Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/11/2025, n. 21125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21125 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10489/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10489 del 2024, proposto da BA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Piccinini, con domicilio fisico eletto presso lo studio della stessa in Reggio Emilia, alla via Emilia dell’Ospizio n. 48, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
SA IE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria di merito del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1” nei profili ivi indicati, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 dell’8 novembre 2022, limitatamente al profilo professionale “Funzionario STORICO DELL’ARTE (Codice 05)”;
- dell'esito della valutazione dei titoli operata dalla Commissione interministeriale RIPAM, da cui si evince che al dott. NI è stato attribuito un punteggio pari a punti 53,250, dei quali 4 attribuiti ai titoli di studio, 0 attribuiti ai titoli di servizio, 22,250 attribuiti alla prova scritta e 27,00 attribuiti alla prova orale, per procedere a nuova attribuzione del punteggio secondo quando indicato nel presente ricorso;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti meglio specificate al capo 7 del ricorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
con rideterminazione dei punti, conseguente riconteggio del punteggio e degli esiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna la graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione economica F1” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 dell’8 novembre 2022, al quale ha partecipato per il profilo professionale di “Funzionario STORICO DELL’ARTE (Codice 05)”, dolendosi della propria posizione in seno alla stessa, asseritamente dovuta alla erronea valutazione dei propri titoli di studio e di servizio serbata dalla Commissione.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 e dell’art. 9 del Bando. Violazione e falsa applicazione degli Artt. 2 e 97 Cost. Violazione del D.M. 590/1999 e del D.M. 270/04. Violazione dell’art. 14 del D.L. 80/2021, Come convertito con la L. 113/2021. Disparità di trattamento, Illogicità, Ingiustizia manifesta, Violazione dell'art. 3 L 241/90, Difetto di istruttoria, Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento, Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta” .
Il ricorrente contesta, innanzitutto, la decisione della Commissione di non attribuirgli alcun punteggio per la lode conseguita a conclusione del percorso di specializzazione post laurea, “ che pure era definito titolo di studio fra quelli “utili per l’ammissione al concorso ”. Sul punto contesta anche il bando, assumendo che, ove dovesse essere inteso nel senso di escludere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la lode ottenuta per uno dei titoli previsti quale requisito di ammissione, “ si porrebbe in contrasto con l’art. 14 del D.L. 80/2021 (come convertito con la l. 113/2021) ai sensi del quale sono valutabili per il concorso de quo: “a) (la) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso… b) (gli) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) …”. Dalla suddetta disposizione emergerebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, che la Commissione sarebbe tenuta ad attribuire un punteggio in relazione alla lode ottenuta nell’ambito della specializzazione.
Il punteggio assegnato al ricorrente risulterebbe poi errato anche per effetto della mancata attribuzione di punti con riguardo ai titoli di servizio, che pure il Dott. NI avrebbe avuto diritto di avere. Il dott. NI avrebbe dichiarato, infatti, di aver svolto attività di docenza presso la P.A., di aver svolto attività di docenza con contratti annuali presso l’Accademia di Belle Arti di Verona, di aver prestato insegnamento presso scuole pubbliche per le materie della classe ex A061 ovvero per le materie riferite al profilo professionale per cui ha concorso e di aver prestato attività per ben tre mesi presso il Musée Du Louvre, che pure è ente pubblico.
II) “Disparità di trattamento, Illogicità, Ingiustizia manifesta, Violazione dell'art. 3 L. 241/90, Difetto di istruttoria, Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento ”.
Il ricorrente contesta poi il bando di concorso con riguardo al punteggio previsto in relazione alla valutazione dei titoli di servizio, in tesi sbilanciato rispetto a quello conseguibile per i titoli di studio e per le prove.
Nel bando ai titoli di servizio sarebbe stata attribuita una incidenza sul punteggio di ben 20 punti ovvero del doppio del punteggio attribuibile per i titoli di studio. Inoltre detto punteggio sbilancerebbe perfino significativamente il peso dei risultati delle prove.
Lo sbilanciamento a favore dei titoli di servizio tradirebbe le linee guida di cui alla direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, adottate in attuazione di quanto previsto all'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 5 della Direttiva detta disposizioni in ordine a come i “titoli” devono essere trattati nei bandi, prescrivendo che, nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli, evitando di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli e di valorizzare titoli di servizio discriminatori, quali ad esempio quelli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
Nel caso di specie, tali disposizioni sarebbero state violate dalla Commissione, che non avrebbe riconosciuto alcun valore alle pregresse esperienze lavorative del ricorrente.
Le linee guida sarebbero state violate anche in ragione della valorizzazione, nel bando di concorso, dei titoli di servizio di soggetti che hanno reso prestazioni presso la pubblica amministrazione e non presso privati, nonché per effetto del rilievo, in tesi eccessivo, attribuito al tirocinio presso il Ministero, valutato, in termini di punteggio, cinque volte un anno di lavoro.
3. Si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
4. In vista della udienza pubblica del 4 novembre 2025 le Amministrazioni resistenti hanno depositato memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso avversario per tardività in quanto volto a lamentare l’illegittimità della graduatoria pubblicata in data 12 febbraio 2024: a fronte della asserita pubblicazione della graduatoria in data 12 febbraio 2024 sul sito riqualificazione.formez.it, l’istanza di accesso del ricorrente sarebbe stata inoltrata soltanto in data 27 giugno 2024 e, pertanto, oltre il termine di decadenza per impugnare la prima. Hanno dedotto inoltre l’estraneità delle PP.AA. resistenti in relazione alle doglianze di controparte, spettando, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, alla sola Commissione d’esame la valutazione di titoli.
5. Alla suindicata udienza a causa è stata trattenuta in decisione.
6. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalle Amministrazioni resistenti. L’eccezione è infondata.
La graduatoria di merito del concorso per cui è lite, con riguardo allo specifico profilo di interesse del ricorrente, risulta approvata dalla Commissione esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 22 maggio 2024 e pubblicata sul sito del Formez in data 30 maggio 2024. Rispetto a tale data l’istanza di accesso del ricorrente, trasmessa il 27 giugno 2024 e reiterata ad agosto 2024, risulta tempestiva. Sicchè, in presenza di una istanza di accesso diligentemente presentata al fine di acquisire copia degli atti concorsuali, il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione della graduatoria deve intendersi differito alla data di acquisizione della documentazione da parte dell’istante, nella fattispecie avvenuta con pec del 6 agosto 2024 (data rispetto alla quale la notifica del ricorso è tempestiva). Al riguardo non v’è ragione di discostarsi da precedente di questa Sezione con il quale si è già avuto modo di affermare che “ Dai principi di pienezza ed effettività della tutela, discende, quale corollario indefettibile, la dilazione del termine per l’impugnazione della graduatoria di un concorso fino al momento della percezione effettiva, da parte del candidato, della (asserita) lesione, coincidente con la conoscenza della graduatoria comprensiva dei nominativi degli idonei non vincitori (con indicazione di eventuali riserve, fermo restando l’obbligo di oscuramento di dati e informazioni sensibili a tutela dei controinteressati), nonché di ogni ulteriore, eventuale, atto necessario e sufficiente a ricostruire la propria posizione, ovvero, in caso di mancata, incompleta od omessa ostensione, fino alla scadenza del termine per impugnare la determinazione dell’amministrazione (o il silenzio diniego) sull’accesso documentale”. ( Tar Lazio Roma, sezione IV Ter , sentenza 31 gennaio 2025 n. 2105)
6.1. Quanto alla rilevata estraneità delle Amministrazioni resistenti rispetto alle decisioni della Commissione con riguardo alla valutazione dei titoli, l’eccezione non ha pregio e ciò a cagione della circostanza che con il ricorso in epigrafe vengono contestati atti della procedura (bando di concorso e approvazione della graduatoria) imputabili all’Amministrazione banditrice.
Inoltre la Commissione esaminatrice difetta di autonoma soggettività giuridica, in quanto organo tecnico dell’Amministrazione banditrice nei cui confronti soltanto possono essere imputati gli atti della Commissione medesima e, più in generale, gli effetti del suo operato.
7. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Quanto alla valutazione della lode ricevuta dal ricorrente in sede di conseguimento del titolo di specializzazione post laurea, la stessa non ha comportato l’attribuzione dell’invocato punteggio aggiuntivo in conformità a quanto previsto dal bando, che, all’articolo 8, prevede che “Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri:
- 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso;
- ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente ”.
È evidente che il bando limitasse l’attribuzione del punteggio alla sola lode attribuita al candidato in sede di conseguimento del “ voto di laurea ” e non a quella riconosciuta in sede di voto conclusivo del percorso specializzante post laurea.
Tale previsione di bando non risulta confliggere con la norma di cui all’articolo 14 del D.L. 80/2021 (come convertito con la L. n.113/2021), norma che impone solo di attribuire, comunque, un qualche punteggio, oltre al titolo di laurea, anche agli ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, e non anche di valorizzare la lode pure per tali titoli.
La scelta di valorizzare la sola lode che corredi il voto di laurea, è evidente, rientra nell’ambito della discrezionalità propria della P.A. nella costruzione dei bandi. Tale scelta non appare irragionevole né illogica, mirando a valorizzazione il voto conseguito all’esito del percorso accademico principale e di base, caratterizzante la formazione primaria del candidato, richiesta ai fini dell’accesso al concorso.
8.2. Non coglie nel segno nemmeno la contestazione mossa con riguardo all’omesso riconoscimento dei titoli di servizio del ricorrente. Il bando, all’articolo 8, comma 4, prevedeva: “4. Ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo di 20 (venti) punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri:
- 1 (uno) punti per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di 10 (dieci) punti;
- 5 (cinque) punti per ogni semestre di esperienza professionale acquisita mediante attività di tirocinio presso il Ministero della cultura nell'ambito dei programmi previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, fino ad un massimo di 10 (dieci) punti”.
I titoli rivendicati dal ricorrente non risultano conferenti rispetto al profilo oggetto di concorso. L’attività didattica, pure richiamata dal bando nella descrizione del profilo, rappresenta una specificazione di una attività più ampia qual è quella della programmazione e realizzazione di programmi educativi all’interno dell’Amministrazione pubblica. Non a caso si legge, all’articolo 1, con riguardo alla descrizione delle attività alle quali è deputato il funzionario storico dell’arte, che questi “Programma, organizza e coordina manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalità scientifiche e divulgative e realizza programmi educativi, svolgendo anche attività didattica, formativa e di comunicazione”.
Le attività svolte dal ricorrente identificano, invece, attività di docenza presso scuole o anche presso l’accademia delle Belle arti di Verona, che, pur qualificandolo nelle sue conoscenze e nella sua preparazione rispetto alle materie di riferimento, esprime una esperienza del tutto differente rispetto a quella, ben più ampia, che, secondo il bando, deve svolgersi all’interno di programmi educativi specifici realizzati dallo stesso funzionario e deve riferirsi alle attività specifiche proprie del profilo di funzionario storico dell’arte come descritte nella lex specialis e su riportate.
8.3. Né sussiste nella fattispecie il dedotto sbilanciamento fra il punteggio attribuito ai titoli di servizio e quello previsto per i titoli di studio e relativi alle prove.
Non è irragionevole che l’Amministrazione abbia valorizzato la pregressa esperienza del candidato nel medesimo ambito professionale cui afferisce lo specifico profilo messo a concorso proprio al fine di favorire l’ingresso nella Pubblica Amministrazione di personale già adeguatamente pronto a svolgere il proprio servizio all’interno della stessa. Tanto avuto riguardo allo specifico posto messo a concorso, che è quello di funzionario e pertanto di soggetto chiamato ad assumere la direzione di strutture di livello non dirigenziale ed il coordinamento di attività di vari settori ed a svolgere attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza.
Né risulta confliggere con le scelte del legislatore la decisione della Pubblica Amministrazione, recata nel bando, di valorizzare solo le attività svolte alle dipendenze di soggetti pubblici.
Il punteggio riferito ai titoli di servizio ha lo scopo di assicurare una graduazione di merito fra i candidati funzionari, destinati ad svolgere “ valutazioni di particolare rilevanza ”, in relazione alle pregresse esperienze dagli stessi svolte proprio nel peculiare contesto della Pubblica Amministrazione, favorendo così, nell’interesse dell’Amministrazione banditrice, l’inserimento nei propri ruoli di personale già formato ed esperto, conoscitore dei meccanismi burocratici e delle procedure di tenore pubblicistico che nulla hanno a che vedere con la dimensione lavorativa privatistica.
9. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Monica LO, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | RI RI |
IL SEGRETARIO