Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/04/2006, n. 14991
CASS
Sentenza 11 aprile 2006

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Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedura "de plano" si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.).

In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione).

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  • 2Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …

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  • 3Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile, inaudita altera parte, per carenza di interesse all'impugnazione, l'appello proposto dal procuratore speciale della Romeo Gestioni s.p.a. avverso l'ordinanza con la quale, in data 31 maggio 2017, era stata applicata alla predetta società la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello, in considerazione dell'intervenuta revoca della misura cautelare interdittiva, disposta dal Tribunale di Roma, sezione feriale, in data 1° agosto 2017, con provvedimento reso ai …

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  • 4Sentenza Cassazione Penale n. 11563 del 13
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/04/2006, n. 14991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14991
Data del deposito : 11 aprile 2006

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