Sentenza 28 agosto 2014
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari, il pubblico ministero può legittimamente produrre nuovi elementi nel corso del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione poiché il principio della completa devoluzione del "thema decidendum", cui è informato il rimedio del riesame, non consente di vincolare la nuova decisione sulla base degli atti preesistenti, potendo tale facoltà essere esercitata sia con riferimento ad atti successivi alla prima decisione che ad atti che in quella sede non erano stati prodotti ampliando così le "discovery" nel corso del giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2014, n. 38037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38037 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 28/08/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S.- Consigliere - N. 74
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 33351/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE FR N. IL 25/04/1959;
avverso l'ordinanza n. 3529/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 13/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ZENO Immacolata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 13.6.2014 il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa in data 8.5.2013 dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di LE SC, avverso la quale il predetto aveva ricorso, riconoscendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso esterno al clan AR (capo A) e artt. 81 e 110 c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo B2).
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del LE deducendo:
2.1. Erronea applicazione degli artt. 623 e 627 c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione all'utilizzo della nuova documentazione fornita dal pubblico ministero in violazione del limite imposto al giudizio rescissorio dalla sentenza rescindente che circoscriveva il giudizio alla mancata argomentazione della inoperatività nella fattispecie concreta della preclusione endoprocedimentale consolidatasi a seguito del rigetto di una precedente domanda cautelare. La risposta data dal Tribunale in relazione alla preclusione a rivisitare il compendio indiziario derivante dalla sopravvenuta condanna in primo grado del LE non sarebbe adeguata rispetto alla cristallizzazione dell'onere motivazionale al momento dell'accoglimento della seconda domanda cautelare.
2.2. erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. e mancanza di motivazione rispetto alle ragioni di cautela specialpreventiva, essendosi considerati elementi fattuali dati per accertati, ma estranei al compendio a carico disponibile e , comunque, emergenze che non hanno inferenza rispetto alla attualità e alla cifra della cautela sociale, operando al più sul piano della responsabilità. Inoltre, la categoria della possibilità su cui ha fatto leva il provvedimento impugnato farebbe esulare il giudizio dai criteri di concretezza ed attualità.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato.
5. Costituisce orientamento consolidato che in tema di riesame dei provvedimenti cautelari, il pubblico ministero può legittimamente produrre nuovi elementi nel corso del giudizio di rinvio conseguente allo annullamento programmato della Corte di Cassazione poiché il principio della completa devoluzione del "thema decidendum" cui è informato il rimedio del riesame non consente di vincolare la nuova decisione sulla base degli stessi atti esistenti al momento della prima. Tale facoltà il pubblico ministero può esercitare sia con riferimento ad atti successivi alla prima decisione che ad atti che in quella sede non ritenne di produrre, ampliando così le "discovery" nel corso del giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 2573 del 27/06/1995, Romola, Rv. 202440); e, ancora, che il giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione ha gli stessi poteri che competono originariamente al Tribunale del riesame e, per il principio di completa devoluzione del "thema decidendum", deve ritenersi che anche in tale sede sia consentito al tribunale di decidere sulla base di tutti gli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza e, quindi, anche in forza degli elementi acquisiti al processo in epoca successiva all'adozione della misura e all'emissione dell'ordinanza poi annullata (Sez. 6, n. 922 del 27/02/1996, Pm in proc. Stangane, Rv. 205671).
6. Inoltre, parimenti consolidato è l'insegnamento secondo il quale nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di decisione del tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non costituisce violazione dell'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di cassazione la rilevazione del sopravvenuto decreto dispositivo del giudizio e della sua eventuale incidenza sul quadro indiziario (Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002 Rv. 222603 Vottari); e che la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno l'interesse dell'imputato alla procedura di riesame finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare(Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483); o, ancora, che la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, Siclari, Rv. 246037).
7. Ritiene la Corte che il Tribunale partenopeo si sia attenuto all'alveo di legittimità richiamato allorquando - nell'ambito del tema devolutogli in sede rescindente in ordine alla motivazione della gravità indiziaria e con riferimento al superamento della preclusione endoprocessuale - lo ha ritenuto assorbito dalla sopravvenuta sentenza emessa in primo grado a carico del ricorrente, riconosciuto colpevole in ordine alle medesime ipotesi in ordine alle quali è stata emessa la misura cautelare, in assenza di sopravvenienze che mettessero in discussione il fondamento di detta affermazione di responsabilità. Manifestamente errata è, pertanto, la deduzione difensiva che - da un lato - prospetta la esclusione delle sopravvenienze nell'ambito del giudizio di rinvio e - dall'altro - avanza la insensibilità del tema devoluto in sede rescindente a dette sopravvenienze, e nella specie, alla sopravvenuta affermazione di responsabilità.
8. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
9. Invero, senza vizi logici e giuridici, il Tribunale ha confermato la sussistenza delle cogenti esigenze cautelari, in relazione alla regime presuntivo relativo esistente per la fattispecie del concorso esterno, giustificandone il suo mancato superamento sulla base della gravità intrinseca dei fatti-reato ascritti al ricorrente, al suo negativo profilo di personalità desunto dagli stretti legami, anche di natura familiare,con i vertici del sodalizio camorristico, risalente agli anni 1995-1996, nel circuito delle scommesse illegali, oltre che, a partire dal 2008, nella gestione delle agenzie on-line, funzionali al reimpiego dei proventi delle illecite attività del clan AR. Segnalando, ai fini della valutazione della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, gli elementi emergenti dalle dichiarazioni rese da IR AN il 28.4.2014 (successivamente arricchite) nell'ambito del processo a carico di AR FE ed altri che depongono per il forte legame fiduciario del ricorrente con i vertici dell'associazione camorristica fino alla perduranza di esso testimoniata dalla apertura di un'agenzia nel 2012 e attiva nell'aprile del 2014, anch'essa controllata dal clan, nell'ambito di una rete di rapporti collaborativi e prestanome.
10. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
11. Devono disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014