita ed infatti quest'ultima non era imputata del reato di intestazione fittizia di beni ed aveva autonome fonti di finanziarie per sostenere l'investimento de quo;
inoltre la Corte non avrebbe accertato il requisito della effettiva riconducibilità del bene al proposto, concretizzando così una ulteriore violazione di legge.
2.2.Quanto al ricorrente LI UI viene sindacata la legittimità del provvedimento applicativo della misura di prevenzione sotto il profilo della omessa motivazione avuto riguardo ai presupposti legittimanti l'aggravamento, in particolare ad avviso del ricorrente la misura di prevenzione originaria, applicata con decreto n. 253/2009, notificato il 11/9/2009, doveva considerarsi perenta al momento dell'aggravamento della misura, disposto con decreto del 25/9/2013, sia tenendo conto della data di notifica sopra indicata, sia della successiva liberazione del proposto (23/10/2010), sicchè la risottoposizione dello LI alla misura di prevenzione, sarebbe illegittima con conseguente illegittimità del suo aggravamento, tanto più che i motivi di aggravamento della misura, avevano costituito oggetto di misure cautelari già sofferte.
2.3. Con il secondo motivo il difensore rileva che la Corte territoriale non avrebbe motivato sull'istanza di revoca della misura di prevenzione posto che tale istanza avrebbe dovuto 2 о д essere valutata nell'ambito dell'originario motivo di appello di cui al punto 1.3, riguardante la carenza della pericolosità sociale del proposto ovvero nell'ambito del motivo nuovo costituito dall'intervenuta inefficacia della misura.
2.4. Infine sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata conterrebbe plurime violazioni di legge in quanto confermativa di un provvedimento applicativo attinente a fatti già oggetto di ordinanza cautelare, non suscettibili di ulteriore valutazione e comunque già noti al momento dell'applicazione della misura di prevenzione ed in tale senso richiama la giurisprudenza in tema di contestazione a catena ed eccepisce l' illegittimità costituzionale dell'art. 7 c. 2 L. 1453/56, ( oggi art. 11 D.L.vo 159/11) e l'illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 L. 1453/56, in quanto consentirebbero l'adozione delle misure di prevenzione in presenza di meri indizi o sospetti.
3. Quanto a LI AN, padre del proposto, il difensore propone le medesime censure in punto di legittimità del provvedimento applicativo dell'aggravamento della misura di prevenzione già prospettate nel ricorso di LI UI e contesta la legittimità del provvedimento di confisca perché intervenuto tardivamente ovvero decorso il termine perentorio di anni uno ovvero di anni due dal decreto di sequestro, inoltre provvedimento di confisca sarebbe affetto da violazione di legge non essendo stata provata la correlazione tra i beni confiscati e la pericolosità di LI UI posto che i beni erano nella disponibilità esclusiva dello LI AN (e non di UI) e non vi sarebbe sproporzione tra la capacità finanziaria del suddetto AN ed il bene confiscato avendo il terzo interessato, specificamente, dimostrato la propria capacità economica. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono tutti inammissibili in quanto palesemente infondati.
1.1. Preliminarmente deve evidenziarsi che, secondo il disposto dell'art. 4 ai sensi dell'art. 4, comma 11 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, ne consegue che in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi di illogicità della motivazione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il vizio di violazione di legge, nel quale è compreso, per consolidata lezione interpretativa di questa Corte, quello della motivazione, solo nella ipotesi in cui essa sia del tutto omessa ovvero apparente (Sez. Unite n. 33451 del 29/7/2014, rv. 260246; Sez. 6 n. 35044 del 8/3/2007, Rv. 237277; Sez. 5 n. 19598 del 8/4/2010, Rv. 247514). Ciò comporta che non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione, gli altri vizi della motivazione, previsti come motivo di ricorso dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., quali la mancanza (parziale), la contraddittorietà o la manifesta illogicità (sez. 6 n. 24250 del 4/4/2003, Rv. 225578). Tale limitazione ha già superato il vaglio di costituzionalità per essere stata ritenuta la relativa questione, sollevata con riferimento 3 а Я alla presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., non fondata;
nello specifico la Corte Costituzionale ha rilevato che il procedimento di prevenzione, il processo penale ed il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, sono dotati di proprie peculiarità, sia nel terreno processuale che nei presupposti sostanziali (Corte Cost. sent. N. 321 del 2004); ciò ha consentito di ribadire il principio, già più volte affermato (Corte Cost. ord. 132 e 352 del 2003), che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorchè di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione.
2. I ricorsi proposti, pur denunciando, oltre che l'inammissibile vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., anche violazione di legge, contengono sostanzialmente soltanto censure alla motivazione del provvedimento impugnato. Difatti le censure proposte possono essere prospettate dinanzi a questa Corte di legittimità solo ove le stesse si traducano in una totale mancanza della motivazione del provvedimento o in una motivazione apparente;
il chè nel caso di specie non è. E difatti, il provvedimento della Corte territoriale tocca tutti i punti di censura sollevati con i motivi di appello e non incorre nelle violazioni di legge prospettate.
2.1. In particolare con riferimento ai presupposti legittimanti l'aggravamento della misura di prevenzione applicata nei confronti di LI UI, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato dati fattuali assai significativi nel procedimento di prevenzione, quali il coinvolgimento del proposto in vicende omicidiarie ed il suo arresto del 12.6.2014, dovuto proprio all'inosservanza delle prescrizioni imposte. In proposito occorre precisare che le vicende di cui al disposto aggravamento seppure costituenti oggetto (anche) di misure cautelari e relative a fatti risalenti ad epoca antecedente al disposto aggravamento, bene potevano costituire oggetto del provvedimento impugnato, senza incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem, che seppure applicabile nel procedimento di prevenzione, per giurisprudenza costante di questa Corte cui il Collegio non intende discostarsi, opera unicamente con riferimento alle situazioni oggettive considerate nella statuizione e non impedisce l'esame, anche ai fini dell' aggravamento delle misure di prevenzione già applicate, di nuove e diverse circostanze manifestatesi successivamente. E' stato affermato dalle Sezioni Unite che il principio del "ne bis in idem", è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate ( S.U. 600/2009 rv. 245176). Più specificamente: "legittimano la modifica in senso peggiorativo della misura di prevenzione in corso di esecuzione, in presenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, a norma dell'art. 7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non solo la sopravvenienza di nuovi 4 а А elementi, ma anche l'acquisizione di elementi non valutati in occasione del provvedimento applicativo. (Fattispecie di prolungamento temporale della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza basata sulla considerazione di elementi preesistenti ma non valutati all'atto dell'applicazione della misura" (Sez. 1, 758/98 rv. 211118). È stato infatti chiarito da questa Corte che il giudizio fondante la misura di prevenzione, essendo un giudizio sulla pericolosità del soggetto, può essere ricavato da elementi di fatto che dimostrino la attuale pericolosità sociale, alla luce di circostanze di fatto nuove, sia perché non note precedentemente, sia perché successive, che consentono di non incorrere nel divieto del bis in idem ( Sez. 1 40652/2014, rv. 260478). Tali principi correttamente applicati dal giudice di merito, hanno consentito di superare anche le eccezioni di incostituzionalità della normativa in materia di misure di prevenzione personale, esaminate e valutate dal giudice d'appello a pag. 4. 2.2. Quanto al denunciato vizio di omessa motivazione con riferimento alla prospettata inefficacia della misura di prevenzione e del suo aggravamento per decorso del tempo, il motivo deve ritenersi parimenti inammissibile, in quanto come a ragione osservato dalla Corte territoriale "i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a)", laddove quello iniziale proposto nell'interesse di LI UI, non ha riguardato il l'inefficacia del decreto applicativo della misura di prevenzione e del successivo decreto di aggravamento, per decorso del tempo, ma la sussistenza del presupposto soggettivo della pericolosità sociale del proposto. Nè vale sostenere che la regola di cui all'art. 581 c.p.p. non troverebbe applicazione nel caso in esame, posto che il provvedimento impugnato ha natura di decreto e che in relazione ad un siffatto provvedimento non sarebbe possibile individuare punti della decisione coperti dal giudicato, ove si consideri che l'appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve ritenersi a tutti gli effetti un'impugnazione, alla quale sono per ciò applicabili le relative norme generali, senza contare, per altro, che allorché il provvedimento del giudice non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi. ( Sez. 1 del 2/2/2010 n. 15416; Rv. 247232; Sez. 6 20/5/2008, rv. 240367; S.U. 4683/1998, rv. 210259). Sostiene il ricorrente che il calcolo della durata della misura di prevenzione, e la conseguente verifica circa la sua efficacia, avrebbe dovuto essere svolto anche d'ufficio. In proposito la Corte di merito, richiamando la giurisprudenza citata, ha evidenziato che tale doglianza si profila inammissibile trattandosi, anche in questo caso, 5 di questione di fatto del tutto nuova, non dedotta nei motivi di appello (Sez. 1 del 2/2/2010 n. 15416, rv. 247232).
3. Quanto al ricorso avverso la misura patrimoniale della confisca, proposto da LI UI, la Corte territoriale ha correttamente motivato il rigetto della esposta doglianza, relativa alla decorrenza del termine entro il quale adottare provvedimento ablatorio, sottolineando che, trattandosi di provvedimento di confisca disposta contestualmente all'aggravamento della misura personale, esso, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art.
2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1965, n. 575, dovendo tale termine essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale ( Sez. 1 n., 35175/2009, rv. 245362; Sez. 5 3538/2013, rv. 258657; S.U. 36/2001 rv. 217666).
4. Nel merito poi, la Corte d'appello ha diffusamente motivato circa la ricorrenza dei presupposti applicativi della misura patrimoniale evidenziando che in tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, perché l'unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca, è l'inizio di un procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e di cui non sia provata la legittima provenienza. E' stato affermato ripetutamente da questa Corte che è legittima la confisca, disposta ai sensi dell'art.
2-ter della L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. anche in epoca anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva, trattandosi di misura di sicurezza atipica, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione quei beni che, al di là del dato temporale, sono stati acquisiti al patrimonio del prevenuto in modo illecito. ( Sez. 2, n. 21717/ 2008, rv.240501; Sez. 2, n. 25558/2009, rv. 244150; Sez. 1 35466/2009 rv. 244827; Sez.1 35175/09, rv. 245363; Sez. 5 16311/2014, rv. 259872).
5. In particolare con riferimento ai fondi rustici acquistati da LI AN (padre del proposto), la Corte territoriale ha evidenziato che trattasi di terreni acquistati nell'agosto 2005 ovvero successivamente all' insorgenza dei fatti posti a fondamento della misura di prevenzione (risalenti ad aprile 2005), con mezzi riconducibili al proposto stante la sproporzione tra le maggiori somme impiegate per il suddetto acquisto e i redditi da attività agricola di LI AN, pur considerando gli apporti economici di altri membri della famiglia. A tal proposito la motivazione della Corte di merito richiama gli esiti della perizia contabile, saldando il proprio ragionamento con quello del giudice di primo grado, fornendo una autonoma chiave di lettura di tutte le emergenze processuali, autonomamente scrutinate e positivamente condivise.
5. Così con riferimento alle obiezioni sollevate dalla difesa della ricorrente AN per la confisca del locale pub che, nella prospettiva difensiva sarebbe stato acquistato grazie 6 all'erogazione di un mutuo di euro 250.000,00 ed ai contributi familiari, la Corte territoriale, ha puntualmente motivato circa l'inconsistenza della giustificazione difensiva poggiante su prove testimoniali, rispetto al valore fidefaciente ed insuperabile dei dati documentali ( atto pubblico di vendita per euro 400.000,00 versati prima dell'erogazione del mutuo), rimarcando la permanenza del deficit probatorio da parte della difesa, già rilevato dal giudice di primo grado, con riferimento alla capacità di acquisto della coppia AN LI, pur tenendo conto del mutuo erogato e dei contributi familiari a loro destinati che seppur tracciabili, non davano conto dell' origine del denaro. Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che in tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonchè della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria. (S.U. 4880/2014, rv. 262606). Tale prova appare particolarmente cogente nel caso di confisca di beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 6, 49878/2013, rv. 258140; Sez. 1 39799/2010 rv. 248845; Sez. 1 n. 2960/2005, rv.233429). Nel caso in esame la Corte con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che detta prova non fosse stata raggiunta a nulla rilevando la circostanza che la coppia AN LI fosse da sempre dedita all'agricoltura e che viceversa i beni apparentemente intestati ed acquistati dai genitori del proposto, fossero a lui indirettamente riconducibili ed in quanto acquistati con i proventi dell'attività illecita, vista la contiguità temporale con il suo riscontrato inserimento in un contesto criminale mafioso, fossero confiscabili. In tema di confisca di prevenzione di beni riferibili a sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta, di cui all'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575, non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (Sez.1, n. 18423 del 22/03/2013; Rv. 257394). A tutto ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi, per essere manifestamente infondati i motivi proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 19/2/2016 7 A Il Consigliere estensore Lucia Aielli Aucia fielli Il Presidente DomenicoGallo "Gells DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 APR 2016 IL Il Cancelliere CASSA CANCELLIERE M E R Claudia Planelli P U E T S Z I E N O A R O C * 8