Sentenza 2 febbraio 2010
Massime • 1
Trova applicazione anche all'appello del decreto di rigetto della richiesta di revoca di una misura di prevenzione la regola prevista dall'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2010, n. 15416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15416 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/02/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 304
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 34502/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA CA, N. IL 29/08/1970;
avverso il decreto n. 38/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALVI Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con decreto deliberato l'8 gennaio 2009, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto 20 novembre 2007 con il quale il Tribunale di Avellino aveva rigettato l'istanza proposta da AC CA di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni due e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicatagli con decreto del 13 maggio 2003. Con riferimento alle deduzioni proposte dalla difesa a sostegno della richiesta di annullamento del decreto, la Corte territoriale osservava:
- che il divieto di contemporanea applicazione di una misura di prevenzione e di una misura di sicurezza previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 10, non costituiva un valido argomento a sostegno della tesi, prospettata dalla difesa, secondo cui l'intervenuta applicazione nei confronti del AC della misura di sicurezza della libertà vigilata avrebbe comportato la cessazione degli effetti della misura di prevenzione;
- che il nuovo motivo d'impugnazione prospettato dalla difesa con la memoria depositata il 20 maggio 2008, secondo cui il periodo di sottoposizione del AC a misura alternativa alla detenzione andava conteggiato ai fini del computo del periodo di sottoposizione agli obblighi della sorveglianza speciale, che doveva pertanto ritenersi cessata, era inammissibile ex artt. 584 e 581 c.p.p., prospettando esso una questione del tutto nuova rispetto alle ragioni addotte a sostegno della richiesta di revoca e per ciò estranea ai punti della decisione assunta dal tribunale ai quali si riferiva l'impugnazione.
2. - Ricorre per Cassazione il difensore del AC, avvocato Annibale Schettino, deducendo l'illegittimità del decreto impugnato:
a) per erronea applicazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.10 e art. 12, comma 3, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, tali nome prevedono espressamente che l'applicazione della misura di sicurezza comporta la cessazione degli effetti della misura di prevenzione, ove pronunciata;
b) per vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta inammissibilità del motivo nuovo, evidenziando che lo stesso, espressamente consentito dall'art.167 disp. att. c.p.p., rappresentava uno sviluppo delle argomentazioni presentate con l'atto di appello dirette a conseguire l'annullamento del provvedimento impugnato, e che la diversità tra decreto e sentenza impedisce di individuare, con riferimento al primo dei suddetti provvedimenti, dei punti della decisione coperti dalla decisione.
3. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo d'impugnazione, va infatti rilevato che lo stesso ripropone una questione che la Corte territoriale ha risolto correttamente, dovendo qui ribadirsi il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di concorso fra misure di sicurezza e misure di prevenzione, mentre la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 10, disciplina i rapporti fra la sorveglianza speciale "semplice" e la misura di sicurezza della libertà vigilata, accordando la prevalenza a quest'ultima, nella diversa ipotesi di concorso fra la sorveglianza speciale qualificata dall'obbligo di soggiorno e la libertà vigilata, la citata Legge, art. 12 prevede la piena compatibilità applicativa delle due misure, sia pure in successione, in coerente attuazione del principio dell'autonomia delle misure di sorveglianza (in tal senso Sez. 6, sentenza n. 390 del 22/1/1996 - 4/9/1996, Rv. 205854 e successivamente a questa Sez. 5, Sentenza n. 3729 del 16/7/1997 - 23/10/1997, Rv. 208777; Sez. 1, Sentenza n. 4371 del 30/11/2000 - 1/2/2001, Rv. 218155; Sez. 1, Sentenza n. 5634 del 20/1/2009 - 10/2/2009, Rv. 242449). Parimenti infondato deve ritenersi anche il secondo motivo d'impugnazione, in quanto come a ragione osservato dalla Corte territoriale "i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a)", laddove quello iniziale proposto nell'interesse del AC, non ha riguardato il computo del periodo di sottoposizione agli obblighi della sorveglianza speciale, e l'asserita necessità di ricomprendervi anche il periodo di fruizione di una misura alternativa alla detenzione, trattandosi, del resto, di una questione mai dedotta in sede di richiesta di revoca, e per ciò neppure esaminata dal giudice di prime cure.
Nè vale sostenere che la regola di cui all'art. 581 c.p.p. non troverebbe applicazione nel caso in esame, posto che il provvedimento impugnato ha natura di decreto e che in relazione ad un siffatto provvedimento non sarebbe possibile individuare punti della decisione coperti dal giudicato, ove si consideri che l'appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve ritenersi a tutti gli effetti un'impugnazione, alla quale sono per ciò applicabili le relative norme generali, senza contare, per altro, che allorché il provvedimento del giudice non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010