Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2016, n. 15940
CASS
Sentenza 19 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impugnazioni, il principio secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., trova applicazione anche al giudizio di appello avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca di una misura di prevenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha reputato immune da censure la decisione di inammissibilità del motivo concernente l'illegittimità dell'aggravamento, perchè disposto quando la misura aveva ormai perso efficacia, in quanto, nell'atto di impugnazione originario, era stata contestata la sola sussistenza della pericolosità sociale del proposto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2016, n. 15940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15940
    Data del deposito : 19 febbraio 2016

    Testo completo