Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/1998, n. 758
CASS
Sentenza 9 febbraio 1998

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Legittimano la modifica in senso peggiorativo della misura di prevenzione in corso di esecuzione, in presenza di gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, a norma dell'art. 7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non solo la sopravvenienza di di nuovi elementi ma anche l'acquisizione di elementi non valutati in occasione del provvedimento applicativo. (Fattispecie di prolungamento temporale della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza basata sulla considerazione di elementi preesistenti ma non valutati all'atto dell'applicazione della misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/1998, n. 758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 758
    Data del deposito : 9 febbraio 1998

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