Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2010, n. 15416
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Sentenza 2 febbraio 2010

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Trova applicazione anche all'appello del decreto di rigetto della richiesta di revoca di una misura di prevenzione la regola prevista dall'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2010, n. 15416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15416
    Data del deposito : 2 febbraio 2010

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