TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/12/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2679/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2679/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Grimaldi e Andrea Osti, come da procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Colella,
AO NE, in forza di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024, l'epigrafato ricorrente ha chiesto dichiarare irripetibile l'indebito sulla pensione cat. VOCUM n. 06701420, richiesto dall' con provvedimento del CP_1
9.02.2022 per l'importo di € 8.412,80, o per la diversa misura ritenuta di Giustizia, con condanna dell'Ente previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente recuperate per tale causa, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 52 L. nn. 88/89 e art. 13, comma 2, della L. n. 412 del 1991.
1 A sostegno della domanda ha dedotto che l' , con provvedimento datato 04.06.2019, comunicava CP_1 che: “a seguito della sua domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, presentata il 21.01.2019, lei si trova nelle seguenti condizioni: – è lavoratore dipendente che, al momento della decorrenza della pensione anticipata per lavoratori precoci, svolge o ha svolto in Italia, da almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, una o più delle attività lavorative c.d. gravose elencate nell'allegato A del D.M. 5 febbraio 2018. I requisiti e le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87/2017 saranno perfezionati in data 27.01.2019. In esito al monitoraggio previsto dalla legge, si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria. Pertanto, può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 01/04/2019 (…)”; che con successivo provvedimento del 15.10.2019, in accoglimento della domanda amministrativa veniva informato che: “(…) la sua richiesta presentata il 31 maggio
2019 è stata accolta e che Le è stata liquidata la pensione anticipata, categoria VOCUM numero
06701420, con decorrenza dal 1° giugno 2019. L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 2.664,33”; che solo con provvedimento del 09.02.2022, veniva avvisato che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOCUM n. 06701420 per un importo complessivo di euro 8.412,80 per i seguenti motivi: rideterminazione pensione anticipata precoci per variazione importi versati dal datore di lavoro e revisione sistema di calcolo”; che a seguito di richiesta di chiarimenti, la Direzione
Provinciale di Firenze precisava che l'indebito era stato determinato da un errore di calcolo nella liquidazione della pensione, ove era stato utilizzato il sistema “retributivo” anziché quello “misto”; di aver presentato il 15.05.2022 e il 6.12.2023 ricorso al Comitato Provinciale dell' , CP_1 evidenziando che l'errore di calcolo non era a lui addebitabile, che rimaneva senza esito;
che pertanto l'indebita corresponsione dei ratei di prestazione era derivata esclusivamente da un errore attribuibile all' e che doveva essere esclusa ogni ipotesi di dolo del pensionato che non aveva taciuto CP_1 alcunché riguardo alla sua posizione previdenziale e contributiva.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso, deducendo CP_1 in particolare che la liquidazione della pensione veniva operata in data 15 ottobre 2019 in modo provvisorio, stante la necessità di verificare in via definitiva i contributi accreditati in capo al richiedente come risultava dalla corrispondenza del 13 novembre 2019 intercorsa con l'Ente datore di lavoro e con il Patronato del 16 settembre 2020, di sollecito della liquidazione definitiva della prestazione VOCUM n. 06701420 e dell'ulteriore domanda di ricostituzione contributiva n.
2058879300022, del 27 gennaio 2021.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si
2 richiamano integralmente. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda proposta è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente, dall'esame della comunicazione del 9.02.2022 si evince che oggetto dell'indebito
è il pagamento sulla pensione cat. VOCUM n. 06701420 in godimento di un importo non dovuto per euro 8.412,80 per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2021, per i seguenti motivi: “rideterminazione pensione anticipata precoci per variazione importi versati dal datore di lavoro e revisione sistema di CP_ calcolo”. Inoltre, come risulta dalla comunicazione della Direzione con mail del 22.03.2022 il ricalcolo della prestazione era derivata dalla verifica della posizione contributiva del ricorrente con applicazione ai fini della determinazione del trattamento pensionistico del sistema contributivo misto per assenza del requisito dei 18 anni di contributi al 31/12/1995, in luogo di quello retributivo in base al quale era stata liquidata la prestazione.
Orbene in ordine al riparto dell'onere della prova, va ricordato che, componendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass.
Sez. U Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Pertanto, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a suo esclusivo carico.
Rilevato che sulla base di quanto dedotto dall' , e come risulta dal prospetto di liquidazione CP_1 allegato in atti del 9.06.2021 l'indebito contestato era limitato ai pagamenti effettuati per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2021, nella fattispecie in esame parte ricorrente, a fronte delle specifiche allegazioni dell' , nulla ha dedotto e provato in ordine alla spettanza del trattamento CP_1 pensionistico nella misura già erogata dall' , per il periodo di riferimento dal 2019 al 2021. CP_1
Deve pertanto ritenersi provato l'indebito oggetto di richiesta di restituzione da parte dell' . CP_1
Parte ricorrente ha poi invocato l'applicazione della sanatoria di cui all'art.52 L.88/89 come interpretato dall'art.13 L.412/1991, trattandosi di prestazione erogata con provvedimento definitivo e in assenza di dolo da parte del pensionato.
E' noto che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme.
3 L'art. 80 del R.D. 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' , di rettifiche operate oltre l'anno, è stato interpretato dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2701/89) nel senso che esso costituisce una norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico.
Successivamente l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, provvedendo anche in relazione agli errori diversi da quelli di calcolo, ha disposto che le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale del
39/93, ha, poi, previsto che le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Tale quadro normativo è stato radicalmente innovato dalla l. n. 662/1996 art. 1 commi 260-265, i quali, ferma la totale ripetibilità in caso di dolo, negli altri casi modulano la ripetibilità a seconda del reddito del percipiente.
E' poi intervenuto l'art. 38 co. 7, 8 e 10 l. n. 448/2001 che, in riferimento alle “prestazioni CP_ pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell' indebitamente erogate, per periodi anteriori al 1^ gennaio 2001, ha previsto la irripetibilità per determinati redditi, salva l'ipotesi del dolo (co. 10).
4 A riguardo la Suprema Corte (v. sez. un. 4809/2005) ha statuito quanto segue: a) la nuova normativa si applica agli indebiti formatisi nel periodo 1/1/1996-31/12/2000 e non recuperati totalmente in data anteriore alla entrata in vigore della Legge N. 448/01; b) non è più applicabile agli indebiti previdenziali anteriori al 1^ gennaio 2001 la disciplina a regime di cui all'art. 13 l. n. 412/1991, in quanto anche la regolamentazione del 2001, al pari di quella del 1996, ha efficacia transitoria, non applicandosi in via generalizzata a tutti gli indebiti, ma solo a quelli formatisi entro un certo periodo;
c) la l. n. 448/2001 è completamente sostitutiva - sia pure in via temporanea- di quelle precedenti, che erano basate su parametri assolutamente diversi dal possesso in capo all'accipiens di un determinato limite reddituale;
d) l'effetto sostitutivo non si esplica nel caso in cui, in base alla l. n. 662/1996, il rapporto debitorio concernente l'indebito deve considerarsi estinto in quanto il titolare del trattamento pensionistico godeva per l'anno 1995 di un reddito inferiore a sedici milioni di lire;
si esplica parzialmente laddove si accerta che, a norma della l. n. 662/1996, l'indebito era recuperabile perché il titolare godeva nel 1995 di redditi superiori a sedici milioni, dovendosi ulteriormente verificare la ripetibilità alla luce della l, n. 448/2001; e) l'onere della prova del requisito reddituale per la totale esclusione della ripetizione grava sul pensionato, a cui giova la relativa fattispecie estintiva (Cass. n.
16198/2008).
Inoltre, in base alle pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. 1315, 1316 e 1965 del
1995), in tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicabilità delle eccezioni all'art. 2033 c.c. apportate dagli artt. 80 R.D. 1422.24, 52 l. 88.89 e 13 l. 412.91 (norme che, succedutesi nel tempo, hanno differentemente regolato la materia) va affermata anche di ufficio con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme. Occorre, quindi, dare rilievo al momento in cui l'indebito viene ad esistenza, in modo tale che ogni situazione sia disciplinata dalla normativa all'epoca in vigore.
Nel caso in esame, poiché gli indebiti indicati in ricorso riguardano il periodo compreso dal 2019 al
2021, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 52 della l. 88/1989, come modificato dalla l.
412/1991.
Venendo alla fattispecie in esame, l' non ha posto in discussione la buona fede dell'assicurato, CP_1 né ha ipotizzato la sussistenza di dolose omissioni nelle dichiarazioni presentate dal ricorrente e tale da indurlo in errore.
Inoltre si fa rilevare che “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità, da parte dell'ente previdenziale, delle somme indebitamente corrisposte, non è sufficiente (salvo alcuni casi specificamente indicati dalla legge) il semplice silenzio o la reticenza "dell'accipiens", ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sè stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano
5 da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sussiste invece l'ipotesi di dolo, idonea ad escludere l'applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso - la valutazione della sussistenza del quale costituisce un giudizio di fatto che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità - la prescrizione rimane sospesa, a norma dell'art. 2941, n.
8, cod. civ., finché il dolo non sia stato scoperto”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11498 del 23/12/1996).
L' si è limitato a dedurre che l'importo pensionistico era stato liquidato in via provvisoria e CP_1 che tale circostanza era conosciuta dal ricorrente per il tramite del Patronato, tanto che lo stesso aveva sollecitato con comunicazione del 16.09.2020 la liquidazione in via definitiva della prestazione e presentato in data 27.01.2021 domanda di ricostituzione contributiva n. 2058879300022.
Orbene ritiene il giudicante che tali affermazioni, oltre ad essere prive di un riscontro probatorio non avendo l' fornito alcuna prova circa la presunta liquidazione “provvisoria” della Controparte_2 prestazione, non dimostrano l'esistenza di un comportamento omissivo e doloso di parte ricorrente, anzi sulla base di quanto dedotto il ricalcolo della pensione è stato determinato sulla base di dati reddituali e contributivi di cui l' era a conoscenza. Invero come risulta dalla e-mail inviata in CP_1 data 22.03.2022 dalla Direzione di Firenze, su richiesta di chiarimenti avanzata dal pensionato: CP_1
“dal conteggio dell'intera anzianità è emerso che al 31.12.1995 aveva 17 anni e 11 mesi e 4 giorni per cui, veramente per poco, non passa al sistema retributivo (misto 2012) ma il suo sistema di calcolo
è misto. Poiché la sua pensione era stata originariamente liquidata col sistema retributivo, la stessa è stata rielaborata a giugno 2021 col sistema misto con recupero della pensione corrisposta dal 1.6.2019 al 30.6.2021 come indicato nella lettera di addebito e dal mese di luglio 2021 sta riscuotendo la pensione corretta” (cfr. all.4).
In mancanza, dunque, di qualsivoglia prova in ordine ad eventuale erroneità dei dati comunicati all' o alla impossibilità di effettuare le verifiche annuali in seguito a mancata trasmissione dei CP_1 dati richiesti, l'indebito appare collegato ad autonoma revisione dell' più che a dolo del CP_1 beneficiario. Deve, pertanto, trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91.
Quanto, poi, alla possibilità dell'ente convenuto di procedere al recupero delle somme, va osservato che l'art 13, comma 2, L. 412/1991 dispone che “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche
e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Nella fattispecie di causa l' , già nell'ottobre 2019, quando è stata liquidata la pensione CP_1 all'assicurato con decorrenza da giugno 2019, era in possesso di tutti i dati per effettuare l'esatta
6 liquidazione per cui la rettifica, ai sensi della normativa già richiamata, doveva essere esercitata entro l'anno successivo (31.12.2020), invece veniva effettuata con provvedimento del 09.02.2022.
Da ciò ne consegue l'irripetibilità delle somme richieste a titolo di pensione cat. VOCUM n.
06701420, per l'importo di € 8.412,80, di cui al provvedimento di indebito del 9.02.2022 con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo CP_1 sulla pensione in godimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara irripetibile la somma di € 8.412,80 di cui al provvedimento del 9.02.2022, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 trattenute sulla pensione in godimento.
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 per CP_1 compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 20.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2679/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Grimaldi e Andrea Osti, come da procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Colella,
AO NE, in forza di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024, l'epigrafato ricorrente ha chiesto dichiarare irripetibile l'indebito sulla pensione cat. VOCUM n. 06701420, richiesto dall' con provvedimento del CP_1
9.02.2022 per l'importo di € 8.412,80, o per la diversa misura ritenuta di Giustizia, con condanna dell'Ente previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente recuperate per tale causa, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 52 L. nn. 88/89 e art. 13, comma 2, della L. n. 412 del 1991.
1 A sostegno della domanda ha dedotto che l' , con provvedimento datato 04.06.2019, comunicava CP_1 che: “a seguito della sua domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, presentata il 21.01.2019, lei si trova nelle seguenti condizioni: – è lavoratore dipendente che, al momento della decorrenza della pensione anticipata per lavoratori precoci, svolge o ha svolto in Italia, da almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, una o più delle attività lavorative c.d. gravose elencate nell'allegato A del D.M. 5 febbraio 2018. I requisiti e le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87/2017 saranno perfezionati in data 27.01.2019. In esito al monitoraggio previsto dalla legge, si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria. Pertanto, può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 01/04/2019 (…)”; che con successivo provvedimento del 15.10.2019, in accoglimento della domanda amministrativa veniva informato che: “(…) la sua richiesta presentata il 31 maggio
2019 è stata accolta e che Le è stata liquidata la pensione anticipata, categoria VOCUM numero
06701420, con decorrenza dal 1° giugno 2019. L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 2.664,33”; che solo con provvedimento del 09.02.2022, veniva avvisato che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOCUM n. 06701420 per un importo complessivo di euro 8.412,80 per i seguenti motivi: rideterminazione pensione anticipata precoci per variazione importi versati dal datore di lavoro e revisione sistema di calcolo”; che a seguito di richiesta di chiarimenti, la Direzione
Provinciale di Firenze precisava che l'indebito era stato determinato da un errore di calcolo nella liquidazione della pensione, ove era stato utilizzato il sistema “retributivo” anziché quello “misto”; di aver presentato il 15.05.2022 e il 6.12.2023 ricorso al Comitato Provinciale dell' , CP_1 evidenziando che l'errore di calcolo non era a lui addebitabile, che rimaneva senza esito;
che pertanto l'indebita corresponsione dei ratei di prestazione era derivata esclusivamente da un errore attribuibile all' e che doveva essere esclusa ogni ipotesi di dolo del pensionato che non aveva taciuto CP_1 alcunché riguardo alla sua posizione previdenziale e contributiva.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso, deducendo CP_1 in particolare che la liquidazione della pensione veniva operata in data 15 ottobre 2019 in modo provvisorio, stante la necessità di verificare in via definitiva i contributi accreditati in capo al richiedente come risultava dalla corrispondenza del 13 novembre 2019 intercorsa con l'Ente datore di lavoro e con il Patronato del 16 settembre 2020, di sollecito della liquidazione definitiva della prestazione VOCUM n. 06701420 e dell'ulteriore domanda di ricostituzione contributiva n.
2058879300022, del 27 gennaio 2021.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si
2 richiamano integralmente. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda proposta è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente, dall'esame della comunicazione del 9.02.2022 si evince che oggetto dell'indebito
è il pagamento sulla pensione cat. VOCUM n. 06701420 in godimento di un importo non dovuto per euro 8.412,80 per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2021, per i seguenti motivi: “rideterminazione pensione anticipata precoci per variazione importi versati dal datore di lavoro e revisione sistema di CP_ calcolo”. Inoltre, come risulta dalla comunicazione della Direzione con mail del 22.03.2022 il ricalcolo della prestazione era derivata dalla verifica della posizione contributiva del ricorrente con applicazione ai fini della determinazione del trattamento pensionistico del sistema contributivo misto per assenza del requisito dei 18 anni di contributi al 31/12/1995, in luogo di quello retributivo in base al quale era stata liquidata la prestazione.
Orbene in ordine al riparto dell'onere della prova, va ricordato che, componendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass.
Sez. U Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Pertanto, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a suo esclusivo carico.
Rilevato che sulla base di quanto dedotto dall' , e come risulta dal prospetto di liquidazione CP_1 allegato in atti del 9.06.2021 l'indebito contestato era limitato ai pagamenti effettuati per il periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2021, nella fattispecie in esame parte ricorrente, a fronte delle specifiche allegazioni dell' , nulla ha dedotto e provato in ordine alla spettanza del trattamento CP_1 pensionistico nella misura già erogata dall' , per il periodo di riferimento dal 2019 al 2021. CP_1
Deve pertanto ritenersi provato l'indebito oggetto di richiesta di restituzione da parte dell' . CP_1
Parte ricorrente ha poi invocato l'applicazione della sanatoria di cui all'art.52 L.88/89 come interpretato dall'art.13 L.412/1991, trattandosi di prestazione erogata con provvedimento definitivo e in assenza di dolo da parte del pensionato.
E' noto che il criterio della ripetibilità dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme.
3 L'art. 80 del R.D. 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall' , di rettifiche operate oltre l'anno, è stato interpretato dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2701/89) nel senso che esso costituisce una norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione, con esclusione delle ipotesi in cui il provvedimento dell'istituto è inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto ovvero in cui vengano accertate sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione, totale o parziale, del diritto al trattamento pensionistico.
Successivamente l'art. 52 della L. 88/89, in vigore dal 28.3.89 al 30.12.91, provvedendo anche in relazione agli errori diversi da quelli di calcolo, ha disposto che le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 L. 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errori di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'art. 13 della L. 412/91, in vigore dal 31.12.91 ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale del
39/93, ha, poi, previsto che le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Tale quadro normativo è stato radicalmente innovato dalla l. n. 662/1996 art. 1 commi 260-265, i quali, ferma la totale ripetibilità in caso di dolo, negli altri casi modulano la ripetibilità a seconda del reddito del percipiente.
E' poi intervenuto l'art. 38 co. 7, 8 e 10 l. n. 448/2001 che, in riferimento alle “prestazioni CP_ pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell' indebitamente erogate, per periodi anteriori al 1^ gennaio 2001, ha previsto la irripetibilità per determinati redditi, salva l'ipotesi del dolo (co. 10).
4 A riguardo la Suprema Corte (v. sez. un. 4809/2005) ha statuito quanto segue: a) la nuova normativa si applica agli indebiti formatisi nel periodo 1/1/1996-31/12/2000 e non recuperati totalmente in data anteriore alla entrata in vigore della Legge N. 448/01; b) non è più applicabile agli indebiti previdenziali anteriori al 1^ gennaio 2001 la disciplina a regime di cui all'art. 13 l. n. 412/1991, in quanto anche la regolamentazione del 2001, al pari di quella del 1996, ha efficacia transitoria, non applicandosi in via generalizzata a tutti gli indebiti, ma solo a quelli formatisi entro un certo periodo;
c) la l. n. 448/2001 è completamente sostitutiva - sia pure in via temporanea- di quelle precedenti, che erano basate su parametri assolutamente diversi dal possesso in capo all'accipiens di un determinato limite reddituale;
d) l'effetto sostitutivo non si esplica nel caso in cui, in base alla l. n. 662/1996, il rapporto debitorio concernente l'indebito deve considerarsi estinto in quanto il titolare del trattamento pensionistico godeva per l'anno 1995 di un reddito inferiore a sedici milioni di lire;
si esplica parzialmente laddove si accerta che, a norma della l. n. 662/1996, l'indebito era recuperabile perché il titolare godeva nel 1995 di redditi superiori a sedici milioni, dovendosi ulteriormente verificare la ripetibilità alla luce della l, n. 448/2001; e) l'onere della prova del requisito reddituale per la totale esclusione della ripetizione grava sul pensionato, a cui giova la relativa fattispecie estintiva (Cass. n.
16198/2008).
Inoltre, in base alle pronunce delle SS.UU. della Corte di Cassazione (Cass. 1315, 1316 e 1965 del
1995), in tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicabilità delle eccezioni all'art. 2033 c.c. apportate dagli artt. 80 R.D. 1422.24, 52 l. 88.89 e 13 l. 412.91 (norme che, succedutesi nel tempo, hanno differentemente regolato la materia) va affermata anche di ufficio con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme. Occorre, quindi, dare rilievo al momento in cui l'indebito viene ad esistenza, in modo tale che ogni situazione sia disciplinata dalla normativa all'epoca in vigore.
Nel caso in esame, poiché gli indebiti indicati in ricorso riguardano il periodo compreso dal 2019 al
2021, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 52 della l. 88/1989, come modificato dalla l.
412/1991.
Venendo alla fattispecie in esame, l' non ha posto in discussione la buona fede dell'assicurato, CP_1 né ha ipotizzato la sussistenza di dolose omissioni nelle dichiarazioni presentate dal ricorrente e tale da indurlo in errore.
Inoltre si fa rilevare che “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità, da parte dell'ente previdenziale, delle somme indebitamente corrisposte, non è sufficiente (salvo alcuni casi specificamente indicati dalla legge) il semplice silenzio o la reticenza "dell'accipiens", ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sè stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano
5 da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sussiste invece l'ipotesi di dolo, idonea ad escludere l'applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso - la valutazione della sussistenza del quale costituisce un giudizio di fatto che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità - la prescrizione rimane sospesa, a norma dell'art. 2941, n.
8, cod. civ., finché il dolo non sia stato scoperto”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11498 del 23/12/1996).
L' si è limitato a dedurre che l'importo pensionistico era stato liquidato in via provvisoria e CP_1 che tale circostanza era conosciuta dal ricorrente per il tramite del Patronato, tanto che lo stesso aveva sollecitato con comunicazione del 16.09.2020 la liquidazione in via definitiva della prestazione e presentato in data 27.01.2021 domanda di ricostituzione contributiva n. 2058879300022.
Orbene ritiene il giudicante che tali affermazioni, oltre ad essere prive di un riscontro probatorio non avendo l' fornito alcuna prova circa la presunta liquidazione “provvisoria” della Controparte_2 prestazione, non dimostrano l'esistenza di un comportamento omissivo e doloso di parte ricorrente, anzi sulla base di quanto dedotto il ricalcolo della pensione è stato determinato sulla base di dati reddituali e contributivi di cui l' era a conoscenza. Invero come risulta dalla e-mail inviata in CP_1 data 22.03.2022 dalla Direzione di Firenze, su richiesta di chiarimenti avanzata dal pensionato: CP_1
“dal conteggio dell'intera anzianità è emerso che al 31.12.1995 aveva 17 anni e 11 mesi e 4 giorni per cui, veramente per poco, non passa al sistema retributivo (misto 2012) ma il suo sistema di calcolo
è misto. Poiché la sua pensione era stata originariamente liquidata col sistema retributivo, la stessa è stata rielaborata a giugno 2021 col sistema misto con recupero della pensione corrisposta dal 1.6.2019 al 30.6.2021 come indicato nella lettera di addebito e dal mese di luglio 2021 sta riscuotendo la pensione corretta” (cfr. all.4).
In mancanza, dunque, di qualsivoglia prova in ordine ad eventuale erroneità dei dati comunicati all' o alla impossibilità di effettuare le verifiche annuali in seguito a mancata trasmissione dei CP_1 dati richiesti, l'indebito appare collegato ad autonoma revisione dell' più che a dolo del CP_1 beneficiario. Deve, pertanto, trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91.
Quanto, poi, alla possibilità dell'ente convenuto di procedere al recupero delle somme, va osservato che l'art 13, comma 2, L. 412/1991 dispone che “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche
e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Nella fattispecie di causa l' , già nell'ottobre 2019, quando è stata liquidata la pensione CP_1 all'assicurato con decorrenza da giugno 2019, era in possesso di tutti i dati per effettuare l'esatta
6 liquidazione per cui la rettifica, ai sensi della normativa già richiamata, doveva essere esercitata entro l'anno successivo (31.12.2020), invece veniva effettuata con provvedimento del 09.02.2022.
Da ciò ne consegue l'irripetibilità delle somme richieste a titolo di pensione cat. VOCUM n.
06701420, per l'importo di € 8.412,80, di cui al provvedimento di indebito del 9.02.2022 con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo CP_1 sulla pensione in godimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda, dichiara irripetibile la somma di € 8.412,80 di cui al provvedimento del 9.02.2022, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 trattenute sulla pensione in godimento.
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 per CP_1 compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 20.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
7