Sentenza 9 febbraio 1998
Massime • 1
Legittimano la modifica in senso peggiorativo della misura di prevenzione in corso di esecuzione, in presenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, a norma dell'art. 7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non solo la sopravvenienza di di nuovi elementi ma anche l'acquisizione di elementi non valutati in occasione del provvedimento applicativo. (Fattispecie di prolungamento temporale della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza basata sulla considerazione di elementi preesistenti ma non valutati all'atto dell'applicazione della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/1998, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 09.02.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 758
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 32841/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) BR CE n. il 09.05.1957
avverso decreto del 03.07.1997 CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI VACCA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
In fatto e in diritto.
Con decreto motivato del 3 luglio 1997 la Corte d'appello di Bani confermava il provvedimento del 21 settembre 1995 con il quale il Tribunale di Foggia aveva disposto il prolungamento per anni due della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, già applicata a NO CO con precedente decreto del 27 dicembre 1991. Ha proposto ricorso per cassazione il NO, con atto sottoscritto personalmente, deducendo la erronea applicazione dell'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Assume il ricorrente che le gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica sarebbero state individuate "nella totale indifferenza. . alla misura impostagli (visto che ha continuato a frequentare pregiudicati) e nell'emissione nei suoi confronti di due provvedimenti restrittivi, uno dei quali per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti. Tali circostanze non sarebbero, tuttavia, idonee a giustificare la proroga della misura.
Infatti, la frequentazione di pregiudicati sarebbe costituita da due sole annotazioni di incontri con pregiudicati, neanche suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 9, legge 1423/1956 che richiederebbe la frequentazione "assidua e costante", mentre il provvedimento di custodia cautelare sarebbe stato emesso per fatti che interesserebbero " un arco temporale precedente alla applicazione originaria della misura della sorveglianza speciale". La Corte d'appello, infine, non avrebbe tenuto conto della "incidenza positiva della funzione risocializzatrice della pena" che avrebbe dovuto far ritenere quanto meno non accresciuta la sua pericolosità sociale, atteso che si troverebbe ininterrottamente detenuto da quattro anni.
I motivi di ricorso sono infondati.
Osserva preliminarmente la Corte che ai fini dell'aggravamento della misura di prevenzione già in atto non è necessario che gli elementi da prendere in esame al fine della valutazione della esistenza delle gravi esigenze di ordine e di sicurezza pubblica siano temporalmente sopravvenuti rispetto a quelli esistenti all'epoca in cui la misura di prevenzione venne originariamente applicata, ma è sufficiente la acquisizione di elementi che in precedenza non vennero valutati e, quindi, consentirono un giudizio non completo in ordine alla pericolosità per la pubblica sicurezza del prevenuto. Tanto si deduce dall'art. 7, comma 2, legge 1423/1956 che, mentre richiede, come l'uso del verbo "ricorrere" al presente sta ad indicare (quando ricorrono gravi esigenze di ordine e di sicurezza pubblica), la attualità delle suddette esigenze, non richiede, invece, che le stesse siano conseguenza di elementi indizianti sopravvenuti.
In altri termini, così come la prima parte dell'art. 7, comma 2, legge 1423/1956 consente di porre termine all situazioni pregiudizievoli per l'interessato "quando sia cessata o mutata la causa" che ha determinato l'applicazione del provvedimento di prevenzione per motivi originari o sopravvenuti, così la seconda previsione dello stesso comma consente di porre rimedio a quelle situazioni che non sia stato possibile valutare in tutta la loro gravità nel momento della emissione del provvedimento originario. Con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che la legge richiede un giudizio di pericolosità, che renda chiaramente inadeguata la misura imposta, come è dato desumere dalla espressione "gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica", contenuta nella disposizione in esame. Correttamente, quindi, la Corte d'appello di Bari ha ritenuto la sussistenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Non è dubbio, infatti, che la emissione di provvedimento di custodia cautelare, anche per fatti coevi al primo decreto di applicazione della misura, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzato al traffico della droga e la accertata frequentazione di pregiudicati, dopo l'esecuzione della prima misura di prevenzione, siano elementi dai quali possa logicamente dedursi la esistenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza, in precedenza non completamente valutate nella loro gravità, attesa la natura specifica di delitto contro l'ordine pubblico del reato di associazione mafiosa e la dimostrata "totale indifferenza del NO" a cambiare modo di vita.
A parte la considerazione che la circostanza che sia stata indicata la data di consumazione del reato associativo non è sufficiente per far ritenere cessato, in mancanza di concreti elementi, il vincolo associativo, mentre l'effetto rieducativo della pena non può essere presunto, ma deve essere di volta in volta dimostrata, dipendendo esclusivamente dalla volontà del soggetto di reinserirsi nel contesto sociale.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dalle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998